Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2025,
Visto l’articolo 1 comma 691 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che dispone che “a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, dichiarato in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, prorogato da ultimo dall’articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 566 del 28 dicembre 2018”;
Visto inoltre l’articolo 1 comma 692 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che così dispone: “A decorrere dalla cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui al comma 691 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2025, un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata nel primo periodo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 26 dicembre 2018, per l’esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell’evento sismico di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al presente comma sono disciplinati, con propri atti, dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell’abitazione, determinate con le ordinanze di cui al quarto periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. I comuni interessati curano l’istruttoria e concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi per l’edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce limite di spesa. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 32 del 2019;
Visti i contenuti della direttiva per la concessione del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS) del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 566 del 28 dicembre 2018, nonché i provvedimenti adottati in materia da altri uffici commissariali;
Ritenuta pertanto la necessità di:
– disciplinare i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
– determinare la decorrenza e la cessazione delle nuove misure di assistenza per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e degli adempimenti connessi per ottenerne il riconoscimento;
– introdurre condizioni coerenti con la cessazione della misura di assistenza abitativa connessa all’emergenza e l’istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
– introdurre un trattamento diverso per situazioni soggettive diverse;
Preso atto che a far capo dal verificarsi dell’evento sismico sono state garantite le misure di assistenza per sopperire alle immediate esigenze abitative delle popolazioni private degli alloggi resi inagibili dal sisma e che le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 692 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono finalizzate a riorientare tali misure, indirizzandole ad alleviare il disagio abitativo connesso alla ricostruzione in corso, per raggiungere quanto prima il ripristino della normalità abitativa;
Considerato che occorre prevedere termini di durata della corresponsione del contributo che inducano ad una esecuzione dei lavori di ripristino degli immobili il più rapido possibile e ad una normalizzazione della situazione abitativa;
Ritenuto opportuno riservare all’adozione di eventuali successivi provvedimenti l’adeguamento della disciplina del contributo in ragione del progressivo avanzamento delle attività di ricostruzione e del monitoraggio della spesa, che ha da rientrare nei limiti della normativa sopra indicata che prevede, nell’ultimo periodo del comma 692 che “…ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce limite di spesa” prescrivendo che “ le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 8 del citato d.l. 32/2019”;
Considerato che l’odierna normativa comporta un potenziale ampliamento della platea degli aventi diritto al nuovo contributo rispetto a quella che percepiva il Contributo per l’Autonoma Sistemazione e che il finanziamento di cui sopra è circa pari all’entità delle somme erogate per il CAS ma che occorrerà, in ipotesi, provvedere all’erogazione del contributo per il disagio abitativo ad un numero più elevato di nuclei familiari alla luce di quanto previsto dal secondo periodo del comma 692 dell’art. 1 delle legge 207/2024;
Rilevato altresì che occorre prevedere un contributo aggiuntivo in favore di coloro che hanno trovato sistemazione in immobili condotti in locazione atteso che tale situazione è sicuramente deteriore rispetto a quella di coloro che non sono soggetti al pagamento di canone alcuno e ne accresce il disagio;
Vista l’ordinanza n. 115 del 20 febbraio 2025 che ha regolato l’erogazione del contributo per il disagio abitativo in relazione all’ipotesi normativa prevista dall’art. 1 comma 692 primo periodo della legge 207/2024;
Considerata l’opportunità di prevedere un tetto massimo per il contributo in parola anche in considerazione della necessità di non superare il limite del finanziamento previsto;
Sentiti i Sindaci dei Comuni danneggiati dal sisma ed i referenti comunali per il CAS, i consulenti ed i collaboratori della SCRAE e di INVITALIA nonché i rappresentanti dei Comitati dei terremotati;
Ritenuto che il secondo periodo dell’art. 1 comma 692 della legge 207/2024 intende prevedere l’erogazione del contributo per il disagio abitativo, al di fuori dai casi previsti dal primo periodo, in favore dei proprietari di immobili che, all’atto del sisma, costituivano abitazione principale, abituale e continuativa, destinatari di ordine di sgombero a seguito del danneggiamento dell’edificio e che procedano ai lavori per la sua riparazione pur non avendo avanzato domanda di contributo al Commissario Straordinario per la ricostruzione;
Sottolineato che quanto sopra discende dalla valutazione della ratio della norma che, anche nel titolo (contributo finalizzato alla ricostruzione), intende, sulla base di criteri di equità e di perequazione tra posizioni analoghe, da un canto escludere dal contributo coloro che, pur avendo per anni usufruito del contributo per l’autonoma sistemazione da parte della Protezione Civile, non si sono in alcun modo attivati e non si attivino per procedere alla riparazione dell’immobile danneggiato tanto da non avere avanzato alcuna istanza di contributo, dall’altro incentivare l’inizio dei lavori prevedendo un contributo per il disagio abitativo per coloro che li avviino, o li abbiano avviati, senza gravare sulle finanze dello Stato con il richiedere l’erogazione del contributo commissariale per la ricostruzione e/o ricorrendo a fondi propri richiedendo l’erogazione del “contributo per l’autonoma sistemazione” e/o ricorrendo a fondi propri o ovvero utilizzando lo sconto fiscale c.d. “superbonus rafforzato” che, in base alla normativa, presuppone la rinuncia al contributo per la riparazione degli edifici, ma non certo quella ad altre provvidenze ché se così fosse si disincentiverebbe il ricorso a quest’ultimo provvido istituto;
Dato atto della avvenuta trasmissione della bozza della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, e ai Comuni interessati dell’area terremotata per la formulazione di eventuali osservazioni,
D I S P O N E
Articolo 1
Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione
Articolo 2
Casi di aumento e di riduzione del contributo
Articolo 3
Condizioni per l’erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (DAR) a seguito di sgombero per l’esecuzione di lavori di riparazione o ricostruzione
Articolo 4
Cessazione e sospensione dell’erogazione del contributo per il disagio abitativo
finalizzato alla ricostruzione
Articolo 5
Definizioni
Articolo 6
Istruttoria, concessione ed erogazione del contributo
Articolo 7
Controlli
Articolo 8
Modifiche, integrazioni, limiti di spesa
Articolo 10
Entrata in vigore ed efficacia
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia