Delocalizzazione di edifici ad uso abitativo, produttivo e commerciale ricadenti nella Zona di Rispetto (ZRFAC) della mappa pubblicata dal Commissario Straordinario il 18 Agosto 2020

Ordinanza n°18 del 21 dicembre 2020

21 Dicembre 2020

Ordinanza n°18 – Delocalizzazione 21/12/2020 – Coordinata Ordinanza n° 64 del 14/12/2022

Il seguente testo coordinato ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,

vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza;

visto l’art. 57 comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;

considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di rapidità nella ricostruzione con quella di sicurezza e atteso che sono in corso studi di microzonazione sismica MS di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, disposti dalla Regione Siciliana, ancora in itinere e per i quali non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione; considerato, altresì, che, ove tali studi di MS fossero presentati e approvati dagli organi competenti, diventando quindi utilizzabili, la Struttura Commissariale ne prenderà immediatamente atto applicandoli nel rispetto delle norme vigenti e che, nelle more e sulla base di studi scientifici già pubblicati nonché dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale, basandosi sulle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC), è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua la Zona di Attenzione (ZAFAC) ed un’altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione è stata avviata con l’adozione delle Ordinanze n.7, n.9 e n.13 del Commissario straordinario con le quali è autorizzata la riparazione di edifici che hanno subito danni di lieve entità individuati così come indicati nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n.7;

considerato altresì che, sulla base di ulteriori studi ed approfondimenti operati dalla Struttura Commissariale in collaborazione con i geologi del Genio Civile di Catania e dell’agenzia nazionale Invitalia, è stata elaborata una ulteriore mappa che dettaglia la posizione e la cinematica delle faglie che si sono attivate nel corso del sisma 26 dicembre 2018, delimitando conseguentemente la relativa Zona di Suscettibilità (ZSFAC) e Zona di Rispetto (ZRFAC) che ha consentito di adottare l’ordinanza n.14 per la ricostruzione generalizzata nell’intero territorio colpito dal sisma; che gli edifici ricadenti in Zona di Rispetto ZRFAC, la cui estensione potrebbe essere variata a seguito di ulteriori approfondimenti degli studi geologici e geofisici, sono quelli più esposti a futuri possibili danneggiamenti in caso di riattivazione delle faglie individuate, e che pertanto la Struttura Commissariale intende favorire, solo in quei casi, la delocalizzazione degli immobili, così come suggerito nelle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC) versione 1.0 – Commissione tecnica per la microzonazione sismica – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 2015, e fermo restando eventuali ampliamenti della zona in questione a seguito di eventuale ulteriore approfondimento degli studi;

visto il d. l. 32/2019 che, all’art. 6 comma 3 prevede che il Commissario assicura una ricostruzione unitaria ed omogenea nei territori colpiti dagli eventi sismici attraverso specifici piani (omissis) eventualmente di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed idrogeologico, adottando le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi  nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari per le finalità di cui all’art. 11 comma 1 lettera a, tra i quali viene espressamente indicata la delocalizzazione.

considerato che, l’art. 7 comma 2 prevede che il Commissario provvede con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico soggiungendo, all’art. 18, che egli, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia finanziaria e contabile nell’ambito delle risorse assegnate;

sottolineato che dagli studi effettuati è possibile affermare che nella Zona di Rispetto (ZRFAC) non può procedersi a ricostruzione nel medesimo sito a causa della presenza di faglie attive che dislocano il territorio in modo permanente, e che, per gli edifici ricadenti sul limite della Zona di Rispetto (ZRFAC) o solo marginalmente coinvolti in essa, l’opportunità di interventi di riparazione, in luogo della delocalizzazione che va comunque favorita, dovrà essere valutata a seguito di una esaustiva indagine geologica dettagliata, a scala del progetto, e del suo quadro lesivo dell’edificio, giusta nota del Genio Civile di Catania n.171685 del 20 Novembre 2020. Per tali circostanze verrà stabilito un termine per la presentazione dell’istanza che consenta di accertare prioritariamente la possibilità di procedere alla riparazione dell’edificio senza procedere alla delocalizzazione;

sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere con la delocalizzazione degli immobili ricadenti nelle zone di maggiore pericolosità sismica;

considerato che nella percentuale di contribuzione alle spese necessarie alla ricostruzione occorre tenere conto dei criteri di priorità indicati dalla legge, delle esigenze primarie da garantire alla luce della lettura costituzionalmente orientata della normativa ed in particolare del “diritto alla abitazione” previsto dall’art. 47 della Costituzione;

rilevato che i Sindaci dei Comuni interessati hanno unanimemente ritenuto, alla luce di quanto più sopra indicato, l’opportunità di erogare un contributo pari al 100% del costo ammissibile per gli immobili destinati ad abitazione principale;

considerato che occorre favorire la delocalizzazione concedendo un contributo anche agli edifici ed alle unità immobiliari con destinazione diversa da “abitazione principale”, seppure in misura inferiore rispetto a quello previsto per queste ultime in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, anche al fine di consentire la creazione di spazi omogenei e liberi nella disponibilità del Comune in zona ad alto rischio sismico, nonché in considerazione della impossibilità per i proprietari di procedere alla mera riparazione degli immobili anche a proprie spese o fruendo degli strumenti economici di favore in atto esistenti (sismabonus, ecobonus);

quantificato nella misura già individuata con l’ordinanza n.14 adottata il 30 settembre 2020 e con l’ordinanza n.31 adottata il 15 luglio 2021 il costo parametrico per il livello operativo L3 sulla base di studi operati dai tecnici della Struttura Commissariale ed alla luce delle osservazioni, sul punto, pervenute dagli Ordini Professionali e da talune associazioni di categoria e che tale livello è da adottarsi per quel che attiene agli immobili ricadenti nella Zona di Rispetto (ZRFAC) atteso il loro grado di vulnerabilità connesso all’assetto geologico-strutturale del sito ove essi sorgono, che ne impone la demolizione; (modificato con Ordinanza n. 56 del 26/08/2022)

considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art. 30 decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189;

rilevato che l’art. 10, comma 10, del d.l. 32/2019 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione non sono ricompresi tra quelli di cui all’art 1, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;

letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione delle zone terremotate di L’Aquila, del Centro Italia e dell’Isola di Ischia;

sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;

informati la Regione Sicilia, la Protezione Civile Nazionale e Regionale, il Commissario per l’emergenza, i Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, il Genio Civile e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, l’Ente Parco dell’Etna ed i Comitati dei Terremotati, ai quali è stata inviata copia della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione
(Articolo modificato al comma 6i con l’Ordinanza n. 56 del 26/08/2022)

  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano agli edifici siti nei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, individuati nell’Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 ed ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, dichiarati inagibili a seguito di verifica con schede AeDES con esito B, C ed E di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, i quali non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati o adeguati sismicamente per essere gli stessi edifici ubicati nelle aree ricadenti all’interno della Zona di Rispetto (ZRFAC) delimitata nella mappa  pubblicata sul sito del Commissario il 18 agosto 2020 (https://commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-statica-ed-interattiva-webgis-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-cosismica-in-occasione-del-terremoto-del-26-dicembre-2018-con-individuazione-preliminare-delle-zone-di-suscetti/).
  2. In caso di edifici ricadenti solo parzialmente in Zona di Rispetto (ZRFAC), saranno eseguiti, a cura dell’istante, ulteriori approfondimenti geo-strutturali ed indagini geofisiche, al fine di consentire al Genio Civile ed all’Ufficio del Commissario di verificare l’effettiva necessità di delocalizzare il manufatto o parte di esso.
  3. In caso di edifici non ricadenti nella Zona di Rispetto (ZRFAC), per i quali sia gli studi geo-strutturali e le indagini geofisiche eseguiti provino l’esistenza di una faglia attiva e capace in corrispondenza dell’area di sedime o nelle sue immediate vicinanze fino ad una distanza di 15 metri, sarà possibile richiedere di accedere ai contributi di cui alla presente ordinanza. In tal caso, il proprietario dell’edificio dovrà presentare richiesta scritta al Commissario Straordinario, il quale, acquisito il parere del Genio Civile, potrà autorizzare quanto richiesto. In caso di accoglimento dell’istanza, le spese già sostenute per la redazione della relazione geologica e quelle per le indagini geo-strutturali e geofisiche saranno rimborsate dal Commissario Straordinario nell’ambito della trattazione della istanza di delocalizzazione, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del d.l.
  4. Sono esclusi gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, del d.l. 32/2019, quelli collabenti nonché gli edifici non iscritti al catasto per i quali non sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento, nonché gli immobili o le parti di essi realizzati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia se non sanati.
  5. Le seguenti disposizioni definiscono i criteri e i parametri per la determinazione dei contributi concedibili per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente in altro sito ovvero, alternativamente, di demolizione ed acquisto di abitazione sostitutiva equivalente in altro sito.
  6. Agli effetti della presente ordinanza:
    1. per «unità immobiliare» si intende ogni parte di edificio che, nello stato di fatto in cui si trova e secondo la destinazione d’uso, è di per sé utile ed indipendente a produrre un reddito proprio;
    2. per «edificio» si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali, o da edifici strutturalmente contigui anche se tipologicamente diversi quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse, fabbricati costruiti con materiali diversi, fabbricati con solai posti a quota diversa, fabbricati aderenti solo in minima parte;
    3. per «parti comuni» si intendono tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri e le tamponature esterne, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i vestiboli, i portici, i cortili e le facciate, le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari;
    4. per «pertinenze» si intendono gli spazi interni ed esterni all’edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari e serventi a quella abitativa quali ad esempio: garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di metri 1,80;
    5. per «abitazione principale» si intende l’immobile che, alla data del 26 dicembre 2018, i proprietari, ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di godimento, adibivano ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
    6. per “superficie utile netta” (S.U.) si intende la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto delle murature interne ed esterne; è compresa la superficie delle scale interne all’unità abitativa di collegamento tra due piani da considerarsi in proiezione orizzontale una sola volta ogni due piani collegati;
    7. per «superficie non residenziale netta» (S.N.R.) si intende la superficie dei balconi, delle pertinenze e delle parti comuni della singola unità immobiliare, calcolata al netto delle murature interne ed esterne; la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli, si calcola in proiezione orizzontale una sola volta ogni due piani collegati. La S.N.R. del vano ascensore si calcola una sola volta in proiezione orizzontale;
    8. per «superficie complessiva» (S.C.) si intende la somma della superficie utile netta (S.U.) e del 60% della superficie non residenziale netta (S.N.R.) dell’unità immobiliare;
    9. per «costo parametrico» si intende l’importo del contributo al metro quadrato, parametrizzato al livello operativo L3 previsto nella Tabella 2 dell’Ordinanza 14/2020 o nella Tabella 2 dell’Ordinanza n.31/2021; (1*)
    10. per «costo convenzionale» si intende il prodotto della superficie complessiva dell’unità immobiliare per il costo parametrico stabilito;
    11. per «contributo» si intende la somma del contributo massimo concedibile e degli oneri e spese come disciplinati negli articoli seguenti;
    12. per «decreto-legge» o «l.» si intende il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, che riguarda la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 ed ulteriormente modificato dalla legge 156/2019.

