Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2023,
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, successivamente prorogato fino al 31 Dicembre 2023;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 e i successivi provvedimenti con i quali sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;
sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’Art. 8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili sino al 2023;
rilevato che, con precedente Ordinanza commissariale n.23 del 4 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni afferente la riparazione dei muri di contenimento danneggiati o distrutti dal sisma del 26 Dicembre 2018, si è normata l’erogazione e la quantificazione del contributo e la tempistica della stessa;
rilevato che la Regione Siciliana ha adottato, con Decreto Assessoriale n.40GAB del 31 agosto 2023, il nuovo prezziario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale e che tale nuovo prezzario incide, in particolare, sulla determinazione del contributo per gli interventi di riparazione/ricostruzione di muri a secco, considerati all’art. 6 comma 1 lettere “a” e “b” dell’Ordinanza commissariale n.23 del 4 febbraio 2021;
rilevato, altresì, che con precedente ordinanza commissariale n. 78 del 5 settembre 2023 si è già provveduto, per muri di diversa fattura da quelli a secco, ad adeguare il costo di ricostruzione che sarà pari a quello previsto dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici adottato con D.A. n.17/GAB del 29/06/2022, fino ad un costo massimo comunque non superiore a 325,00 euro/mq comprensivo dello scavo;
sottolineato che il d.l. 32/2019 all’art. 12 c.1 lett. b prevede che l’entità del contributo richiesto nella ricostruzione privata vada effettuato sulla base del prezzario regionale in vigore;
richiamato il parere n.493 qui pervenuto il 14 febbraio 2022 espresso dai consulenti legali dell’Ufficio dal quale si trae che eventuali modifiche dell’entità dei contributi hanno da ritenersi applicabili solo alle istanze di contributo per le quali non è ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo;
DISPONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
Articolo 2
Modifica dell’Ordinanza commissariale n. 23 del 4 febbraio 2021
Articolo 3
Entrata in vigore
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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