Approvazione del piano degli interventi per il ripristino delle Chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018

Ordinanza n°104 del 5 settembre 2024

5 Settembre 2024

Il Commissario Straordinario

per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato fino al 31/12/2024.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, successivamente prorogato sino al 31 Dicembre 2024.

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018.

Visto il decreto legge-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 – S.O. 24/L.

Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14 , modalità e procedure da seguire per la ricostruzione degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che ha da provvedersi alla predisposizione ed approvazione di un piano per gli edifici di cui sopra che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art.8 indicando i soggetti attuatori.

Considerato che l’art. 13 più sopra citato, al comma 2 lett. c), prevede la predisposizione ed approvazione di un piano dei beni culturali con le stesse modalità più sopra indicate e che i beni culturali danneggiati coincidono in larga misura con le chiese.

Sottolineato che gli edifici di culto rivestono importanza primaria nel contesto sociale dei territori terremotati, che in taluni paesi e frazioni gran parte delle chiese hanno riportato danni di rilievo che impediscono di svolgere in sicurezza l’attività di assistenza spirituale e sociale.

Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza e atteso che sono in corso studi di microzonazione sismica MS di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, disposti dalla Regione Siciliana, ancora in itinere e per i quali non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione; considerato, altresì, che, ove tali studi di MS fossero presentati e approvati dagli organi competenti, diventando quindi utilizzabili, la Struttura Commissariale ne prenderà immediatamente atto applicandoli nel rispetto delle norme vigenti e che, nelle more e sulla base di studi scientifici già pubblicati nonché dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale, basandosi sulle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC), è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua la Zona di Attenzione (ZAFAC) e che l’attività di ricostruzione è stata quindi avviata con l’adozione di successive ordinanze;

Considerato altresì che, sulla base di ulteriori studi ed approfondimenti operati dalla Struttura Commissariale in collaborazione con i geologi del Genio Civile di Catania, è stata elaborata una ulteriore mappa che dettaglia la posizione e la cinematica delle faglie che si sono attivate nel corso del sisma 26 dicembre 2018, delimitando conseguentemente la relativa Zona di Suscettibilità (ZSFAC) e Zona di Rispetto (ZRFAC); che tali zone circoscrivono le aree caratterizzate da maggiore pericolosità sismica e che gli edifici ricadenti in Zona di Rispetto ZRFAC sono quelli più esposti a futuri possibili danneggiamenti in caso di riattivazione delle faglie individuate, e che pertanto la Struttura Commissariale intende favorire, solo in quei casi, la delocalizzazione degli immobili, previo ulteriore approfondimento delle indagini geologiche e geofisiche, così come suggerito nelle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC);

Sottolineato che occorre, nella redazione dei piani di cui all’art. 13 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, procedere per stralci, individuando le opere da eseguire nell’immediato che:

  • rispondano a criteri di sicurezza compatibili con l’assetto geo-strutturale del territorio;
  • per quanto possibile, si caratterizzino per uniformità di intervento sul territorio;
  • rientrino tra quelle per le quali gli enti hanno inviato documentazione atta alla valutazione dell’urgenza nel provvedere, alla immediata possibilità di procedere ed alla sommaria entità della spesa da impegnare connessa alla natura delle opere stesse da eseguire;
  • comunque, risultino comprese nelle risorse economiche disponibili, contemperandone il costo con le altre esigenze afferenti alla ricostruzione;

Letta e valutata la richiesta di finanziamento prot. 00363/24/UBC del 18/04/2024 per “Lavori di riparazione dell’immobile di proprietà della Parrocchia Maria SS. della Catena sito nel Comune di Aci Catena via Maesano civ. 9, danneggiato dal sisma del 26/12/2018” qui fatta tenere dalla Curia Vescovile di Acireale con nota n. 1506 del 18 aprile 2024 che, allo stato, può essere ricompresa nell’ambito delle somme richieste che risultano essere pari ad € 153.000,00 di cui € 110.000,00 per soli lavori ed € 43.000,00 per somme a disposizione così come riportato nell’Allegato 1;

Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art.30 del decreto-legge 17.10.2016, n.189;

