Accantonamento delle istanze di contributo non evase per inerzia da parte dei tecnici di fiducia degli istanti

Ordinanza n°89 del 16 febbraio 2024

16 Febbraio 2024

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato fino al 31/12/2024;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

Rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;

Considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;

Sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili nei tempi più rapidi possibili;

Considerato che da un esame delle pratiche pendenti in istruttoria presso i Comuni si trae che numerose sono quelle per le quali, a distanza di tempo dalla loro presentazione, non è stato dato alcun esito anche a seguito dei notevoli ritardi da parte dei tecnici di fiducia degli istanti nell’ottemperare alle richieste di integrazione documentale o istruttoria avanzate dai Comuni nonché nella trasmissione degli atti agli Uffici Regionali competenti;

Sottolineato che quanto sopra comporta, da un canto, una solo formale pendenza dell’istruttoria delle pratiche presso gli Uffici Comunali, e dall’altro, l’impossibilità di utilizzare le somme stanziate a fronte di istanze non sempre accoglibili e comunque per le quali le parti non provvedono ad ottemperare alle richieste con la dovuta sollecitudine;

Considerato che occorre, pertanto, rendere disponibili le somme accantonate attribuendole ad altre istanze, anche successive;

Rilevato che con l’ordinanza n.59 del 19 settembre 2022 così si disponeva: “Ritenuta, pertanto, l’opportunità di disporre che i Comuni comunichino a questo Ufficio i dati delle pratiche per le quali la sanatoria non è stata concessa entro i termini previsti dalle ordinanze o comunque nei tempi eventualmente prorogati dagli Uffici competenti, nonché quelli afferenti a pratiche per le quali i tecnici di parte non abbiano nei termini ottemperato alle richieste di integrazione documentale o probatoria senza giustificato motivo e nonostante sollecito formale da parte degli Uffici ovvero non abbiano trasmesso tempestivamente agli Uffici Regionali i progetti per l’adozione da parte del Commissario di provvedimento di accantonamento della pratica e di svincolo della somma richiesta in sede di presentazione dell’istanza”;

Rilevato che non sempre i Comuni hanno con regolarità provveduto ad ottemperare a quanto disposto con l’ordinanza più sopra citata sicché in più casi si è verificato che non si è proceduto all’accantonamento nonostante ne ricorressero le condizioni e che pertanto appare opportuno assumere in capo all’Ufficio Commissariale la competenza in ordine all’iter afferente la fase propedeutica al provvedimento di accantonamento e a quelle successive;

Sottolineato che il d.l. 32/2019 all’articolo 12 comma 7 prevede la sospensione del procedimento per la concessione dei contributi nelle more dell’esame delle istanze di sanatoria senza indicarne il termine finale  ma che i Comuni frequentemente non provvedono nei termini previsti dalla legge a definire le istanze in parola, che pertanto non appare opportuno allo stato provvedere all’accantonamento di tali istanze ferma restando la responsabilità in capo agli Uffici competenti perché si provveda in ordine alla sanatoria;

Ritenuto pertanto opportuno attribuire per intero la procedura di accantonamento a questa Struttura Commissariale fermo restando l’obbligo di segnalazione, in capo ai Comuni, in ordine alla inottemperanza da parte dell’istante alla richiesta di integrazione ovvero al mancato invio della documentazione per il rilascio dei relativi pareri agli Uffici Regionali competenti;

Sentiti i collaboratori SCRAE ed INVITALIA nonché gli esperti dell’Ufficio Commissariale,

DISPONE

Articolo 1
Revoca dell’Ordinanza n.59 del 19/09/2022 e sostituzione con il presente provvedimento

  1. È revocata, a far capo dall’entrata in vigore della presente ordinanza, l’ordinanza commissariale n.59 del 19 settembre 2022 che viene sostituita con il presente provvedimento.

Articolo 2
Accantonamento delle istanze di contributo non evase per inerzia da parte degli istanti

  1. Le istanze di contributo per le quali l’istruttoria da parte dei Comuni non è evasa a causa del mancato, compiuto, esito della richiesta di integrazione tecnica, documentale o probatoria da parte del tecnico incaricato dall’istante o per mancata tempestiva trasmissione degli atti agli Uffici Regionali competenti, verranno accantonate, destinando le somme richieste ad altre finalità della ricostruzione.

Articolo 3
Richiesta di integrazione

  1. Il Comune invita il tecnico di parte a procedere all’integrazione tecnica, documentale o probatoria, analiticamente indicata, dell’istanza di contributo e ritenuta assolutamente necessaria, indicando il termine entro il quale provvedere secondo quanto previsto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 che norma l’attività sul procedimento amministrativo o nell’ulteriore termine prorogato concesso a fronte di motivate ragioni in misura non superiore a 30 giorni.
  2. Il tecnico comunale provvede ad aggiornare tempestivamente l’iter istruttorio della scheda parametrica messa a disposizione dalla Struttura Commissariale indicando la data di richiesta di integrazione ed il termine concesso decorso il quale si riterrà la mancata ottemperanza; laddove si sia ottemperato alla richiesta, si aggiornerà la scheda parametrica indicando l’avvenuta integrazione.

Articolo 4
Invito a trasmettere gli atti agli organi competenti per il rilascio dei nulla osta previsti dalla legge

  1. Il Comune invita il tecnico di parte a procedere all’invio degli atti agli Uffici Regionali per il rilascio dei relativi nulla osta indicando il termine entro quando provvedere secondo quanto previsto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 che norma l’attività sul procedimento amministrativo o nell’ulteriore termine prorogato concesso a fronte di motivate ragioni in misura non superiore a 30 giorni.
  2. Il tecnico comunale inserisce tempestivamente, la data nell’iter istruttorio della scheda parametrica messa a disposizione dalla Struttura Commissariale, nella quale il tecnico di parte è stato invitato a trasmettere gli atti agli Uffici Regionali per il rilascio dei relativi nulla osta ed il termine concesso, nonché la data nella quale questi vi ha provveduto.

Articolo 5
Preavviso di accantonamento

  1. L’Ufficio Commissariale, nel caso di mancata integrazione o di mancata trasmissione degli atti agli Uffici Regionali, comunica all’istante, a mezzo della PEC indicata nel corpo dell’istanza di contributo, ed al suo tecnico, preavviso di accantonamento concedendo termine per provvedere alla richiesta di integrazione; il Comune ed il tecnico provvedono a comunicare immediatamente l’avvenuta compiuta integrazione ovvero l’avvenuta trasmissione degli atti agli Uffici Regionali competenti.

Articolo 6
Provvedimento di accantonamento

  1. L’Ufficio Commissariale, laddove non siano stati immotivatamente rimossi le cause che dettarono il preavviso, provvede all’accantonamento della pratica; le somme portate dall’istanza saranno utilizzabili per gli altri fini previsti dal d.l. 32/2019. L’Ufficio Commissariale comunica all’istante ed al suo tecnico nonché, all’Ufficio Sisma del Comune, l’avvenuto accantonamento della pratica con preavviso che nei successivi 60 giorni, laddove il provvedimento di accantonamento non venga revocato, si procederà all’archiviazione del procedimento.

Articolo 7
Archiviazione del procedimento

  1. Decorso il termine di cui sopra l’Ufficio Commissariale provvede all’archiviazione della pratica. Tale ultimo provvedimento potrà essere revocato solo in casi eccezionali con atto commissariale motivato.

Articolo 8
Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge, agli Ordini professionali interessati e ai comitati dei terremotati.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato e integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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