Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea prorogato con successivi provvedimenti sino al 31/12/2021
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018.
Visto il decreto legge–legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 – S.O. 24/L.
Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14 , modalità e procedure da seguire per la ricostruzione degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che ha da provvedersi alla predisposizione ed approvazione di un piano per gli edifici di cui sopra che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art.8 indicando i soggetti attuatori.
Considerato che l’art. 13 più sopra citato, al comma 2 lett. a) prevede la predisposizione ed approvazione di un piano per il ripristino degli edifici pubblici, delle Chiese, degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nonché alla lettera c) di un piano per i beni culturali.
Sottolineato che la quasi totalità degli edifici di culto costituisce bene culturale anche in considerazione dell’ epoca della loro edificazione e rivestono importanza primaria nel contesto sociale dei territori terremotati, che, in taluni paesi e frazioni, gran parte delle chiese hanno riportato danni di rilievo che impediscono di svolgere in sicurezza l’attività di assistenza spirituale e sociale e che per tale motivo si è provveduto nell’ immediato ad adottare provvedimenti che ne consentissero la riparazione.
Rilevato che per quel che attiene gli edifici pubblici l’unico immobile individuato risulta la c.d. “Villa Manganelli” di proprietà del Parco dell’Etna in atto non utilizzato.
Sottolineato che il decreto legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per l’attuazione degli interventi in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto si è reso necessario, nella redazione dei piani di cui all’art. 13, procedere per stralci, individuando le opere da eseguire nell’immediato che:
Che alla luce di quanto sopra si è già provveduto, per quel che attiene agli edifici ecclesiastici, adottando le Ordinanze 11 luglio 2020 n. 11, 27aprile 2021 n. 27, 27 ottobre 2021 n. 34 che hanno previsto, in più stralci, il piano degli interventi per il ripristino delle Chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:
Letto e valutato l’elenco degli edifici danneggiati, la loro collocazione e la valutazione sommaria dei danni, effettuata dalla Arcidiocesi di Catania e dalla Diocesi di Acireale e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, che, allo stato, può essere indicativamente individuata nell’ambito delle somme indicate da tali enti.
Rilevato che, a seguito di interlocuzione con le suddette Diocesi e sentita la competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali all’uopo delegata dal competente Assessorato Regionale, sono state individuate le chiese e gli edifici di culto che, alla luce dei criteri più sopra indicati, sono state inserite, nel piano per la ricostruzione secondo l’ordine di priorità indicato da ciascuna Diocesi e ritenuto congruo dall’ Ufficio.
Vista la nota prot. 2911 del 15.11.2021 con la quale la Curia Diocesana di Acireale ha trasmesso l’elenco nel degli interventi da inserire nel redigendo “Piano per il ripristino delle Chiese, degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e dei beni culturali”;
Vista la nota del Parco dell’ Etna con la quale si individua, in via generale, l’ entità del danno subito dall’ edificio di sua proprietà;
Vista la nota prot. 3186 del 06.12.2021 con la quale la Curia Arcivescovile di Catania, nell’apprezzare il Piano ha segnalato l’inserimento in priorità b) della Chiesa San Vincenzo Ferreri a Zafferana;
Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art.30 del decreto-legge 17.10.2016, n.189;
Letto l’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il quale prevede che per le opere pubbliche, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge citato, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi;
Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione in altre zone terremotate del territorio italiano;
Informati la Regione Siciliana, le Diocesi interessate, l’Ente Parco dell’Etna, l’Ufficio del Genio Civile di Catania e la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, ai quali è stata inviata copia della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;
DISPONE
Articolo 1
Articolo 2
Il Commissario Straordinario
dott. Salvatore Scalia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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