Articolo 2
Soggetti legittimati e quantificazione del contributo
(Articolo modificato al comma 2 con l’Ordinanza n. n. 56 del 26/08/2022)

  1. Ai proprietari aventi diritto sugli immobili individuati dal comma 2 dell’art. 10 del d.l., è concesso un contributo determinato con le modalità ed i criteri di cui alla presente ordinanza, finalizzato alla delocalizzazione dell’immobile.
  2. Il contributo massimo concedibile è determinato sulla base del costo convenzionale dell’intervento di ricostruzione, ottenuto moltiplicando il costo parametrico previsto nella Tabella 2 dell’Ordinanza 14/2020 relativo al livello operativo L3, per la superficie complessiva (S.C.) dell’edificio da delocalizzare, oltre le eventuali maggiorazioni specificate agli articoli seguenti. In caso di edifici con tipologia costruttiva diversa da quella abitativa (ad esempio, capannoni), il contributo massimo concedibile è determinato sulla base del costo convenzionale dell’intervento di ricostruzione ottenuto moltiplicando il costo parametrico previsto nella Tabella 2 dell’Ordinanza 31/2021 relativo al livello operativo L3, per la superficie complessiva (S.C.) dell’edificio da delocalizzare, oltre le eventuali maggiorazioni specificate agli articoli seguenti. (2*)
  3. Al contributo come determinato al precedente comma si aggiunge, in ogni caso, entro il limite del 10% del contributo massimo concedibile, un rimborso per le spese sostenute per la demolizione e per quelle relative il conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dalla demolizione dell’edificio, nel caso in cui l’edificio non sia stato già oggetto di provvedimento di demolizione, avendo cura di redigere un piano di demolizione selettiva.
  4. Per la rimozione di materiali contenenti amianto, da smaltire con procedure particolari, si aggiunge un rimborso la cui richiesta deve essere corredata da una relazione tecnica di accompagnamento, un elaborato grafico e fotografico che evidenzi la natura e le dimensioni del materiale, un computo metrico distinto; all’esito verrà richiesto sopralluogo all’Ufficio del Commissario.
  5. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 8 del d.l. è riconosciuto nella misura del 100% dell’importo determinato ai precedenti commi 2 e 3, al netto di eventuali indennizzi o contributi a qualunque titolo percepiti.
  6. Gli enti e gli istituti di ricovero, di riabilitazione e similari, sono da considerarsi ricompresi nell’ipotesi di cui sopra, se aventi caratteristiche residenziali e laddove ricoverati e/o personale risultino anagraficamente ivi residenti.
  7. Nel caso in cui all’interno di edifici ricadenti nelle zone di cui all’art. 1, comma 1, siano presenti più unità immobiliari di diversa proprietà, la delocalizzazione deve essere deliberata, per l’intero edificio, all’unanimità ed in tal caso ciascun proprietario può scegliere se delocalizzare ricostruendo in altro sito (articoli 7, 8, 9, 10 e 11), o acquistare una abitazione sostitutiva equivalente (articoli 12, 13, 14 e 15); il contributo è calcolato considerando le superfici dell’edificio delocalizzato nella sua interezza ed è attribuito al proprietario di ciascuna unità immobiliare sulla base della superficie complessiva (S.C.) di proprietà.
  8. In caso di trasferimento a terzi dei diritti di cui all’art. 10 comma 2 del d.l., il contributo spettante verrà attribuito all’avente causa agli stessi termini e condizioni ascrivibili al dante causa.

Articolo 3
Modalità e termine di presentazione dell’istanza di contributo per la delocalizzazione

  1. L’istanza di concessione del contributo per la delocalizzazione (modello A1), è avanzata dai proprietari degli immobili, per il tramite del tecnico incaricato, ed è trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) al Commissario straordinario ed al Comune nel cui ambito ricade l’immobile, e dovrà contenere la seguente documentazione:
  2. i dati anagrafici completi del/i richiedente/i il contributo, il diritto legittimante (atto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) e la relativa quota di spettanza;
  3. nel caso di edifici condominiali (costituito o di fatto), i dati anagrafici completi dei proprietari (o usufruttuari o titolari di altri diritti reali di godimento) delle singole unità immobiliari che compongono l’edificio per le quali è richiesto il contributo, nonché del mandatario dagli stessi incaricato;
  4. la destinazione d’uso di ogni singola unità immobiliare alla data dell’evento sismico, specificando in quale delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, d.l., così come sostituito dall’art 9 vicies bis legge 156/2019, essa ricada;
  5. i dati identificativi dell’immobile per cui si chiede il contributo (Comune, Via, numero civico, piano, ecc.), completi degli estremi catastali;
  6. gli estremi della scheda AeDES e dell’ordinanza di inagibilità dell’edificio;
  7. il nominativo del tecnico incaricato della progettazione e della direzione dei lavori di demolizione dell’edificio;
  8. l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori di demolizione, scelta tra le imprese che risultano iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
  9. Alla richiesta di contributo devono essere allegati, anche ai sensi dell’art. 12 e 17 del decreto legge, oltre alla documentazione per il rilascio dell’eventuale titolo edilizio necessario per la demolizione dell’edificio, i seguenti documenti:
  10. documento di identità del richiedente, in corso di validità;
  11. delega dei proprietari e/o nullaosta dei comproprietari delle unità immobiliari a presentare istanza di contributo per la delocalizzazione dell’immobile;
  12. eventuale delibera condominiale nel caso di interventi su edifici condominiali;
  13. documentazione o dichiarazione attestante il diritto reale di godimento del/i richiedente/i;
  14. relazione tecnica asseverata a firma del tecnico incaricato, attestante il nesso di causalità diretto tra il danno riscontrato e gli eventi sismici del 26 dicembre 2018;
  15. documentazione catastale completa di planimetrie, visura, estratto di mappa ed elenco subalterni;
  16. planimetria generale ed inquadramento aerofotogrammetrico dell’edificio;
  17. rilievo dello stato di fatto debitamente quotato, completo di piante prospetti e sezioni;
  18. esauriente documentazione fotografica;
  19. calcolo analitico delle superfici, distinte per unità immobiliare, con l’identificazione della superficie utile (S.U.), della superficie non residenziale (S.N.R.) e della superficie complessiva (S.C.);
  20. calcolo della superficie dell’area ritenuta pertinenziale con individuazione degli estremi catastali;
  21. scheda AeDES, se disponibile, o ordinanza di inagibilità e/o sgombero;
  22. lettera di affidamento al professionista incaricato di cui al comma 1 dell’art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2019 n.7;
  23. computo metrico estimativo relativo ai lavori di demolizione redatto sulla base del Prezzario regionale vigente;
  24. calcolo delle spese tecniche riferite alla demolizione, entro i limiti massimi stabiliti dalla presente ordinanza;
  25. documentazione attestante le modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dallo scavo e/o dalle demolizioni;
  26. calcolo provvisorio del contributo concedibile relativo all’edificio da delocalizzare;
  27. nelle ipotesi di attività produttive, certificato antimafia, ove dovuto, del titolare dell’impresa laddove l’immobile sia compreso nel patrimonio aziendale.
  28. Copia del contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori che potrà essere presentato anche successivamente all’adozione del provvedimento di concessione; l’erogazione del contributo è subordinata alla avvenuta presentazione della copia del contratto.
  29. L’istanza di concessione del contributo (modello A1), redatta dal richiedente, contiene altresì le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
  30. dichiarazione con la quale si attesti che, alla data dell’evento sismico, l’immobile era adibito ad abitazione principale o secondaria o attività produttiva o commerciale o ad altro, con indicazione di chi vi risiedeva;
  31. dichiarazione con la quale si attesti che l’immobile non è oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o dall’autorità amministrativa, anche se sospeso, a meno che lo stesso non sia stato revocato;
  32. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, al 26 dicembre 2018, l’immobile non era collabente ed era iscritto al catasto dei fabbricati, ovvero che sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento;
  33. dichiarazione di inesistenza di opere realizzate in violazione della normativa edilizia e urbanistica per l’edificio oggetto dell’istanza di contributo e che sullo stesso non sia pendente alcuna istanza in sanatoria, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi della pratica nonché, ove sussistenti, l’indicazione delle porzioni realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio;
  34. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti di non avere usufruito, o richiesto di usufruire, di ulteriore contributo o indennizzo pubblico o privato a seguito dell’evento sismico del 26 dicembre 2018. In caso contrario, il richiedente deve dichiarare la provenienza del contributo o dell’indennizzo e l’entità dello stesso, specificando se le relative somme siano state solo liquidate o anche riscosse;
  35. dichiarazione d’impegno a cedere il terreno gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune.
  36. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione dell’istanza indicato al successivo comma, oltre all’istanza di contributo per la delocalizzazione, trasmettono al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile la richiesta di rilascio del titolo abilitativo eventualmente necessario per procedere alla demolizione, ovvero la comunicazione di inizio dei lavori di cui all’art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con le modifiche apportate dalla legge regionale 10 agosto 2016, n.16.
  37. Il termine per la presentazione per l’istanza di contributo per la delocalizzazione è fissato alla data del 31/05/2021 ore 13:00.
  38. Nell’ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art.1, relativa agli edifici ricadenti solo parzialmente all’interno della Zona di Rispetto (ZRFAC) o all’esterno di essa, il termine per presentare istanza di contributo ai sensi della presente ordinanza è fissato in 60 giorni a far data dal provvedimento con il quale il Commissario conferma la necessità di delocalizzare;

