Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2024,
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;
rilevato che con precedenti ordinanze afferenti la riparazione e ricostruzione di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, produttivo e commerciale danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26/12/2018 si è normata l’erogazione e la quantificazione del contributo e la tempistica della stessa;
rilevato che nel corso dell’ultimo triennio, si è verificato uno straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione determinato da una pluralità di contingenze socio-economiche, quali la pandemia da Covid-19, la bolla dei prezzi determinata dal bonus 110% – che ha determinato anche gravissime difficoltà nel reperimento di materiali, tecnici e imprese disponibili – la crisi energetica in atto e la generale spinta inflazionistica generata dai recenti eventi bellici Russo-Ucraini, recentemente aggravata dalla crisi mediorientale che si riflette nella drastica diminuzione del traffico marittimo sul Mar Rosso con conseguenti incrementi dei costi di trasporto e commercializzazione delle materie prime;
rilevato che tale aumento è, tra l’altro, registrato dall’andamento dei prezzi di costruzione dei nuovi fabbricati rilevati dall’ISTAT;
rilevato che in considerazione di tali eccezionali aumenti, la Regione Siciliana ha proceduto all’aggiornamento del prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022, con provvedimento adottato dall’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità con Decreto n.49/Gab. del 24 dicembre 2021, successivamente aggiornato con D.A. n. 17/GAB del 29/06/2022 (“Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (c.d. Decreto Aiuti”), che con D.A. n. 4/GAB del 20/01/2023 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 del precedente prezzario unico regionale, e che, infine, ha provveduto ad un nuovo aggiornamento del prezzario unico regionale con D. A. n.2 del 17 gennaio 2024;
considerato che le criticità di cui sopra hanno inciso negativamente sull’andamento della ricostruzione post-sisma su tutto il territorio nazionale, comportando gravi difficoltà nell’esecuzione di contratti di lavori già affidati, con conseguente rischio di ritardo nella esecuzione dei lavori, nascita di contenziosi, dilazione dei termini contrattuali, ecc.;
ritenuto che tale situazione si riflette anche sul futuro della ricostruzione, stante la difficoltà di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati;
sottolineato che il d.l. 32/2019 all’art. 12 c.1 lett. b prevede che l’entità del contributo richiesto nella ricostruzione privata vada effettuato sulla base del prezzario regionale in vigore; che pertanto il costo parametrico, che ha la finalità di individuare, sulla base di criteri oggettivi, la misura massima del contributo concedibile, ha da quantificarsi anche tenendo in conto tale dato;
considerato che da un esame statistico effettuato è emerso che già da qualche tempo parte delle pratiche presentate vedono la necessità per il cittadino terremotato di accollarsi parte delle spese;
rilevato che per la Ricostruzione dell’Aerea Etnea il costo parametrico per la ricostruzione privata, già individuato con le Ordinanze nn. 7, 14, 18, 23, 30, 31 è stato già incrementato con la Ordinanza commissariale n. 47 del 29 aprile 2022 alla luce dell’aumento del prezzario regionale di cui al Decreto n.49/Gab. del 24 dicembre 2021, con la Ordinanza commissariale n. 78 del 5 settembre 2023 alla luce del prezzario regionale di cui ai Decreti n.17/GAB del 29/06/2022, n.4/GAB del 20/01/2023, e con Ordinanza commissariale n. 81 del 6 novembre 2023 alla luce del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, ai sensi del D.A. n. 40/ GAB del 31 agosto 2023;
ritenuto che, al fine di arginare le conseguenze del menzionato aumento dei costi, è opportuno procedere ad un ulteriore adeguamento del costo parametrico;
considerato che, a seguito della scadenza dei termini previsti dall’Ordinanza commissariale n.71 del 1° marzo 2023 per la presentazione dell’istanza di contributo, si è potuto procedere alla quantificazione definitiva delle spese necessarie per concludere la ricostruzione e che si è appurata l’esistenza nella contabilità speciale di somme sufficienti per procedere ad un incremento del costo parametrico;
