L’ordinanza prevede che, laddove il tecnico di fiducia non evada nei termini e compiutamente le richieste di integrazione istruttoria, probatoria tecnica o documentale avanzate dai Comuni o nel caso in cui non si proceda tempestivamente alla trasmissione degli atti agli uffici Regionali competenti verrà inviato dall’ufficio Commissariale preavviso di accantonamento.
Ove nei tempi indicati non siano state immotivatamente rimosse le cause che dettarono il preavviso nonché nell’ipotesi di rigetto della richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte degli uffici Regionali competenti, l’ufficio Commissariale provvede all’accantonamento della pratica.
Nei successivi 60 giorni, laddove il provvedimento di accantonamento non venga revocato il procedimento sarà archiviato.
L’accantonamento comporta che le somme previste per l’esecuzione dei lavori vengono destinate ad altri fini e verranno nuovamente rese disponibili solo ove la situazione sia stata sanata e a seguito dell’attestazione del Comune che sono venute meno le cause che ebbero a determinarlo.
L’archiviazione del procedimento potrà essere revocata solo in casi eccezionali e laddove la successiva attività istruttoria consenta l’immediata trasmissione della pratica all’ufficio
commissariale; con l’archiviazione cessa il diritto a fruire del “contributo di disagio abitativo”.
Anche in presenza di provvedimenti di accantonamento o di archiviazione è consentito al tecnico di parte di porre in essere tutti gli atti finalizzati alla revoca dei provvedimenti di cui sopra.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Allegati