Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Quarto stralcio
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea successivamente prorogato sino al 31 Dicembre 2022;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
Visto il decreto legge–legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 – S.O. 24/L;
Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14 , modalità e procedure da seguire per la ricostruzione degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che ha da provvedersi alla predisposizione ed approvazione di un piano per gli edifici di cui sopra che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art.8 indicando i soggetti attuatori;
Considerato che l’art. 13 più sopra citato, al comma 2 lett. c),prevede la predisposizione ed approvazione di un piano dei beni culturali con le stesse modalità più sopra indicate e che i beni culturali danneggiati coincidono in larga misura con le chiese;
Sottolineato che gli edifici di culto rivestono importanza primaria nel contesto sociale dei territori terremotati, che in taluni paesi e frazioni gran parte delle chiese hanno riportato danni di rilievo che impediscono di svolgere in sicurezza l’attività di assistenza spirituale e sociale.
Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza;
Ritenuto che studi di microzonazione di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, sono stati disposti dalla Regione Siciliana, e che non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione e che nelle more, sulla base dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale nonché di studi scientifici già pubblicati, è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua una zona caratterizzata da fagliazione superficiale (detta anche “zona di attenzione”) ed altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione può essere avviata e che pertanto, allo stato, ha da procedersi prioritariamente alla riparazione degli edifici che ricadono in tale ultima zona;
Sottolineato che il decreto legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per l’attuazione degli interventi in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nella redazione dei piani di cui all’art. 13, procedere per stralci, individuando le opere da eseguire nell’immediato che:
- rispondano a criteri di sicurezza perché non ricadenti in zona di attenzione della mappa citata al precedente punto né in altra zona individuata come instabile negli strumenti urbanistici dei comuni in cui ricadono gli edifici;
- per quanto possibile, si caratterizzino per uniformità di intervento sul territorio;
- rientrino tra quelle per le quali gli enti hanno inviato documentazione atta alla valutazione dell’urgenza nel provvedere, alla immediata possibilità di procedere ed alla sommaria entità della spesa da impegnare connessa alla natura delle opere stesse da eseguire;
- comunque, risultino comprese nelle risorse economiche disponibili, contemperandone il costo con le altre esigenze afferenti alla ricostruzione;
Letto e valutato l’elenco degli edifici danneggiati, la loro collocazione e la valutazione sommaria dei danni, effettuata dalla Diocesi di Acireale e considerato che non risulta utilmente inserito in tale elenco la Chiesa di Sant’ Andrea del Comune di Milo che, risulta gravemente danneggiata giusta quanto informalmente segnalato dal Sindaco di tale centro nonché dalla Diocesi di Acireale con nota del 23 Giugno 2022 che ne ha chiesto il ripristino e come confermato da sopralluogo effettuato da tecnici di questa Struttura Commissariale;
Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art.30 del decreto-legge 17.10.2016, n.189;
Vista le note della Diocesi di Acireale del 23 Giugno e del 4 Luglio 2022 con le quali si richiedeva il finanziamento dei lavori di riparazione del campanile della Chiesa di Sant’Andrea del Comune di Milo indicando il quadro economico poi determinato in uno a personale tecnico di questo Ufficio in euro 210.000 per lavori oltre a somme a disposizione per un costo totale dell’intervento di euro 300.000;
Considerato che con precedenti ordinanze sono stati individuati gli interventi più urgenti da effettuare e che, anche in considerazione delle disponibilità finanziarie in atto esistenti, può procedersi al ripristino di ulteriori edifici di culto danneggiati dal sisma tenendo conto della loro utilità sociale rapportata al costo dell’intervento e sottolineato che, per quel che attiene alla Chiesa di Sant’Andrea di Milo si tratta dell’unica chiesa parrocchiale presente nel Comune che, se pur utilizzabile perché messa in sicurezza, presenta danni di rilievo che potrebbero aggravarsi a seguito di eventuali ulteriori scosse di terremoto e che, proprio per il principio dell’uniformità degli interventi sul territorio, è da ritenersi l’opportunità di un pronto intervento atteso che nessun altro ne è previsto per l’Edilizia ecclesiastica e pubblica nell’ambito del Comune di Milo;
Letto l’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il quale prevede che per le opere pubbliche, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge citato, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi;
Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione in altre zone terremotate del territorio italiano;
Sentito l’esperto nominato da questo Commissario;
Ritenuta l’urgenza di provvedere in ordine alla Chiesa di Milo, Comune questo ove, allo stato, non si è provveduto al finanziamento di alcun edificio pubblico o di culto;
DISPONE
Articolo 1
Quarto stralcio del piano e quadro degli interventi
- È approvato, con l’inserimento dell’intervento per la riparazione della chiesa di Sant’Andrea di Milo, il quarto stralcio del piano ed il quadro degli interventi per il ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e che rientrano nell’ambito dei beni culturali, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26/12/2018 verificatosi nell’area etnea.