sottolineato che il costo parametrico corrisponde solo ad un tetto massimo oltre il quale non si può ulteriormente erogare alcun contributo, ovvero esso rappresenta un elemento calmierante che orienta le progettualità nell’ambito di risorse economiche valutate in base ai valori del prezzario regionale di riferimento, come disposto dal d.l. 32/2019;
rilevato che nel corso di riunione della Struttura Commissariale tenutasi il 17/04/2024 si è ritenuto di procedere all’individuazione del nuovo costo parametrico facendo riferimento alle circostanze di cui alle superiori premesse, ed in particolar modo all’aumento del prezzario regionale di cui al D. A. n.2 del 17 gennaio 2024 che vede un aumento medio, rispetto al precedente, di circa il 2% dei costi riferito ai lavori di maggiore impatto sulla ricostruzione privata, e che pertanto il nuovo costo parametrico relativo alle ordinanze n. 7, 14, 30, 48 e 71 va individuato nella misura così come sotto indicata:
mentre quello relativo all’ordinanza n.31 (capannoni) va individuato così come segue:
ritenuto che, per quel che attiene alla delocalizzazione di cui all’Ordinanza n. 18 del 21 Dicembre 2020, non appare necessario procedere ad aumento alcuno nel caso di acquisto di altro immobile previsto dall’art.12 in quanto il mercato immobiliare nel territorio colpito dall’evento sismico non è stato interessato da significativi aumenti dei prezzi e che del pari non è necessario procedere ad un aumento del rimborso per le spese sostenute per la demolizione e relativo conferimento ad idonei impianti, recupero o smaltimento dei materiali, atteso che le relative lavorazioni hanno subito incrementi limitati non comportando rilevante acquisto di materiali e che il contributo concesso, nel suo complesso, vede voci incrementali particolari, mentre il costo parametrico per la ricostruzione in altro sito ha da essere adeguato, solo per la parte ulteriore rispetto alla demolizione, nella stessa misura prevista dalle altre ordinanze;
rilevato, altresì, che il settore tecnico della Struttura Commissariale, alla luce di quanto sopra evidenziato, ha ritenuto di procedere all’individuazione del nuovo costo parametrico anche relativamente alla riparazione e ricostruzione dei muri di contenimento di cui all’ordinanza n.23 del 4 Febbraio 2021, ritenendo la necessità di incrementare in misura eguale a quella più sopra prevista il costo per la ricostruzione di muri in cemento armato (art. 6 comma 1 lettera “c”) atteso che si tratta dei medesimi materiali e della medesima attività necessaria per la ricostruzione degli edifici;
rilevato che per quel che attiene alla ricostruzione dei muri a secco la quantificazione del contributo venne, con l’ordinanza n. 23 del 4 Febbraio 2021, basata su un prezzario riferito alle opere agricole risalente al 2015, aggiornata con Ordinanza n.78 del 5 Settembre 2023 ed infine adeguata al prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, ai sensi del D.A. n. 40/ GAB del 31 agosto 2023, e che pertanto non appare necessario incrementare ulteriormente il contributo per tale tipologia di muri;
rilevato, altresì, che per quel che attiene alla ricostruzione dei muri di diversa fattura da quelli a secco è necessario adeguare il costo di riparazione/ricostruzione basandosi sul Prezzario unico regionale ai sensi del D.A. n.2 del 17 gennaio 2024;
richiamato il parere n.493 qui pervenuto il 14 febbraio 2022 espresso dai consulenti legali dell’Ufficio dal quale si trae che eventuali modifiche dell’entità dei contributi hanno da ritenersi applicabili solo alle istanze di contributo per le quali non è ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo;
sentiti l’esperto nominato da questo Commissario e il personale tecnico ed amministrativo della Struttura Commissariale e di Invitalia;
informati, per le loro eventuali osservazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, la Presidenza della Regione Siciliana, i Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale e il Dipartimento Casa Italia, la Prefettura di Catania, la Città Metropolitana di Catania, gli Ordini Professionali, gli Uffici Sisma ed i Comuni interessati, nonché i Comitati dei terremotati;
DISPONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
Articolo 2
Variazione del costo parametrico
Articolo 3
Entrata in vigore
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.