Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con DPCM del 16/02/2022 fino al 31/12/2022,
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza, successivamente ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2022;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
Rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
Considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;
Sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili sino al 2023;
Considerato che nella percentuale di contribuzione alle spese necessarie alla ricostruzione occorre tenere conto dei criteri di priorità indicati dalla legge, delle esigenze primarie da garantire alla luce della lettura costituzionalmente orientata della normativa ed in particolare del “diritto alla abitazione” previsto dall’art. 47 della Costituzione;
Considerato che da un esame delle pratiche evase ed, ancor di più, di quelle pendenti in istruttoria presso i Comuni, si trae che numerose sono quelle per le quali, a distanza di tempo dalla loro presentazione, non è stato dato alcun esito a seguito dei notevoli ritardi da parte dei tecnici di fiducia degli istanti nell’ottemperare alle richieste di integrazione documentale o istruttoria nonché nella trasmissione degli atti agli Uffici Regionali competenti, che, ancora, numerose sono le istanze di sanatoria da tempo avanzate ai competenti Uffici Comunali e non evase con conseguente sospensione prolungata dell’iter istruttorio;
Sottolineato che quanto sopra comporta, da un canto, una solo formale pendenza dell’istruttoria delle pratiche presso gli Uffici Comunali, e dall’altro, l’impossibilità di utilizzare le somme accantonate a fronte di istanze non sempre accoglibili e comunque per le quali le parti non provvedono ad ottemperare alle richieste con la dovuta sollecitudine;
Considerato che occorre, pertanto, rendere disponibili le somme accantonate per la loro attribuzione a istanze, anche successive, pronte per la definizione o comunque definibili in tempi più brevi rispetto a quelle per le quali non è adottabile il provvedimento di sanatoria richiesto nei tempi previsti ovvero v’è riscontrata negligenza da parte dei tecnici dei privati;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di disporre che i Comuni comunichino a questo Ufficio i dati delle pratiche per le quali la sanatoria non è stata concessa entro i termini previsti dalle ordinanze o comunque nei tempi eventualmente prorogati dagli Uffici competenti, nonché quelli afferenti a pratiche per le quali i tecnici di parte non abbiano nei termini ottemperato alle richieste di integrazione documentale o probatoria senza giustificato motivo e nonostante sollecito formale da parte degli Uffici ovvero non abbiano trasmesso tempestivamente agli Uffici Regionali i progetti per l’adozione da parte del Commissario di provvedimento di accantonamento della pratica e di svincolo della somma richiesta in sede di presentazione dell’istanza;
Sentito l’esperto nominato da questo Commissario;
DISPONE
Articolo 1
Accantonamento delle istanze di contributo non evase per mancanza di sanatoria o inerzia da parte dei tecnici di fiducia degli istanti
Articolo 2
Comunicazione da parte dei Comuni
Articolo 3
Comunicazione del provvedimento di accantonamento
Articolo 4
Entrata in vigore
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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