Adeguamento al nuovo prezzario unico regionale

Ordinanza n°46 del 7 aprile 2022

7 Aprile 2022

Ordinanza n°46 del 7 aprile 2022

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e prorogato, per un anno, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2022,

Vista la legge 03 dicembre 2021 n.234, Art.1 comma 463, con la quale è stata prorogata la Struttura Commissariale per la ricostruzione Area Etnea, sisma del 26/12/2018 ed i relativi termini fino al 31/12/2022,

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018; rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione; considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel D.L. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;

Sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili sino al 2023;

Considerato che nella percentuale di contribuzione alle spese necessarie alla ricostruzione occorre tenere conto dei criteri di priorità indicati dalla legge, delle esigenze primarie da garantire alla luce della lettura costituzionalmente orientata della normativa ed in particolare del “diritto alla abitazione” previsto dall’art. 47 della Costituzione; rilevato che i Sindaci dei Comuni interessati hanno unanimemente ritenuto, alla luce di quanto più sopra indicato, l’opportunità di erogare un contributo pari al 100% del costo ammissibile per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli destinati ad attività produttive; rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 ed alla circolare esplicativa n.7 del 21 gennaio 2019 dello stesso Ministero;

Rilevato che, con provvedimento D.A. n. 49/Gab del 24/12/2021 pubblicato sulla G.U. R. Sicilia Suppl. Ord. 21/01/2022, n. 2, la Regione Siciliana ha adottato il nuovo Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022, al quale ha da farsi riferimento giusta quanto previsto dall’art. 12 c. 1 lett. b del d.l. 32/2019, che vede per talune voci incrementi rilevanti dei prezzi per l’esecuzione dei lavori;

Considerato che, giusta quanto previsto dall’Art. 12 comma1 lett. b del D.L. 32/2019, alle istanze presentate successivamente all’entrata in vigore del prezziario di cui al precedente punto va applicato ex lege quest’ultimo;

Rilevato che, per quel che attiene alle istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del nuovo prezzario, i lunghi tempi necessari per la conclusione dell’istruttoria, sia in relazione all’assentibilità dei progetti sul piano edilizio/urbanistico che per la determinazione del contributo da erogare, ha reso impossibile agli istanti l’inizio dei lavori e che è da ritenersi che, anche nell’immediato futuro, si verificherà una discrasia tra la data di presentazione delle istanze e la data di avvio dei lavori alla quale occorre fare riferimento al fine della determinazione dei costi;

Sottolineato che, come condivisibilmente ritenuto dai consulenti legali con parere del 14 Febbraio 2022, il nuovo prezzario non può applicarsi alle pratiche già deliberate con decreto di concessione del contributo in quanto esso costituisce fonte normativa di eterointegrazione di rilievo nullo in tutte le ipotesi in cui, emanato il decreto di concessione del contributo, il procedimento possa dirsi ormai definito, non potendosi ritenere che la sopravvenienza di una modifica normativa possa modificare l’assetto di interessi che l’esercizio dell’azione amministrativa ha determinato. Che, al contrario, nel caso di procedimento ancora pendente in quanto in fase istruttoria, la corretta applicazione del principio “tempus regit actum” comporta che la Pubblica Amministrazione debba considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non a quello della presentazione della domanda da parte del privato;

Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario, nonché gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, il Collegio dei Geometri, l’ANCE, i Comitati dei Terremotati, i Comuni e le altre organizzazioni che ne hanno fatto richiesta;

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione

  1. La presente ordinanza si applica alle istanze già presentate nell’ambito delle ordinanze commissariali e non ancora definite con decreto concessorio del contributo redatto dal Commissario Straordinario.

Articolo 2
Applicazione del Prezzario unico regionale 2022

  1. Alle istanze non ancora definite con decreto di concessione del contributo e presentate anteriormente all’entrata in vigore del nuovo prezziario unico regionale, su istanza di parte da avanzare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, si applica il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022 adottato con provvedimento A. n. 49/Gab del 24/12/2021 dalla Regione Siciliana e pubblicato sulla G.U.R. Sicilia Suppl. Ord. 21/01/2022, n. 2;
  2. Laddove ci si avvalga della facoltà di cui al punto precedente, il tecnico di parte provvederà ad aggiornare il computo metrico entro i successivi 60 giorni, fermo restando il progetto già presentato che ha da ritenersi immodificabile, e fino a tale momento l’esame della pratica rimane sospesa;
  3. L’istante potrà comunicare a mezzo posta certificata PEC al Comune ed all’Ufficio del Commissario Straordinario il proprio intendimento di non avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 ed in tal caso il Comune procederà all’esame della pratica.

Articolo 3
Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge, ai Comitati dei terremotati.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

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