Considerato che con precedenti ordinanze sono stati individuati gli interventi più urgenti da effettuare e che, anche in considerazione delle disponibilità finanziarie in atto esistenti, può procedersi al ripristino di ulteriori edifici di culto danneggiati dal sisma tenendo conto della loro utilità sociale rapportata al costo dell’intervento e sottolineato che per tutti gli edifici ecclesiastici inseriti in priorità A si è già provveduto alla concessione di contributi e che, pertanto, può procedersi alla concessione di contributo anche per i “Lavori di riparazione dell’immobile di proprietà della Parrocchia Maria SS. della Catena sito nel Comune di Aci Catena via Maesano civ. 9”, peraltro prospiciente su strada pubblica;

Letto l’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il quale prevede che per le opere pubbliche, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge citato, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi;
Sottolineato che in materia va applicato il protocollo di legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione Antimafia e questo Commissario;

Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione in altre zone terremotate del territorio italiano;

 

DISPONE

Articolo 1
Undicesimo stralcio del piano e quadro degli interventi

  1. È approvato l’undicesimo stralcio del piano ed il quadro degli interventi per il ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e che rientrano nell’ambito dei beni culturali, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26/12/2018 verificatosi nell’area etnea e di cui all’Allegato 1.
  2. Gli interventi di cui al presente provvedimento rivestono importanza prioritaria ai fini della ricostruzione attesa l’esigenza di assicurare il ripristino in sicurezza delle attività ecclesiastiche e sociali nelle aree terremotate, per larga parte prive della fruibilità degli edifici di culto che rappresentano, specie nei centri più piccoli, principali e talora unici punti di aggregazione della popolazione, tutelando al contempo l’integrità dei beni culturali ed evitando ch’essi subiscano ulteriori danni.
  3. La progettazione deve prevedere interventi di rafforzamento locale e/o di miglioramento sismico finalizzati ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture e comunque, nel caso di immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso giusta quanto previsto dall’art. 11 comma 1 lett. c) del D.L. 32/2019.

 

Articolo 2
Attività di progettazione ed indagini preliminari

  1. Per gli interventi di cui sopra, la cui sommaria quantificazione della spesa necessaria per il ripristino è stata individuata in premessa, la Diocesi, soggetto attuatore di cui all’articolo 14 del decreto-legge 32/2019, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, individua il responsabile unico del procedimento ed, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede ad individuare i professionisti ai quali affidare l’incarico per l’attività di progettazione di livello esecutivo, così come indicato dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 32/2019.
  2. Nell’ipotesi di conferimento mediante procedura negoziata, il termine per l’individuazione del professionista è fissato in 45 giorni utili e consecutivi.
  3. Il progetto, redatto secondo quanto previsto dal decreto del MiBACT 22 agosto 2017, n. 154, è trasmesso al Commissario Straordinario nei 90 (novanta) giorni successivi al conferimento dell’incarico, completo di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa nonché della documentazione riguardante le procedure di affidamento degli incarichi.
  4. Trattandosi di interventi di recupero di edifici adibiti al culto vincolati come beni culturali e di interesse storico – artistico, gli incarichi di progettazione, previa attestazione della indisponibilità di personale interno privo delle necessarie professionalità, dovranno essere affidati a professionisti in possesso di idoneo titolo di studio per interventi nel settore dei Beni Culturali che abbiano i requisiti di cui all’art. 17, comma 1, del decreto-legge 32/2019 e con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo e dall’art. 13, comma 7.
  5. Nell’affidamento degli incarichi, i soggetti attuatori assicurano che l’individuazione dei professionisti affidatari avvenga nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza tramite le procedure indicate nel comma 5 dell’art. 17 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33) – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
  6. In aggiunta all’affidamento degli incarichi di progettazione, le Diocesi quali soggetto attuatore, possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara per gli affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.
  7. Nella determina a contrarre, il soggetto attuatore, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire e dandone comunicazione al Commissario straordinario, può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 2.
  8. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 il numero massimo degli incarichi che ciascuno dei soggetti indicati nel precedente comma può assumere contemporaneamente è di 2 (due) tenendo conto dell’organizzazione ch’essi possono dimostrare.
  9. Per tutte le attività tecniche poste in essere sulla base della presente ordinanza, ad esclusione delle indagini e delle prestazioni specialistiche, il limite complessivo di contributo ammissibile per prestazioni professionali e spese tecniche è stabilito nella misura del 12,50% per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, del 10% per gli ulteriori importi superiori e fino a 1.000.000 di euro e dell’8% per importi fino a 2.000.000 di euro al netto di IVA e contributi previdenziali.
  10. L’importo complessivo massimo dell’onorario e delle spese per gli incarichi di progettazione, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, è fissato nel limite del 5% dell’importo dei lavori così come individuato nella media della quantificazione dei danni di cui all’Allegato 1. Per le indagini necessarie e le prestazioni specialistiche, è riconosciuto un contributo massimo del 2,5% sull’importo dei lavori a base d’asta, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale, sino a 500.000,00 euro e del 2,0%, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale, per la parte eccedente tale importo, al netto di Iva e contributi previdenziali.
  11. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni per incarico parziale.