- Gli interventi di cui al presente provvedimento rivestono particolare importanza ai fini della ricostruzione, attesa l’esigenza di assicurare il ripristino in sicurezza delle attività ecclesiastiche e sociali nelle aree terremotate, per larga parte prive della fruibilità degli edifici di culto che rappresentano, specie nei centri più piccoli, principali e talora unici punti di aggregazione della popolazione, tutelando al contempo l’integrità dei beni culturali ed evitando ch’essi subiscano ulteriori danni.
- La progettazione e gli interventi devono prevedere opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture e comunque, nel caso di immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso giusta quanto previsto dall’art. 11 comma 1 lett. c) del D.L. 32/2019.
Articolo 2
Attività di progettazione ed indagini preliminari
- Per l’ intervento di cui sopra, la cui sommaria quantificazione della spesa necessaria per il ripristino è stata individuata in premessa in euro 300.000,la competente Diocesi, soggetto attuatore di cui all’articolo 14 del decreto-legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, individua il responsabile unico del procedimento e, in caso di attestata indisponibilità di personale interno in possesso di adeguata professionalità, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede ad individuare il professionista cui affidare l’incarico per l’attività di progettazione di livello esecutivo, così come indicato dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge.
- Nell’ipotesi di conferimento mediante procedura negoziata, il termine per l’individuazione del professionista è fissato in 45 giorni utili e consecutivi.
- Il progetto, redatto secondo quanto previsto dal decreto del MiBACT 22 agosto 2017, n. 154, è trasmesso al Commissario Straordinario nei 90 (novanta) giorni successivi al conferimento dell’incarico completo di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa nonché della documentazione riguardante le procedure di affidamento degli incarichi.
- Trattandosi di interventi di recupero di edificio adibito al culto vincolato come bene culturale e di interesse storico–artistico, l’incarico di progettazione, previa attestazione della indisponibilità di personale interno privo delle necessarie professionalità, dovrà essere affidato a professionista in possesso di idoneo titolo di studio per interventi nel settore dei Beni Culturali che abbiano i requisiti di cui all’art. 17, comma 1, del decreto-legge 32/2019 e con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo e dall’art. 13, comma 7.
- Nell’affidamento degli incarichi, il soggetto attuatore assicura che l’individuazione dei professionisti affidatari avvenga nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza tramite le procedure indicate nel comma 5 dell’art. 17 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste dal decreto legge 16.07.2020, n. 76, pubblicato nella G.U. n. 178 del 16.07.2020 – S.O. n. 24/l,- coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: <<Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale>>, (GU serie generale n. 228 del 14/09/2020 – suppl. ordinario n. 33) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, la Diocesi quale soggetto attuatore, può prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara per gli affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, ove ne ricorrano le condizioni, si applica il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.
- Nella determina a contrarre, il soggetto attuatore, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire e dandone comunicazione al Commissario straordinario, può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 2.
- Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 il numero massimo degli incarichi che ciascuno dei soggetti indicati nel precedente comma può assumere contemporaneamente è di 2 (due) tenendo conto dell’organizzazione ch’essi possono dimostrare.