Articolo 4
Istruttoria delle istanze ed ammissibilità al contributo per la delocalizzazione
(Articolo modificato al comma 7 con l’Ordinanza n. 56 del 26/08/2022)

  1. L’istruttoria delle pratiche è svolta dalla Struttura del Commissario straordinario ed è finalizzata a verificare prioritariamente l’ammissibilità dell’istanza di delocalizzazione e conseguentemente ad accertare la completezza della documentazione prodotta, la regolarità del computo metrico estimativo con la corretta applicazione del Prezzario regionale per i lavori di demolizione, la sussistenza dei titoli che legittimano la richiesta di contributo e la rispondenza a tutte le prescrizioni adottate con la presente ordinanza.
  2. Il Comune in cui ricade l’immobile, anche con l’ausilio del personale di cui all’art. 14 bis del decreto-legge, esegue l’istruttoria finalizzata ad accertare, ove necessaria, la compatibilità urbanistica dei lavori di demolizione dell’immobile, la sussistenza dei titoli che legittimano la richiesta edilizia, dandone formale comunicazione al richiedente ed al Commissario.
  3. Il Commissario, accertata la completezza della documentazione e quindi l’ammissibilità e la tempestività dell’istanza di delocalizzazione, acquisita, ove necessaria, la compatibilità urbanistica ed edilizia da parte del Comune, si determina in ordine alla concessione del contributo comprensivo dei lavori per la demolizione del fabbricato e delle competenze tecniche ad essi riferite, ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza, informandone il Comune ed il richiedente. In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario determina il contributo provvisorio massimo concedibile, condizionato alla demolizione dell’edificio ove a carico del proprietario, alla cessione dell’area a titolo gratuito al Comune, ove questo l’accetti, ed all’acquisto di altro immobile o alla ricostruzione in altro sito. L’individuazione dell’area pertinenziale è effettuata in contraddittorio tra proprietario e Comune; in caso di mancato accordo, detta superficie verrà determinata dal Commissario secondo i parametri di legge ed al fine di assicurare un continuum nelle superfici che, nell’area delocalizzata, entreranno nella disponibilità del patrimonio disponibile del Comune ove lo stesso lo accetti.
  4. In caso di mancata acquisizione dell’area di sedime al patrimonio del Comune per rifiuto di questo, il contributo verrà decurtato di una somma pari al valore del terreno che si sarebbe dovuto cedere calcolato nella misura prevista per le aree con destinazione agricola.
  5. Le eventuali spese necessarie per la cessione dell’area al Comune verranno rimborsate dal Commissario.
  6. Il contributo così determinato provvisoriamente, limitatamente alle somme per i lavori di demolizione del fabbricato e delle competenze tecniche ad essi riferite, è trasferito al Comune, il quale provvede a richiedere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003.
  7. L’ulteriore restante parte del contributo verrà definitivamente quantificato a seguito del decreto di rideterminazione e concessione definitiva del contributo adottato a fine lavori di demolizione. Il contributo definitivo, come sopra determinato, sarà erogato all’emanazione del decreto di concessione di contributo per l’acquisto di immobile su libero mercato o di ricostruzione in altro sito, così come regolamentato nei successivi articoli della presente ordinanza. (3*)
  8. La concessione del contributo come definitivamente determinato, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del d.l. 32/2019, è annotata nei registri immobiliari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.