 

Articolo 3
Approvazione dei progetti e concessione del contributo

  1. Il Commissario, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del decreto-legge, previo esame dei progetti e verifica della congruità economica degli stessi, acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il provvedimento di concessione del contributo nei limiti dell’importo programmato e dispone che il soggetto attuatore dia avvio alla procedura d’appalto anche in conformità e con le modalità previste dal citato articolo 13 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste dal decreto legge 16.07.2020, n. 76, pubblicato nella G.U. n. 178 del 16.07.2020 -S.O. n. 24/l, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: <>, (GU serie generale n. 228 del 14/09/2020 – suppl. ordinario n. 33) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
  2. Alle procedure di appalto possono partecipare gli operatori economici, come definiti dall’articolo 65 del decreto legislativo n. 36 del 2023, iscritti nell’anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 32/2019, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del decreto-legge 189/2016; ai contratti e durante l’esecuzione delle opere si applicano le disposizioni previste dall’art. 16 del decreto-legge 32/2019 e del richiamato art. 30 del decreto-legge 189/2016; Nei contratti vanno inserite espressamente le clausole in tale ultimo articolo afferenti la tutela di legalità e trasparenza e va applicato quanto previsto in materia dal Protocollo di Intesa tra la Struttura di Missione Antimafia e questo Commissario straordinario.
  3. Con cadenza trimestrale, il soggetto attuatore, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 8, provvedono a comunicare al Commissario straordinario e alla Prefettura di Catania gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell’allegato 1 alla presente ordinanza, assicurando altresì la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
  4. Il Commissario resta estraneo da qualsivoglia responsabilità scaturente dai rapporti instaurati tra gli Enti proprietari, soggetti attuatori, ed i professionisti e gli operatori economici individuati.

 

Articolo 4
Modalità di erogazione del contributo

  1. Il contributo, determinato sulla base del quadro economico del progetto esecutivo approvato e comunque entro i limiti dell’importo programmato, è erogato in favore della Diocesi in qualità di soggetto attuatore, la quale, oltre ad assicurare il principio della tracciabilità finanziaria, dovrà rendicontare con cadenza semestrale tutte le spese effettuate a valere sul contributo concesso. Il finanziamento complessivo erogato per l’esecuzione dei lavori, tenuto conto delle previsioni di spesa della Diocesi e di quanto evidenziato in parte motiva in ordine alla necessità di eseguire indagini particolari e, ove necessario, lavorazioni di particolare impegno è individuato in:
    • euro 153.000,00 per “Lavori di riparazione dell’immobile di proprietà della Parrocchia Maria SS. della Catena sito nel Comune di Aci Catena via Maesano civ. 9”;
  2. Le economie derivanti anche dai ribassi d’asta dell’intervento rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario.
  3. L’Ufficio si riserva di modificare l’entità del finanziamento all’esito dell’approvazione del progetto da parte della Struttura Commissariale.

 

Articolo5
Efficacia

  1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania e all’Ufficio del Genio Civile di Catania quali organi periferici dei rispettivi Assessorati ai Comuni interessati, alla Diocesi di Acireale, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Commissariale ed all’albo pretorio dei Comuni dell’area interessata dal sisma.
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

 

Allegati