- Per tutte le attività tecniche poste in essere sulla base della presente ordinanza, ad esclusione delle indagini e delle prestazioni specialistiche, il limite complessivo di contributo ammissibile per prestazioni professionali e spese tecniche è stabilito nella misura del 12,50% per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, del 10% per la parte eccedente tale importo e fino a 1.000.000 di euro e dell’ 8% per la parte eccedente tale importo e fino a 2.000.000 di euro al netto di IVA e contributi previdenziali.
- L’importo complessivo massimo dell’onorario e delle spese per gli incarichi di progettazione, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, è fissato nel limite del 5% dell’importo dei lavori. Per le indagini e le prestazioni specialistiche, ivi compresa l’analisi di risposta sismica locale, ove ritenute necessarie, è riconosciuto un contributo massimo del 2,5% sull’importo dei lavori a base d’asta sino a 500.000,00 euro , e 2,25% sull’eccedenza e fino a euro 2.000.000, al netto di Iva e contributi previdenziali.
- Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni per incarico parziale.
Articolo 3
Approvazione dei progetti e concessione del contributo
- Il Commissario, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del decreto-legge, previo esame del progetto e verifica della sua congruità economica, acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, approva definitivamente il progetto esecutivo e adotta il provvedimento di concessione del contributo nei limiti dell’importo programmato e dispone che il soggetto attuatore dia avvio alla procedura d’appalto anche in conformità e con le modalità previste dal citato articolo 13 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste dal decreto legge 16.07.2020, n. 76, pubblicato nella G.U. n. 178 del 16.07.2020 -S.O. n. 24/l, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: <<Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale>>, (GU serie generale n. 228 del 14/09/2020 – suppl. ordinario n. 33) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- Alle procedure di appalto possono partecipare gli operatori economici, come definiti dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell’anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 32/2019, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del decreto-legge 189/2016.Ai contratti e durante l’esecuzione delle opere si applicano le disposizioni previste dall’art. 16 del decreto-legge 32/2019 e del richiamato art. 30 del decreto-legge 189/2016.Nei contratti vanno inserite espressamente le clausole in tale ultimo articolo afferenti la tutela di legalità e trasparenza.
- Con cadenza trimestrale, il soggetto attuatore, relativamente al progetto ammesso a contributo ai sensi del precedente comma 8, provvede a comunicare al Commissario Straordinario gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell’allegato 1 alla presente ordinanza, assicurando altresì la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
- Il Commissario resta estraneo dai qualsivoglia responsabilità scaturente dai rapporti instaurati tra gli Enti proprietari, soggetti attuatori, ed i professionisti e gli operatori economici individuati.
- Si applica al presente piano di intervento il protocollo di legalità tra la Struttura di Missione Antimafia e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 Dicembre 2018.
Articolo 4
Modalità di erogazione del contributo
- Il contributo, determinato sulla base del quadro economico del progetto esecutivo approvato e comunque entro i limiti dell’importo programmato, è erogato in favore della Diocesi in qualità di soggetto attuatore, la quale, oltre ad assicurare il principio della tracciabilità finanziaria, dovrà rendicontare con cadenza semestrale tutte le spese effettuate a valere sul contributo concesso.
- Il finanziamento erogato per l’esecuzione dei lavori, tenuto conto delle previsioni di spesa della Diocesi e di quelle effettuate da un sommario sopralluogo di personale della Struttura è individuato in euro 300.000.
- Le economie derivanti anche dai ribassi d’asta dell’intervento rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, il quale può autorizzarne l’utilizzo anche per eventuali varianti in corso d’opera senza maggiori oneri a carico dello stesso.
Articolo 5
Efficacia
- La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania e all’Ufficio del Genio Civile di Catania quali organi periferici dei rispettivi Assessorati, alla Diocesi di Acireale, al Comune di Milo ed è pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Commissariale ed all’albo pretorio del Comune di Milo.
- La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale.
Il Commissario Straordinario
dott. Salvatore Scalia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.