Articolo 5
Demolizione edificio esistente e tempi di esecuzione

  1. L’area su cui insiste l’edificio originario e quella di pertinenza dovranno essere liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, livellate, messe in sicurezza a cura del soggetto legittimato, nonché cedute gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune (Modello A2), a meno che esso non vi rinunci.
  2. Nel caso di edifici dei quali si chiede la delocalizzazione, composti da più unità immobiliari, i proprietari individuano un delegato per la presentazione della domanda di contributo relativa alla demolizione (Modello A3).
  3. L’erogazione del contributo relativo alla demolizione in favore del beneficiario avverrà in due soluzioni come di seguito:
  4. anticipazione pari al 50% del contributo spettante per la demolizione, comprensivo del 50% delle spese tecniche, oltre Iva prevista per legge all’inizio dei lavori;
  5. saldo del contributo a conclusione dei lavori di demolizione del fabbricato, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
  6. comunicazione di fine lavori;
  7. conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (DURC – Fatture – Formulari di conferimento a discarica – dichiarazioni, etc…).
  • dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento;
  1. I lavori di demolizione debbono avere inizio entro 90 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di concessione del contributo provvisorio, mediante comunicazione di concreto inizio da parte del Direttore dei Lavori e debbono essere ultimati nei successivi 120 giorni naturali e consecutivi. In caso di mancata osservanza dei termini di cui sopra, se ne darà notizia al Commissario per l’emergenza per le valutazioni di competenza in merito alla eventuale decadenza dal beneficio del contributo di autonoma sistemazione (CAS) e si darà avvio al procedimento per la revoca del contributo per la demolizione. (1*)
  2. Nell’ipotesi di immobile crollato, demolito o per il quale è prevista la demolizione ai fini di pubblica e privata incolumità ad opera dell’autorità amministrativa, all’istanza non sarà necessario allegare la documentazione tecnica di cui al precedente articolo 3 comma 2 lettere n), o) e p) e per la quantificazione ed il calcolo delle superfici il professionista si avvarrà ove possibile degli elaborati grafici del titolo edilizio, ed in alternativa delle planimetrie catastali dell’immobile. In tale ipotesi non si darà luogo alla concessione di alcun contributo per i lavori di demolizione.

Articolo 6
Ricostruzione in altro sito e determinazione del contributo
(Articolo modificato al comma 3bis con l’Ordinanza n. 64 del 14/12/2022)

  1. Il Commissario concede il contributo per la ricostruzione degli edifici di cui all’art.1, alle condizioni di legge, in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente e ricadenti nell’ambito di uno dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, individuati nell’Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32.
  2. Il Commissario può, altresì, concedere alle condizioni di legge, il contributo per la ricostruzione anche nell’ambito dello stesso fondo su cui insiste l’edificio da delocalizzare, purché fuori dalla zona di rispetto ZRFAC, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente.
  3. Al contributo massimo concedibile determinato al precedente art. 2 commi 2 e 3, si sommano le spese necessarie per l’acquisto del terreno, per un importo non superiore al 10% del contributo come più sopra determinato, ivi comprese le spese notarili. Tali somme saranno erogate con il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione da parte del Commissario Straordinario.
    3bis. Al contributo massimo concedibile determinato al precedente art. 2 comma 2, si sommano le eventuali seguenti maggiorazioni:
    a. 5% per interventi su edifici ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” del piano regolatore generale vigente;
    b: 10% per gli edifici vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d. lgs. n.42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
    c. 10% per edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a mt. 2,50, ovvero nel caso in cui sia raggiungibile solo mediante strade di larghezza inferire a mt. 3,50 e che, pertanto, siano di difficile accessibilità;
    d. una percentuale fino al 10%, per edifici situati in zone soggette ad amplificazione sismica locale, in funzione del parametro S così come definito dalla seguente tabella:

Dove S = Ss*St (S = fattore moltiplicativo dovuto agli effetti locali di amplificazione sismica calcolato secondo l’approccio semplificato delle N.T.C. 2018; Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica; St = coefficiente di amplificazione topografica);

In caso di edifici con tipologia costruttiva diversa da quella abitativa (ad esempio, capannoni), il contributo massimo concedibile è determinato sulla base del costo convenzionale dell’intervento di ricostruzione ottenuto moltiplicando il costo parametrico previsto nella Tabella 2 dell’Ordinanza 31/2021 relativo al livello operativo L3, per la superficie complessiva (S.C.) dell’edificio da delocalizzare, oltre le medesime maggiorazioni specificate ai precedenti punti a), b), c), d). Inoltre, per questa tipologia costruttiva sarà possibile riconoscere un eventuale ulteriore 8% per edifici con altezza media d’interpiano superiore a mt 3,50. Gli incrementi di cui alle precedenti maggiorazioni sono cumulabili nel limite massimo complessivo del 25%.

  1. Al contributo sopra indicato va sommato inoltre, per gli orti, giardini e spazi ad essi assimilabili, laddove siano riconducibili all’area pertinenziale dell’edificio da delocalizzare, il valore previsto per le superfici con destinazione agricola.
  2. Saranno, infine, rimborsati anche gli oneri e costi ex art. 16 e 17 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione), ove dovuti.

