Disposizione concernenti il personale dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018

Ordinanza n°73 del 22 marzo 2023

22 Marzo 2023

Ordinanza n°73 del 22 marzo 2023

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2023;

Visto l’art.14 bis della legge 14/06/2019 n. 55 così come modificato dall’art.9 vicies bis della legge 12/12/2019 n.156  con il quale si prevede che, tenuto conto degli eventi sismici, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018, verificatisi nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania, questi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di spesa previsti dal comma 1 dell’articolo citato, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021 statuendo altresì che i predetti comuni possano, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo in deroga alla normativa indicata nell’articolo in parola;

Vista la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 con la quale i termini di cui all’art. 6 comma 2 – 1° e 2° periodo – del D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito nella legge n. 55/2019 sono prorogati fino al 31/12/2023 ivi incluse le previsioni di cui all’art. 14 bis;

Viste le ordinanze n.1 del 26/11/2019 e n.2 del 07/01/2020 con le quali, ai sensi del citato art. 14 bis, questo Commissario autorizzava i Comuni danneggiati dal sisma ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 31/12/2021 ulteriori unità di personale, delle quali veniva indicato il numero ed il profilo professionale, e ad incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;

Vista l’ordinanza n. 41 del 31/12/2021 con la quale sono state prorogate le ordinanze commissariali n.1 del 26/11/2019 e n.2 del 07/01/2020 fino al 31/12/2022;

Vista l’ordinanza n. 50 del 15/06/2022 con la quale è stato disposto un aggiornamento della composizione del personale per i comuni di Milo, Aci Catena e Zafferana Etnea;

Vista l’ordinanza n. 67 del 22/12/2022 che proroga fino al 30/06/2023 le previsioni di cui alle ordinanze di questa Struttura commissariale n. 1 del 26/11/2019, n. 2 del 07/01/2020 e n. 50 del 15/06/2022 con le medesime modalità ivi indicate;

Visto il CCNL del 16 novembre 2022 per il triennio 2019-2021 del comparto funzioni locali che prevede per il 2023 l’incremento delle retribuzioni per il personale degli enti locali nonché il riconoscimento degli incrementi salariali anche per gli anni 2019, 2020, 2021;

Considerato che per gli anni 2019, 2020, 2021 la spesa effettiva sostenuta per il personale ex.14 bis ammonta ad euro 1.975.407,69 e che le somme assegnate dal d.l. 32/2019 per gli stessi periodi ammontano ad euro 4.150.00,00 generando una economia di spesa pari ad euro 2.174.592,31;

Considerato che per il 2023 la legge di bilancio ha stanziato per le esigenze di cui all’art. 14 bis e 18 del d.l. 32/2019 somme non difformi da quelle stanziate precedentemente alla stipula del CCNL sopracitato che quindi, in ipotesi, potrebbero essere non sufficienti per il pagamento delle retribuzioni del personale siccome incrementate a seguito del nuovo contratto

Considerata pertanto la necessità di aumentare, per l’anno 2023, lo stanziamento delle risorse finanziarie per il pagamento delle retribuzioni del personale ex art. 14 bis tenendo conto di quanto previsto dal CCNL più sopra citato in quanto l’adeguamento retributivo conseguente ai nuovi livelli stipendiali costituisce diritto soggettivo dei dipendenti e, laddove non si provvedesse al pagamento integrale della retribuzione, si instaurerebbe un contenzioso che vedrebbe verosimilmente soccombente l’Amministrazione

Ritenuta   pertanto la necessità di utilizzare parte delle economie verificatesi negli anni 2019,2020,2021 afferenti le somme previste per il pagamento del personale di cui all’art. 14 bis  laddove si manifestino non più sufficienti le somme individuate per il 2023 per le retribuzioni del personale dal d.l. 32/2019  e dalla legge finanziaria 2023

Quantificate le esigenze finanziarie derivanti per il 2023 dall’applicazione del nuovo contratto nella misura di cui al seguente art. 2 della presente ordinanza

Sentiti i consulenti dell’Ufficio ed il Dirigente del settore amministrativo.

 

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione

Le previsioni di cui alle ordinanze commissariali n. 1 del 26/11/2019 en. 2 del 07/01/2020, così come modificate dall’ordinanza n.50 del 15/06/2022, n. 67 del 22/12/2022, sono prorogate dal 01° luglio 2023 al 31/12/2023.

Articolo 2
Assegnazione delle risorse finanziarie

Tenuto conto degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL del 22/11/2022 per il comparto delle funzioni locali le risorse finanziarie a tal fine assegnate ai Comuni  per l’anno 2023 sono le seguenti:

In caso di incapienza dei fondi all’uopo stanziati per l’esercizio 2023 dalla legge di bilancio verranno utilizzati i risparmi di spesa maturati negli anni precedenti nell’ambito delle somme stanziate ai medesimi fini

Articolo 3
Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e ai Comuni interessati dell’area terremotata che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

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Allegati