Proroga personale primo semestre 2024
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018, Dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio die Ministri del 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31/12/2023;
Visto l’art.14 bis della legge 14/06/2019 n. 55 così come modificato dall’art.9 vicies bis della legge 12/12/2019 n.156 con il quale si prevede che, tenuto conto degli eventi sismici, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018, verificatisi nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania, questi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di spesa previsti dal comma 1 dell’articolo citato, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021 statuendo altresì che i predetti comuni possano, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo in deroga alla normativa indicata nell’articolo in parola;
Vista la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 con la quale i termini di cui all’art. 6 comma 2 – 1° e 2° periodo – del D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito nella legge n. 55/2019 sono stati prorogati fino al 31/12/2023 ivi incluse le previsioni di cui all’art. 14 bis;
Viste le ordinanze n.1 del 26/11/2019 e n.2 del 07/01/2020 con le quali questo Commissario autorizzava i Comuni danneggiati dal sisma ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 31/12/2021 ulteriori unità di personale, nelle quali veniva indicato il numero ed il profilo professionale, e ad incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;
Vista l’ordinanza n. 41 del 31/12/2021 con la quale sono state prorogate le ordinanze commissariali n. 1 del 26/11/2019 e n. 2 del 07/01/2020 fino al 31/12/2022;
Vista l’ordinanza n. 45 del 30/3/2022 con la quale veniva aggiornata la composizione del personale da assumersi dal Comune di Acireale
Vista l’ordinanza n. 50 del 15/06/2022 con la quale è stato disposto un aggiornamento della composizione del personale per i comuni di Milo, Aci Catena e Zafferana Etnea;
Vista l’ordinanza n. 67 del 22/12/2022 che proroga fino al 30/06/2023 le previsioni di cui alla ordinanze di questa struttura Commissariale n. 1 del 26/11/2019, n. 2 del 07/01/2020 e n. 50 del 15/06/2022 con le medesime modalità ivi indicate;
Vista l’ordinanza n. 73 del 22/03/2023 che proroga fino al 31/12/2023 le previsioni di cui alla ordinanze di questa struttura Commissariale n. 1 del 26/11/2019, n. 2 del 07/01/2020, n. 50 del 15/06/2022 e n. 67 del 22/12/2022 con le medesime modalità ivi indicate, prevedendo anche maggiori risorse che tengono conto degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL del 22/11/2022 per il comparto delle funzioni locali;
Rilevato che con il disegno di legge di bilancio 2024 viene prevista la proroga fino al 31/12/2024, dei termini di cui all’art. 6 comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019, ivi comprese le previsioni di cui agli artt. 14 bis e 18;
Considerato che è prevedibile che la legge di bilancio 2024 venga approvata ed entri in vigore in data incompatibile con la tempestiva adozione e pubblicazione di ordinanza che autorizzi l’assunzione o il mantenimento in servizio senza alcuna soluzione di continuità del personale già assunto dai Comuni, cosa quest’ultima ritenuta essenziale ad evitare che pratiche già in fase di conclusione dell’istruttoria vedano bloccato il relativo iter nonchè difficoltà di natura amministrativa conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro in essere;
Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere sin d’ora all’adozione di ordinanza che consenta la prosecuzione dei rapporti già instaurati fino al 30/06/2024 ai sensi dell’art.14 bis del d.l. 32/2029 subordinandone l’efficacia all’entrata in vigore della legge che preveda la proroga dei termini della norma in parola;
Considerato che nelle ordinanze più sopra citate venivano indicati i limiti delle risorse umane da impiegare nonchè l’entità della spesa entro la quale ciascun Comune poteva procedere alle assunzioni e incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;
Ritenuta la necessità di aumentare di una unità il personale nell’area tecnica del comune di Aci Catena per 18 ore settimanali in relazione alla nota qui protocollata con n. 4582 del 5 Dicembre 2023 con la quale si comunica l’indisponibilità dell’unica risorsa risorsa in servizio a prestare la propria attività per un lungo periodo; nonchè la nota del Comune di Acireale qui protocollata al n. 4688 del 18 Dicembre 2023 con la quale si chiede l’incremento del personale di area tecnica;
Ritenuta la necessità altresì di aumentare di una unità di personale l‘area tecnica del comune di Acireale (CT) indispensabile anche a gestire la realizzazione di nuove opere nelle aree acquisite a patrimonio comunale a seguito di delocalizzazione;
Considerato che, al fine di consentire le modifiche più sopra indicate, ha da procedersi alla riduzione dell’organico del Comune di Zafferana Etnea così come segue:
Ciò in quanto nell’anno 2023 il Comune ha visto aumentato il proprio organico a discapito di quello originariamente previsto per i Comuni di Acicatena e Milo ma le posizioni assegnate non sono state per intero coperte ed altre unità lavorative hanno recentemente rassegnato le dimissioni e allo stato non sono state sostituite atteso il breve lasso di tempo intercorso , non è stata altresì ancora predisposta l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree oggetto di delocalizzazione e quindi non v’è un aumento del lavoro per il personale, quantomeno nell‘immediato
Che alla luce di quanto sopra indicato le modifiche apportate alla composizione degli uffici non comportano la cessazione di rapporti di lavoro già in essere e con professionalità già acquisite al contrario di quanto invece avverrebbe laddove si procedesse alla riduzione di organico di altri uffici comunali
D I S P O N E
Art. 1
Le previsioni di cui alle ordinanze di questa Struttura commissariale più sopra citate sono prorogate fino al 30/06/2024 con le modalità sotto indicate subordinatamente all’adozione di norma che proroghi i termini di cui all’art. 14 bis del d.l. 32/2019 all’anno 2024:
Art. 2
La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e ai Comuni interessati dell’area terremotata ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Allegati