Articolo 7
Contenuto dell’istanza del contributo relativa alla ricostruzione in altro sito
(Articolo modificato al comma 1 e aggiungendo il comma 2 lettera g con l’Ordinanza n. 56 del 26/08/2022)

  1. L’istanza di concessione del contributo per la ricostruzione in altro sito deve essere presentata entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di determina definitiva del contributo massimo concedibile di cui all’art. 4 comma 7 della presente ordinanza e deve indicare, per ciascuna unità immobiliare da delocalizzare (modello B): (5*)
  2. i dati anagrafici completi del richiedente il contributo, il diritto legittimante (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) e la relativa quota di spettanza;
  3. documento di identità del richiedente, in corso di validità;
  4. il nominativo del tecnico o dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori, i quali devono essere in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico, ivi compresi i requisiti di cui all’art.83, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2011 n. 159 e di quelli previsti dall’art. 17, commi 1 e 2, del d.l.;
  5. l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, scelta tra le imprese che risultano iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189;
  6. dichiarazione del richiedente di eventuale accollo delle somme eccedenti il contributo concesso.
  7. Alla richiesta di contributo devono essere allegati, anche ai sensi dell’art. 12 e 17 del d.l., oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, i seguenti documenti:
  8. dichiarazione del professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori (modello A4), con la quale si attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 del d.l., di non trovarsi in condizioni ostative al rilascio del DURC, di non versare in situazione di potenziale conflitto d’interessi prevista all’art. 17, comma 2, del d.l., nonché di avere stipulato l’assicurazione professionale di cui indicherà i relativi estremi;
  9. autocertificazione dei professionisti incaricati (modello A4) di non versare in situazione di potenziale conflitto d’interessi per avere essi, il coniuge, parenti ed affini entro il primo grado, eseguito verifiche per schede AeDES nel medesimo immobile;
  10. lettera di affidamento dell’incarico ai professionisti di cui al comma 1 dell’art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2019 n.7;
  11. delega dei proprietari e/o nullaosta dei comproprietari delle unità immobiliari a presentare istanza di contributo, laddove l’istante sia persona diversa dal soggetto indicato all’art.2 del d.l.;
  12. delibera condominiale nel caso di interventi relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari;
  13. progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
  14. planimetria generale ed inquadramento aerofotogrammetrico dell’edificio in progetto;
  15. rappresentazione e calcolo analitico delle superfici distinte per unità immobiliare e per ambiente e con l’identificazione in pianta delle S.U., S.N.R. e della S.C.;

III.    documentazione catastale completa, visura ed estratto di mappa;

  1. studio geologico del terreno corredato da idonee indagini geofisiche, finalizzato anche a descrivere l’eventuale presenza di fagliazione superficiale o di altra evidente fratturazione o modifica morfologica permanente del suolo in corrispondenza del sito progettuale, nonché ad individuare i parametri di amplificazione sismica locale Ss (coefficiente di amplificazione stratigrafica) ed St (coefficiente di amplificazione topografica);
  2. relazione tecnico-illustrativa dell’intervento da realizzare comprensiva degli elaborati a norma della vigente legislazione e nei limiti di quanto disposto dalle N.T.C. di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018;
  3. elaborati grafici esecutivi strutturali, architettonici e degli impianti (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi);

VII.   computo metrico estimativo distinto per capitoli riguardanti gli interventi alle strutture, alle opere di completamento e finiture ed agli impianti;

VIII. calcolo delle spese tecniche ed indagini geofisiche e specialistiche, entro i limiti massimi stabiliti dalla presente ordinanza;

  1. quadro economico riepilogativo dell’intervento.
  2. Atto di acquisto del terreno e fatture/ricevute relative alle spese notarili connesse. (lettera aggiunta con Ordinanza n. 56 del 26/08/2022)
  3. Eventuale altra documentazione richiesta dalle norme di attuazione e dal regolamento edilizio vigente nel Comune di riferimento, quant’altro ritenuto necessario dalla struttura del Commissario in sede di istruttoria dell’istanza.

Articolo 8
Istruttoria e autorizzazione sindacale per la ricostruzione in altro sito

  1. L’istruttoria delle pratiche è svolta dal Comune in cui ricade l’immobile da realizzare, anche con l’ausilio del personale di cui all’art. 14 bis del d.l., ed è finalizzata ad accertare la completezza della documentazione, a verificare la rispondenza delle opere preventivate agli elaborati progettuali, la regolarità del computo metrico estimativo e la corretta applicazione del Prezzario regionale, ad accertare la compatibilità urbanistica, la rispondenza alle prescrizioni adottate con la presente ordinanza nonché all’adozione del titolo abilitativo.
  2. Nella fase istruttoria il Comune potrà richiedere, ove necessario, eventuali elaborati integrativi o correttivi, secondo i tempi previsti dalla normativa in vigore, prorogabile su motivata richiesta di ulteriori 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, si procederà all’esame della pratica sulla base della documentazione in atti ed alla sua eventuale archiviazione.
  3. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal d.l., resta fermo il potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai Comuni, agli enti competenti ai sensi degli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e delle vigenti leggi regionali, al Commissario straordinario ai sensi del d.l.
  4. Attesa la natura emergenziale del decreto-legge e considerato che i contributi di cui alla presente ordinanza verranno erogati successivamente al rilascio dei titoli abilitativi, l’art. 36, commi 2 e 3 della legge della Regione Siciliana del 23 febbraio 2019 n. 1, che riguarda le “spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”, va interpretato nel senso che i professionisti hanno facoltà, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al citato comma 2, di attestare, producendone copia, l’esistenza di accordo con il committente con il quale si prevede che i compensi del professionista siano corrisposti coevamente alla erogazione delle rate di contributo come previsto dal successivo art. 9 della presente ordinanza. In caso di mancato pagamento di alcuna delle rate, il professionista informerà il Commissario straordinario a mezzo PEC, il quale provvederà a sospendere il pagamento delle successive rate di contributo.
  5. Nel corso dell’attività istruttoria viene applicato prioritariamente l’art. 17 della legge della Regione Siciliana del 21 maggio 2019 n. 7. Alla conferenza di servizi può partecipare il Commissario straordinario o suo delegato. Il parere definitivo, espresso in tale sede su ciascun progetto esaminato, vale e sostituisce tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
  6. Il Commissario straordinario può convocare un tavolo tecnico finalizzato ad uniformare e coordinare le attività dei Comuni e degli altri uffici interessati.

Articolo 9
Concessione del Contributo per la ricostruzione in altro sito

  1. Il Comune, previa acquisizione dei nulla osta degli Enti competenti, rilascia il permesso di costruire, determina il costo delle opere giusta quanto previsto dalla presente ordinanza e, trasmette al Commissario straordinario la quantificazione del costo del progetto di nuova costruzione unitamente alla documentazione allegata.
  2. Il Commissario, ricevuti gli atti di cui al precedente comma, si determina in ordine alla concessione dello stesso ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza, informandone il Comune ed il richiedente. In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario trasferisce le relative somme al Comune, comprensive degli eventuali oneri ove dovuti, il quale provvede altresì a richiedere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003.

Articolo 10
Erogazione del contributo nell’ipotesi di ricostruzione in altro sito
(Articolo modificato con l’Ordinanza n. 56 del 26/08/2022) (6*)

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa così come indicati in premessa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
  2. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 30% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
  3. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
  4. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;

III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso;

  1. Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 30% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
  2. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;

Le somme erogate con il primo Stato di Avanzamento Lavori sono destinate al pagamento del 25% dei lavori eseguiti, al pagamento delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e a quelle professionali già eseguite.

  1. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
  2. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
  3. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;

III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;

  1. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
  2. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
  3. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;

III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL.

  1. Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
  2. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
  3. Comunicazione di fine lavori;

III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);

  1. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
  2. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate;
  3. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

VII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);

VIII. Collaudo statico e Certificato di regolare esecuzione;

  1. Dichiarazione di agibilità dell’edificio;
  2. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.
  3. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11
Inizio e conclusione dei lavori in caso di ricostruzione in altro sito

  1. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori sono trasmesse ai Comuni mediante piattaforma digitale ovvero in forma cartacea o attraverso PEC.
  2. Il Comune aggiorna mediante la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale piattaforma, a mezzo PEC, ogni singola fase inerente all’avanzamento dei lavori.
  3. I lavori debbono avere inizio entro 90 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento di concessione del contributo di cui all’articolo 8 comma 2 a mezzo della PEC indicata dall’istante e comunque dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito del Commissario, o dalla erogazione dell’anticipo di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) ed ultimati entro 545 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei medesimi nel caso di lavori di importo non superiore a euro 200.000,00 e di 910 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori nel caso di costo dell’intervento superiore a 200 mila euro. (2*).
  4. Su specifica richiesta del beneficiario, il termine di ultimazione può essere prorogato per giustificati motivi, per una sola volta e comunque per un termine non superiore a 30 giorni.
  5. Sulla concessione della proroga dei tempi di ultimazione si esprime il Comune nel quale ricade l’immobile.
  6. La mancata osservanza dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, se non ritenuta giustificata dal Commissario, comporta l’avvio del procedimento di revoca del contributo, la restituzione delle somme già erogate e, all’esito, la decadenza dal beneficio del contributo di autonoma sistemazione (CAS).

Articolo 12
Acquisto di abitazione sostitutiva equivalente e determinazione del contributo
(Articolo modificato al comma 5 con l’Ordinanza n. 33 del 13 Settembre 2021)

  1. In alternativa alla ricostruzione in altro sito, il Commissario può autorizzare l’acquisto di altro edificio o unità immobiliare esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente e ricadente nell’ambito di uno dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, individuati nell’Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32.
  2. L’acquisto di altro edificio o di unità immobiliare equivalente, laddove esso ricada all’interno della Zona di Attenzione ZAFAC così come individuata nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 18 agosto 2020, è ammissibile a condizione che abbia ad oggetto un edificio che risponda ai requisiti delle norme tecniche delle costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008.
  3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l’acquisto, ivi compresa la eventuale area di pertinenza, è pari al minore importo tra il prezzo di acquisto, determinato a seguito di estimo con stima sommaria effettuata sotto forma di perizia giurata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del  valore di mercato e comunque non superiore al valore determinato dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate riferiti al momento del sisma (secondo semestre 2018) e al valore massimo al mq e il costo convenzionale dell’intervento di ricostruzione, come ottenuto ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 della presente ordinanza, detratta la quota parte delle somme erogate per la demolizione del fabbricato.
  4. Sono, inoltre, rimborsabili le spese per la registrazione e trascrizione del preliminare di vendita, nonché quelle per l’atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l’imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile.
  5. Al contributo sopra indicato va sommato inoltre, per gli orti, giardini e spazi ad essi assimilabili, laddove siano riconducibili all’area pertinenziale dell’edificio da delocalizzare e previo trasferimento del terreno al comune, il valore previsto per le superfici con destinazione agricola. (comma aggiunto con Ordinanza n. 33 del 13.09.2021)

Articolo 13
Contenuto dell’istanza del contributo relativa all’acquisto di abitazione sostitutiva equivalente
(Articolo modificato al comma 1 con l’Ordinanza n. 56 del 26/08/2022)

  1. L’istanza di concessione del contributo deve essere presentata entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di determina definitiva del contributo massimo concedibile di cui all’art. 4 comma 7 della presente ordinanza e deve indicare, per ciascuna unità immobiliare da delocalizzare (Modello C): (7*)
  2. i dati anagrafici completi del richiedente il contributo, il diritto legittimante (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) e la relativa quota di spettanza;
  3. documento di identità del richiedente, in corso di validità;
  4. il nominativo del notaio indicato dall’acquirente per la stipula e registrazione del preliminare e del successivo atto di acquisto dell’immobile da acquistare;
  5. certificato di agibilità dell’edificio da acquistare;
  6. attestazione di agibilità (per edifici costruiti dal 2008 in poi, che si trovano in Zona di Attenzione);
  7. estimo con stima sommaria effettuata sotto forma di perizia giurata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato.
  8. eventuale dichiarazione di accollo di spesa eccedente il contributo concesso, così come determinato ai sensi della presente ordinanza.
  9. preliminare di acquisto, registrato, dell’immobile sostitutivo eventualmente condizionato alla concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario.

