Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dall’evento sismico del 26 dicembre 2018, Salvatore Scalia, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019,
Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140);
Visto l’art. 19 del medesimo decreto legge n. 32 del 2019, recante “Interventi volti alla ripresa economica” ed in particolare, il comma 1 del predetto art. 19, che dispone: Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l’evento nei comuni di cui all’allegato 1 sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per l’anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per l’anno 2019 ed euro 1.700.000 per l’anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l’anno 2019 ed euro 300.000 per l’anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall’estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l’adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
Visto che questo Commissario, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, si avvale, per le opportune verifiche antimafia, della Struttura di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Sentiti i consulenti di questo Commissario;
Letta la richiesta fatta tenere dai comitati dei terremotati il 30/12/2020, con la quale si richiede la riapertura dei termini previsti dall’ordinanza commissariale n. 10 del 20 luglio 2020 per la presentazione delle istanze finalizzate alla concessione di contributi alle imprese operanti nel territorio dei comuni colpiti dal sisma.
Sottolineato che la mancata presentazione delle istanze da parte delle imprese nei termini indicati nel provvedimento in parola è da attribuirsi, per come riferito, al periodo feriale nonché all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, fattori questi che hanno comportato difficoltà nel provvedere al reperimento della documentazione necessaria ed allo studio della stessa.
Rilevato che la circostanza di cui sopra trova conferma nel fatto che una sola richiesta di contributo è pervenuta entro i termini e che la quasi totalità delle somme stanziate nell’ordinanza, così come previsto dalla norma, non è stata utilizzata.
Ritenuto che l’art. 19 del d.l.32/2019 non osta alla riapertura dei termini che consentano l’accesso ai contributi previsti per fare fronte alle difficoltà delle imprese conseguenti agli eventi sismici del 26/12/2018.
Considerato che lo stato di emergenza nel territorio è stato prorogato al 31/12/2021 a dimostrazione del permanere della situazione di criticità nelle zone terremotate.
Ritenuto che il riferimento agli anni 2019 e 2020, di cui all’art. 19 del d.l.32/2019,non osta alla corresponsione del contributo per i suddetti esercizi a fronte di domande pervenute successivamente a tale data, purché comunque fondate sul presupposto della diminuzione del fatturato nella misura indicata dall’articolo in parola, che pertanto ben può accedersi alla richiesta di cui in premessa così consentendo l’erogazione dei contributi finalizzati al rilancio di imprese ed attività nel territorio che abbiano subito perdite o minori entrate per effetto del sisma utilizzando le economie di spesa conseguenti alla mancata erogazione dei contributi previsti dall’ordinanza commissariale n. 10.
Considerato che il limitato numero di domande che si ritiene verranno presentate consente di procedere all’esame delle stesse in ordine cronologico di arrivo, senza attendere la scadenza del termine ed indipendentemente dalla ripartizione tra i Comuni onde evitare ulteriori ritardi nella erogazione di somme essenziali per il rilancio delle attività commerciali ed imprenditoriali del territorio anche in considerazione della necessità di fronteggiare con tempestività le difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria in atto.
Ritenuta l’opportunità di fornire adeguato supporto nella redazione del calcolo della perdita di reddito.
DISPONE
Articolo 1
I termini previsti dall’art. 7 dell’ordinanza commissariale n. 10 del 20/07/2020 per la presentazione delle domande di contributo sono prorogati al 9 aprile 2021.
Articolo 2
Le domande verranno esaminate ed i contributi erogati con procedura “a sportello” e sino ad esaurimento delle somme disponibili, così intendendosi modificata l’ordinanza di cui sopra che per il resto viene confermata sia nel testo che negli allegati.
Articolo 3
Alla domanda andrà accluso l’allegato afferente lo schema di calcolo per la determinazione della perdita di reddito.
Articolo 4
La presente Ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Città Metropolitana di Catania, alle Amministrazioni Comunali dei Comuni di cui all’allegato 1 del d.l. 32/2019 e al coordinamento dei comitati dei terremotati, è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario www.commissariosismaareaetnea.it, nell’albo pretorio dei Comuni di cui sopra ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Commissariale.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia