Decreto legge 18/04/2019 n.32 e ss.mm.ii. – Disposizioni concernenti il personale dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018

Ordinanza n°67 del 22 dicembre 2022

22 Dicembre 2022

Ordinanza n.67 del 22.12.2022

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


II Commissario Straordinario

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, con il quale il Dott. Salvatore Scalia è stato nominato, fino al 31/12/2021, Commissario Straordinario per la riparazione e ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni dell’area della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018; ai sensi dell’art.6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n.55 e che con successivo provvedimento del 16/02/2022 vistato dalla Corte dei Conti il 28/03/2022 tale nomina è stata prorogata sino al 31/12/2022;

Visto l’art.14 bis della legge 14/06/2019 n. 55 così come modificato dall’art.9 vicies bis della legge 12/12/2019 n.156 con il quale si prevede che, tenuto conto degli eventi sismici, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018, verificatisi nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania, questi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di spesa previsti dal comma 1 dell’articolo citato, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021 statuendo altresì che i predetti comuni possano, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in esssere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo in deroga alla normativa indicata nell’articolo in parola;

Vista la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 con la quale i termini di cui all’art. 6 comma 2 – 1° e 2° periodo – del D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito nella legge n. 55/2019 sono  stati prorogati fino al 31/12/2022 ivi incluse le previsioni di cui all’art. 14 bis;

Viste le ordinanze n.1 del 26/11/2019 e n.2 del 07/01/2020 con le quali questo Commissario autorizzava i Comuni danneggiati dal sisma ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 31/12/2021 ulteriori unità di personale, nelle quali veniva indicato il numero ed il profilo professionale, e ad incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;

Vista l’ordinanza n. 50 del 15/06/2022 con la quale è stato disposto un aggiornamento della composizione del personale per i comuni di Milo, Aci Catena e Zafferana Etnea;

Rilevato che con il disegno di legge di bilancio 2023 viene prevista la proroga, fino al 31/12/2023,  dei termini  di cui all’art. 6 comma2 , porimo e secondo periodo, del d.l. 32/2019, ivi comprese le previsioni di cui agli artt. 14 bis e 18

Considerato che è prevedibile che la legge di bilancio 2023 venga approvata ed entri in vigore in data incompatibile con la tempestiva adozione e pubblicazione di ordinanza che autorizzi l’assunzione o il mantenimento in servizio senza alcuna soluzione di continuità del personale già assunto dai  Comuni , cosa quest’ultima ritenuta essenziale ad evitare che pratiche già in fase di conclusione dell’istruttoria  vedano bloccato il relativo iter nonchè difficoltà di natura amministrativa conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro in essere

Ritenuta  pertanto l’opportunità di procedere sin d’ora all’adozione di ordinanza che consenta la prosecuzione dei rapporti già instaurati  fino al 31/12/2022 ai sensi dell’art.14 bis del d.l. 32/2029 subordinandone l’efficacia all’entrata in vigore della legge che preveda la proroga dei termini della norma in parola

Rilevato che , allo stato e nelle more della definizione  delle risorse all’uopo assegnate con la legge di bilancio, appare opportuno prudenzialmente  disporre  che la proroga di quanto previsto dall’art. 14 bis venga limitata al 30 giugno 2023 salvo eventuale successivo provvedimento

Considerato che nelle ordinanze più sopra citate venivano indicati i limiti di spesa entro i quali ciascun Comune poteva procedere alle assunzioni nonchè incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;

 

Dispone
Art. 1

Le previsioni di cui alle ordinanze di questa Struttura commissariale n. 1 del 26/11/2019, n. 2 del 07/01/2020 e n. 50 del 15/06/2022 sono prorogate fino al 30/06/2023 con le medesime modalità ivi indicate in particolare quelle di cui al comma 3 dell’articolo 14 bis subordinatamente all’adozione di norma che proroghi i termini di cui all’art. 14 bis del d.l. 32/2019 per un periodo non inferiore al 30/06/2023 e precisamente:

Art. 2

La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e ai Comuni interessati dell’area terremotata ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

Allegati