Così come chiarito in precedente Comunicato n.72 del 17 novembre 2022 pubblicato sul sito commissariale, si ribadisce che è possibile revocare la dichiarazione e successiva attestazione, resa ai sensi dell’Art.119 comma 4 ter del D.L. 34 del 19 maggio 2020, con la quale veniva comunicata l’intenzione di optare per gli incentivi di cui alla norma sopra indicata in alternativa al contributo per la ricostruzione previsto dal D.L. 32/2019.
In buona sostanza da parte di molti, in considerazione delle difficoltà che sono emerse per fruire dei benefici del cosiddetto “Super Bonus Rafforzato” (c.d. 110+50) che prevedeva la rinuncia al contributo commissariale, si ritiene l’opportunità di fruire di quest’ultimo in luogo del “Super Bonus Rafforzato”.
Si conferma che, con dichiarazione prodotta a questo Ufficio, può revocarsi la precedente dichiarazione di rinuncia al contributo commissariale in favore del “Super Bonus Rafforzato” e presentare istanza di contributo ai sensi della Ordinanza Commissariale n.71 del 01marzo 2023, con le modalità ivi previste, accludendo copia della dichiarazione più sopra indicata.
Resta fermo che l’istanza va prodotta entro i termini di scadenza previsti dall’Ordinanza sopracitata fissati nel 24 luglio 2023.
In tal caso si acquisirà l’ordine di priorità basato sulla data nella quale ebbe a pervenire la dichiarazione di cui in premessa atteso che ha da ritenersi che le pratiche in parola siano per larga parte complete per quanto riguarda la progettazione e sul piano della conformità urbanistica e pertanto di facile spedizione
Il Commissario straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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