Articolo 14
Concessione ed erogazione del contributo nell’ipotesi di acquisto di abitazione sostitutiva equivalente
(Articolo modificato aggiungendo il comma 2 con l’Ordinanza n. 56 del 26/08/2022)

  1. L’istruttoria delle pratiche è svolta dal Commissario straordinario. L’erogazione del contributo comprensivo degli onorari notarili e delle spese fiscali verrà effettuata mediante deposito su conto dedicato intestato al notaio, all’uopo indicato dall’acquirente, dopo la stipula, la trascrizione e la registrazione del contratto preliminare di compravendita, con l’incarico di svincolare la somma alla stipula dell’atto definitivo di vendita, da effettuarsi entro 60 giorni dal deposito della somma sul conto dedicato.
  2. L’istante potrà comunque acquistare l’immobile autonomamente, anticipando tutte le somme necessarie per le spese tecniche, la stipula, la trascrizione e la registrazione del contratto di compravendita, ivi comprese quelle notarili, senza attendere il decreto di determinazione definitiva del contributo, con espressa indicazione nel contratto che l’acquisto dell’immobile si riferisce all’Ordinanza n. 18, indicando anche i riferimenti catastali dell’immobile da delocalizzare. Tali somme saranno successivamente rimborsate dal Commissario presentando la documentazione prevista dalla presente ordinanza, corredata dall’atto di acquisto e dalle fatture/ricevute relative alle spese connesse, nelle entità e con le modalità indicate nel decreto di determinazione definitiva del contributo di cui all’art. 4 comma 7. L’erogazione di tali somme verrà effettuata dal Commissario solo all’esito positivo della procedura prevista dalla presente ordinanza e pertanto l’acquisto anticipato dell’edificio equivalente da parte del proprietario dell’edificio da delocalizzare viene effettuato a suo rischio. (comma aggiunto con Ordinanza n. 56 del 26/08/2022)

Articolo 15 (*8)
Trascrizione del contributo nei registri immobiliari
(Articolo soppresso con l’Ordinanza n. 56 del 26/08/2022)

Articolo 16
Disciplina delle spese tecniche e professionali
(Articolo modificato al comma 5 con l’Ordinanza n. 39 del 27 Dicembre 2021)

  1. Per le attività relative alla demolizione dell’edificio da delocalizzare è riconosciuto un contributo massimo per le prestazioni professionali pari al 12,5% dell’importo dei lavori di demolizione al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali.
  2. In caso di ricostruzione in altro sito, il limite massimo del contributo ammissibile per prestazioni professionali, decurtato dell’importo forfetario previsto al precedente comma 1, ivi comprese quelle relative alla relazione geologica, e spese tecniche, ad esclusione delle spese per indagini geologiche, geofisiche e prestazioni specialistiche, in riferimento all’importo riconosciuto a contributo sulla base della presente ordinanza, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, è pari a:
  • 12,5% per lavori con importo fino a euro 500.000,00;
  • 10% sull’eccedenza, per lavori con importi compresi tra euro 500.000 e fino a euro 2.000.00,00;
  • 7,5% sull’eccedenza dei lavori con importi superiori a euro 2.000.000,00.
  1. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni per incarico parziale.
  2. Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 17 del d.l., le indagini geologiche, geofisiche e prestazioni specialistiche previste dal piano di indagini sono riconosciute, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, pari a:
  • 2,5% per lavori con importo fino a euro 500.000, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale e altro tipo di indagine ritenuta necessaria dal geologo;
  • 2,25% sull’eccedenza, per lavori con importi eccedenti euro 500.000 e fino a euro 2.000.000, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale e altro tipo di indagine ritenuta necessaria dal geologo;
  • 2,05% sull’eccedenza dei lavori superiori a euro 2.000.000, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale e altro tipo di indagine ritenuta necessaria dal geologo.
  1. In caso di acquisto di abitazione sostitutiva sono ritenute ammissibili le seguenti spese:
  • spese di perizia quantificate forfettariamente, tenuto conto di quanto previsto all’art. 13 comma 2 del D.M. 30 maggio 2002, in euro 900 oltre IVA e cassa di previdenza);
  • spese notarili nella misura e alle condizioni previste nella convenzione per l’affidamento dell’incarico a notai stipulata il 22 Dicembre 2021 tra il Presidente del Consiglio notarile di Catania e Caltagirone ed il Commissario Straordinario pubblicata nel sito commissariale.

Articolo 17
Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio

  1. Per tutti gli interventi ammessi a contributo, ai sensi della presente Ordinanza, il Comune in cui ricade l’edificio da delocalizzare vigila, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione dei lavori di demolizione.
  2. Il Commissario Straordinario provvede all’attività di coordinamento, vigilanza, controllo, assistenza e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e della spesa, anche con controlli a campione nella misura di almeno il 10% delle istanze ammesse a contributo, anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana e dei Comuni.

Articolo 18
Conformità urbanistica – Opere abusive

  1. I contributi indicati ai precedenti articoli hanno da intendersi limitati alle parti di edifici urbanisticamente assentite, ritenendo come tali quelli aventi stato legittimo così come definito dall’art. 9bis comma 1bis del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

Articolo 19
Rilievi ed osservazioni

  1. L’istante può proporre rilievi ed osservazioni ai provvedimenti commissariali di diniego o parziale accoglimento delle istanze con atto da inviare a mezzo pec alla segreteria della Struttura Commissariale entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione del provvedimento. Il Commissario provvede nei successivi 15 giorni dandone notizia all’istante; decorso tale ultimo termine, i rilievi e le osservazioni si considerano comunque respinte.

Articolo 20
Sospensione e revoca del contributo

  1. Il Commissario Straordinario procede alla sospensione ed eventualmente alla revoca del contributo, attivando le procedure per il recupero delle somme erogate, qualora sia accertata la ingiustificata inosservanza di quanto previsto nell’ordinanza e non si proceda alla sua regolarizzazione entro i termini indicati nella diffida che il Commissario medesimo provvederà a comunicare, di accertata falsità di atti e dichiarazioni, di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

Articolo 21
Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


Si riporta il testo dell’Ordinanza nella sua formulazione precedente:
*1 Art. 6 comma 3: Al contributo massimo concedibile determinato al precedente art. 2 commi 2 e 3, si sommano le spese necessarie per l’acquisto del terreno, ivi comprese le spese notarili, per un’estensione non superiore a quella del terreno da cedersi al Comune, e comunque per un importo non superiore al 10% del contributo come più sopra determinato. Tali somme saranno erogate con il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione da parte del Commissario Straordinario;

Allegati