Comunicato n°133 del 30 giugno 2025

Istanze di contributo per la ricostruzione di immobili che hanno in corso pratiche per sanatoria /condono

Come noto questo Ufficio, al fine di monitorare la spesa e di garantire l’erogazione del contributo per la ricostruzione a coloro che vedono la positiva evasione della relativa pratica, ha provveduto, nonostante ciò non sia previsto dalla normativa, ad appostare ed accantonare le somme richieste nella domanda e quantificate nella scheda parametrica e per le quali v’era disponibilità nei fondi stanziati con il d.l. 32/2019.

I fondi stanziati dal Governo nel 2019 sono oggi sostanzialmente esauriti e vi è la necessità di fare fronte alle richieste di enti pubblici che hanno più di recente accertato danni conseguenti al sisma in immobili e strutture in un primo momento non presi in considerazione; ulteriori esigenze scaturiscono dal cessare degli interventi della Protezione Civile a seguito della fine dello stato di emergenza e dalla necessità di predisporre interventi nelle aree delocalizzate. Va, inoltre, valutata la possibilità, in via d’ipotesi, di consentire a coloro che non hanno avuto modo di avanzare nei termini istanza di contributo per immobili danneggiati per i quali non è in corso alcuna pratica di sanatoria/condono, di usufruire di un contributo, ovviamente in misura assai più limitata rispetto a quanto previsto con le precedenti ordinanze.

Occorre, pertanto, rendere disponibili fondi accantonati e non utilizzati, a far capo talora dal 2022, perché riferibili ad immobili oggetto di richiesta di sanatoria /condono, , e che peraltro si prevede non verranno utilizzati a breve proprio a causa della mancata definizione della relativa pratica che è preliminare rispetto a quella afferente la concessione del contributo.

Dall’esame dell’andamento della ricostruzione, ormai in fase avanzatissima, si trae che n. 50 istanze, per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro, sono relative ad immobili per i quali sono in corso, talora da decenni, le pratiche per la sanatoria/condono previste da leggi succedutesi nel tempo, per ultimo con la legge regionale 15/2004 , mai definite dai Comuni nonostante la legge e le ordinanze commissariali prevedessero tempi cogenti per la loro evasione; è emerso, peraltro, che gran parte di tali pratiche non potranno essere positivamente evase attesa la natura delle opere per le quali è stata richiesta sanatoria o condono talora sin dagli anni ’80 ma non compatibile con la normativa.
Si comunica pertanto che, per i motivi sopra esposti, per le istanze di contributo “sospese” o comunque non definibili perché con pratica di sanatoria/condono in corso non po’ essere ulteriormente mantenuto l’appostamento/accantonamento delle relative somme che verranno così rese utilizzabili per la ricostruzione pubblica e privata; se ancora disponibili all’atto della positiva definizione della pratica edilizia, le somme in parola verranno con immediatezza nuovamente appostate ed accantonate per la successiva erogazione all’atto della concessione del contributo; a tal fine gli interessati provvederanno a comunicare alla Struttura Commissariale, con assoluta immediatezza, la avvenuta positiva evasione della pratica di sanatoria/condono .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Scalia

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