Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018, Dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio die Ministri del 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31/12/2024;
Visto l’art.14 bis della legge 14/06/2019 n. 55 così come modificato dall’art. 9 vicies bis della legge 12/12/2019 n.156 con il quale si prevede che, tenuto conto degli eventi sismici, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018, verificatisi nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania, questi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di spesa previsti dal comma 1 dell’articolo citato, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021 statuendo altresì che i predetti comuni possano, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo in deroga alla normativa indicata nell’articolo in parola;
Vista la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 con la quale i termini di cui all’art. 6 comma 2 – 1° e 2° periodo – del D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito nella legge n. 55/2019 sono stati prorogati fino al 31/12/2024 ivi incluse le previsioni di cui all’art. 14 bis, ai sensi dell’art. 1 comma 434, della legge n. 213 del 30/12/2023;
Viste le ordinanze n.1 del 26/11/2019 e n. 2 del 07/01/2020 con le quali questo Commissario autorizzava i Comuni danneggiati dal sisma ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 31/12/2021 ulteriori unità di personale, nelle quali veniva indicato il numero ed il profilo professionale, e ad incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;
Vista l’ordinanza n. 83 del 18/12/2023 che proroga con modifiche fino al 30/06/2024 le previsioni di cui alle ordinanze di questa struttura Commissariale n. 1 del 26/11/2019, n. 2 del 07/01/2020, n. 50 del 15/06/2022, n. 67 del 22/12/2022, n. 73 del 22/03/2023 e n. 83 del 18/12/2023 con le modalità ivi indicate;
Rilevato che occorre procedere all’adozione di ordinanza che consenta la prosecuzione fino al 31/12/2024 dei rapporti già instaurati ai sensi dell’art.14 bis del d.l. 32/2019, giusto quanto previsto dall’art. 1 comma 434, della legge n. 213 del 30/12/2023;
Considerato che nelle ordinanze più sopra citate venivano indicati i limiti di spesa entro i quali ciascun Comune poteva procedere alle assunzioni nonché incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;
Rilevato che già con l’ordinanza 83/2023 si è ritenuta la necessità di aumentare di una unità di personale nell’area tecnica del comune di Aci Catena per 18 ore settimanali in relazione alla nota n. 4582 del 05/12/2023 con la quale comunica l’indisponibilità di una risorsa a prestare servizio per un lungo periodo; nonché di aumentare di una unità a 36 ore e di una a 18 ore il personale di area tecnica presso il comune di Acireale in considerazione di quanto evidenziato con la nota del Comune di Acireale qui protocollata al n. 4688 del 18/12/2023 con la quale si chiede l’incremento del personale di area tecnica;
Considerato che, al fine di consentire le modifiche più sopra indicate, si è proceduto con l’ordinanza più sopra indicata alla riduzione dell’organico del Comune di Zafferana Etnea così come segue:
Ciò in quanto nell’anno 2023 il Comune ha visto aumentato il proprio organico a discapito di quello originariamente previsto per i Comuni di Aci Catena e Milo ma le posizioni assegnate non sono state per intero coperte ed altre unità lavorative hanno recentemente rassegnato le dimissioni e allo stato non sono state sostituite atteso il breve lasso di tempo intercorso;
Che alla luce di quanto sopra indicato le modifiche apportate alla composizione degli uffici non comportano la cessazione di rapporti di lavoro già in essere e con professionalità già acquisite al contrario di quanto invece avverrebbe laddove si procedesse alla riduzione di organico di altri uffici comunali;
D I S P O N E
Art. 1
Assegnazioni finanziarie ai sensi dell’art. 14 bis per il personale dei comuni anno 2024
Le previsioni di cui alle ordinanze di questa Struttura commissariale n. 1 del 26/11/2019, n. 2 del 07/01/2020, n. 50 del 15/06/2022, n. 67 del 22/12/2022, n. 73 del 22/03/2023 e n. 83 del 18/12/2023 sono prorogate dal 01/07/2024 al 31/12/2024 e finanziate con le modalità sotto indicate:
Art. 2
Entrata in vigore
La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e ai Comuni interessati dell’area terremotata ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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