Primo stralcio
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea.
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza.
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018.
Visto il decreto legge–legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 – S.O. 24/L.
Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14 , modalità e procedure da seguire per la ricostruzione degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che ha da provvedersi alla predisposizione ed approvazione di un piano per gli edifici di cui sopra che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art. 8 indicando i soggetti attuatori.
Considerato che l’art. 13 più sopra citato, al comma 2 lett. c), prevede la predisposizione ed approvazione di un piano dei beni culturali con le stesse modalità più sopra indicate e che i beni culturali danneggiati coincidono in larga misura con le chiese.
Sottolineato che gli edifici di culto rivestono importanza primaria nel contesto sociale dei territori terremotati, che in taluni paesi e frazioni gran parte delle chiese hanno riportato danni di rilievo che impediscono di svolgere in sicurezza l’attività di assistenza spirituale e sociale.
Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza;
Ritenuto che studi di microzonazione di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, sono stati disposti dalla Regione Siciliana, e che non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione e che nelle more, sulla base dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale nonché di studi scientifici già pubblicati, è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua una zona caratterizzata da fagliazione superficiale (detta anche “zona di attenzione”) ed altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione può essere avviata e che pertanto, allo stato, ha da procedersi prioritariamente alla riparazione degli edifici che ricadono in tale ultima zona;
Sottolineato che il decreto legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per l’attuazione degli interventi in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nella redazione dei piani di cui all’art. 13, procedere per stralci, individuando le opere da eseguire nell’immediato che:
– rispondano a criteri di sicurezza perché non ricadenti in zona di attenzione della mappa citata al precedente punto né in altra zona individuata come instabile negli strumenti urbanistici dei comuni in cui ricadono gli edifici;
– per quanto possibile, si caratterizzino per uniformità di intervento sul territorio;
– rientrino tra quelle per le quali gli enti hanno inviato documentazione atta alla valutazione dell’urgenza nel provvedere, alla immediata possibilità di procedere ed alla sommaria entità della spesa da impegnare connessa alla natura delle opere stesse da eseguire;
– comunque, risultino comprese nelle risorse economiche disponibili, contemperandone il costo con le altre esigenze afferenti alla ricostruzione;
Letto e valutato l’elenco degli edifici danneggiati, la loro collocazione e la valutazione sommaria dei danni, effettuata dalla Arcidiocesi di Catania e dalla Diocesi di Acireale e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, che, allo stato, può essere indicativamente individuata nell’ambito delle somme indicate da tali enti.
Rilevato che, a seguito di interlocuzione con le suddette Diocesi sono state individuate le chiese e gli edifici di culto che, alla luce dei criteri più sopra indicati, hanno da essere inserite nel primo stralcio del piano per la ricostruzione secondo l’ordine, per ciascuna Diocesi, di cui all’allegato 1 ed informata in proposito la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e l’Ufficio del Genio Civile di Catania nel corso della riunione tenutasi in data 28/05/2020.
Rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 e della Circolare esplicativa alle NTC2018, pubblicata nel S.O. alla G.U. 11.02.2019 n. 35, e che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico di cui all’art. 11 del D.L. 32/2019 o comunque quelle opere che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso nell’ipotesi di cui all’art. 11 comma 1 lett. c) del citato decreto-legge;
Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art.30 del decreto-legge 17.10.2016, n.189;
Letto l’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il quale prevede che per le opere pubbliche, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge citato, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi;
Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione in altre zone terremotate del territorio italiano;
Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;
Informati la Regione Siciliana, il Commissario per l’emergenza, i Comuni interessati, l’Ufficio del Genio Civile di Catania e la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, ai quali è stata inviata copia della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;
DISPONE
Articolo 1
Primo stralcio del piano e quadro degli interventi
Articolo 2
Attività di progettazione ed indagini preliminari
Per le indagini e le prestazioni specialistiche è riconosciuto un contributo massimo del 2,5% sull’importo dei lavori a base d’asta sino a 500.000,00 euro e del 2.0% per la parte eccedente tale importo, al netto di Iva e contributi previdenziali.
Articolo 3
Approvazione dei progetti e concessione del contributo
Ai contratti e durante l’esecuzione delle opere si applicano le disposizioni previste dall’art. 16 del decreto-legge 32/2019 e del richiamato art. 30 del decreto-legge 189/2016; Nei contratti vanno inserite espressamente le clausole in tale ultimo articolo afferenti la tutela di legalità e trasparenza.
Articolo 4
Modalità di erogazione del contributo
Articolo 5
Efficacia
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Salvatore Scalia
Allegati