Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati di cui all’art. 15 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 5

Ordinanza n°15 del 30 novembre 2020

30 Novembre 2020

Ordinanza n°15 del 30 novembre 2020 – signed

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza;

Visto l’art. 57 comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

Visto l’art.15 del medesimo decreto legge n. 32 del 2019 recante “Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati” ed in particolare il comma 1 del predetto art. 15, che dispone: “In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’art.7 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario”;

Visto l’art. 3 comma 11 della direttiva del 19 febbraio 2019 a firma del Commissario delegato ex O.C.D.P.C. n.566 del 28 dicembre 2018 per la concessione del contributo ex art. 6, commi 1 e 2, e per la stima delle risorse necessarie per l’adozione delle misure economiche di cui all’art.7, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n.566/2018; art. 3 comma 11 che così recita: “È ammissibile a contributo la spesa sostenuta e documentata per il ripristino o la sostituzione degli arredi irrimediabilmente danneggiati o andati distrutti strettamente necessari all’uso della cucina (compresi gli elettrodomestici), delle camere da letto e del soggiorno; il contributo è determinato nella misura massima di euro 300,00 per ciascun vano catastale danneggiato e, comunque, nel limite massimo di euro 1.500,00”;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Rilevato che, giusta nota del 10/11/2020, i comitati dei terremotati hanno fatto rilevare come non tutti siano stati in grado di avanzare l’istanza ai sensi della direttiva più sopra indicata e che non tutti i danni ai beni mobili, ed in particolare ai beni mobili registrati, abbiano trovato sia pur parziale ristoro;

Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione delle zone terremotate dell’Aquila a seguito del sisma del 5 maggio 2009, del Centro Italia a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e dell’Isola di Ischia a seguito del sisma del 21 agosto 2017;

Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;

DISPONE

Articolo 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:
  • a. «decreto-legge n. 32/2019»: il decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito degli eventi sismici»;
  • b. «evento sismico»: l’evento sismico del 26 dicembre 2018che ha colpito i comuni della città metropolitana di Catania di cui all’Allegato 1 del decreto-legge n. 32/2019;
  • c. «abitazione principale»: l’immobile che alla data del 26 dicembre 2018 era adibito ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13 comma 2, terzo, quarto e quinto periodo del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
  • d. «bene mobile distrutto»: dovrà intendersi un bene mobile che a causa degli eventi calamitosi ha perduto in via definitiva la propria funzione d’uso;
  • e. «bene mobile gravemente danneggiato»: dovrà intendersi un bene mobile che a causa degli eventi calamitosi ha parzialmente perso la propria funzione d’uso, che potrà essere recuperata esclusivamente con la riparazione/sostituzione dei suoi elementi principali ed essenziali;
  • f. «servizi» si intendono quei vani strutturalmente necessari per l’utilizzazione di quelli principali sempre posti nel loro stesso piano e con esso comunicanti, come bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli, guardaroba, lavanderie, scale interne, verande;
  • g. «strumenti di pagamento tracciabili»: dovranno intendersi versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
  • h. «DSAN»: Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Articolo 2
Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 8 del D.L.32/2019, ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati presenti negli immobili siti nei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, individuati nell’Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55 ed ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, dichiarati inagibili a seguito di verifica con schede AeDES con esito B, C ed E di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 e ai beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati dall’evento sismico.

Articolo 3
Soggetti legittimati

  1. Possono presentare richiesta di contributo i proprietari di beni mobili non registrati, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi sismici, ubicati al momento del sisma nell’unità immobiliare, distrutta o danneggiata con esito di scheda AeDES: B, C, E, adibita ad abitazione principale del richiedente, sia esso proprietario dell’immobile, locatario con contratto registrato, comodatario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale di godimento oppure appartenente alla famiglia anagrafica residente al momento del sisma nell’unità immobiliare distrutta o danneggiata.
  2. I residenti nei comuni di cui all’allegato 1 del D.L. 32/19 al momento del sisma sono legittimati a presentare richiesta di contributo anche per i danni ai beni mobili registrati di proprietà, distrutti o gravemente danneggiati a seguito degli eventi sismici del 26 dicembre 2018, purché verificatisi in uno dei comuni di cui al predetto allegato.

Articolo 4
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati a seguito del sisma

  1. Ai soggetti di cui all’articolo precedente, che presentano richiesta di contributo per la distruzione e/o il grave danneggiamento di beni mobili non registrati entro i termini e secondo le modalità previste dalla presente ordinanza, è riconosciuto un contributo forfettario pari a 300 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500 euro, per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. Nel novero dei vani catastali, per le finalità di cui alla presente ordinanza, rientrano tutti i vani compresa la cucina e sono esclusi tutti i servizi.
  2. Nel caso di beni mobili registrati completamente distrutti e per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data dell’evento sismico, è riconosciuto, nel limite massimo di euro 10.000,00, un contributo pari al 80% del valore di “vendita” come desumibile da riviste specializzate di settore o, in mancanza, da apposita perizia asseverata.
  3. Nel caso di beni mobili registrati gravemente danneggiati e per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data dell’evento sismico, è riconosciuto, sempre nel limite massimo di 10.000,00 euro, un contributo pari al 80% della spesa sostenuta e documentata in caso di riparazione già effettuata o del preventivo di spesa, in caso di riparazione da effettuare. In ogni caso il contributo non potrà superare il valore di “vendita” alla data dell’evento sismico, come desumibile da riviste specializzate di settore o, in mancanza, da apposita perizia asseverata.
  4. I contributi di che trattasi non potranno essere riconosciuti nel caso in cui beni mobili distrutti e/o danneggiati fossero dislocati all’interno di immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data di presentazione della richiesta di contributo, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi. Non possono essere altresì riconosciuti per i beni mobili presenti all’interno di immobili che, alla data di presentazione della richiesta di contributo, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata entro tale data apposita domanda di iscrizione a detto catasto né, ancora, per fabbricati che alla data del 26 dicembre 2018 risultavano collabenti o in corso di costruzione.
  5. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri rimborsi e risarcimenti a qualsiasi titoli ricevuti, ad eccezione delle coperture da polizze assicurative, fermo restando il divieto di sovra compensazione del valore di vendita e/o della spesa sostenuta e documentata di cui ai commi precedenti 2 e 3.

Articolo 5
Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

  1. Ai fini della concessione del contributo di cui all’art. 4, i privati presentano la domanda nella forma di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà al Commissario esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comm.sisma2018ct@pec.governo.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Articolo 15 decreto-legge n. 32/2019 – Domanda di concessione contributi ai privati per i beni mobili danneggiati”.
  2. Al modulo di domanda, redatto secondo lo schema allegato, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  • A. Beni mobili non registrati
    • I. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
    • II. visura catastale;
    • III. ordinanza di inagibilità o sgombero oppure copia della scheda AeDES;
    • IV. ove disponibile, documentazione fotografica dei beni mobili non registrati distrutti o danneggiati subito dopo il sisma o, in mancanza, altra documentazione che dimostri la distruzione o danneggiamento come conseguenza del sisma.
  • B. Beni mobili registrati 
    • I. copia del documento di riconoscimento del richiedente/proprietario del bene mobile registrato;
    • copia del certificato di proprietà del bene mobile registrato;
    • copia della rivista specializzata da cui si evinca il valore del bene o in mancanza, perizia asseverata;
    • copia del documento di rottamazione del bene mobile registrato, nel caso in cui ricorra;
    • copia della/e fattura/e di riparazione del bene mobile registrato o preventivo di spesa;
    • copia della documentazione bancaria/postale comprovante l’avvenuto pagamento;
    • ove disponibile, documentazione fotografica dei beni mobili registrati distrutti o danneggiati subito dopo il sisma o, in mancanza, altra documentazione che dimostri la distruzione o danneggiamento come conseguenza del sisma.
  1. Le domande di contributo sono istruite dagli uffici del Commissario secondo l’ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva la data di completamento della documentazione che verrà richiesta dal Commissario al beneficiario.
  2. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, i richiedenti ricevono dal Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ed entro 10 giorni potranno presentare rilievi o osservazioni; trascorso tale termine il Commissario adotterà il provvedimento di non ammissibilità o di rigetto della domando ovvero disporrà procedersi oltre nell’istruttoria.

Articolo 6
Termini per la presentazione della domanda

  1. Le domande devono essere presentate a far capo dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito web istituzionale del Commissario ed entro e non oltre il 31/01/2021.

Articolo 7
Concessione del contributo

  1. All’esito della procedura di cui all’art.5, il Commissario procede tempestivamente all’adozione del provvedimento di concessione del contributo e alla sua comunicazione al soggetto beneficiario, che potrà presentare osservazioni entro i successivi sette giorni. Nel caso di accoglimento delle osservazioni, il Commissario procede con l’emanazione di un addendum al provvedimento originario.

Articolo 8
Erogazione del contributo

  1. L’erogazione del contributo, nei limiti di cui all’art. 4, è effettuata dal Commissario secondo l’ordine di fine istruttoria.
  2. Nel caso di contributo riconosciuto a fronte di una richiesta per riparazione da effettuare, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario della documentazione attestante l’avvenuta riparazione e il conseguente pagamento con strumenti tracciabili.

Articolo 9
Controlli e ispezioni

  1. In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti.
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Commissario l’eventuale perdita dei requisiti di cui all’art. 3 successivamente al provvedimento di concessione.

Articolo 10
Decadenza

  1. Il beneficiario è, in tutto o in parte, dichiarato decaduto dal contributo concesso nel caso in cui:
    • a. venga accertato che in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
    • b. venga accertata l’assenza, all’atto di presentazione della domanda di cui all’art. 5 ovvero la perdita successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3;
    • c. non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 9.
  2. Ferme le conseguenze di legge, anche penale, nella ipotesi di cui alla superiore lett. a), i procedimenti di decadenza, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati dal Commissario nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/90. Il Commissario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti dei beneficiari nelle modalità previste dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/98.
  3. In caso di decadenza dal contributo, il beneficiario restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l’importo del contributo riscosso maggiorato del tasso d’interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell’effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Articolo 11
Efficacia

  1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Città Metropolitana di Catania e alle amministrazioni comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Catania di cui all’Allegato 1) del D.L. 32/2019.
  2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web sito istituzionale del Commissario: commissariosismaareaetnea.it e nell’Albo Pretorio dei Comuni della Città Metropolitana di Catania, di cui al precedente comma,ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito commissariale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal d.lgs.n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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