Comunicato n°124 del 21 febbraio 2025

Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (DAR) per soggetti già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione

La legge 30 dicembre 2024 n. 207, nello stabilire la cessazione dello stato di emergenza e conseguentemente del CAS ha istituito un nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione ( DAR).

L’art. 1 comma 692, primo periodo, della legge, prevede che il contributo di cui sopra venga erogato “ai nuclei familiari già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione la cui abitazione principale, abituale e continuativa” sia stata danneggiata o sgomberata in esecuzione di provvedimenti dell’autorità conseguente all’evento sismico del 26.12.2018 a condizione che questa ”abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi” di riparazione.

La legge prevede, altresì, che i Comuni curino l’istruttoria e concedono ed erogano il contributo secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario.

La proroga dello scrivente quale Commissario Straordinario è pervenuta, vistata dalla Corte dei Conti, il 18.02.2025 e in data 20.02.2025 è stata adottata l’ordinanza n. 115 che regola la materia e che è stata trasmessa, tra l’altro, ai Comuni, ai comitati dei terremotati e pubblicata sul sito commissariale in uno al fac-simile della domanda da presentare.

In sintesi:

il contributo spetta a coloro che fruivano al 31.12.2024 del CAS e che hanno presentato nei termini istanza per l’ottenimento del contributo per la ricostruzione.

Con successiva ordinanza da concordarsi con il Dipartimento “Casa Italia” e con gli altri uffici Commissariali, il contributo verrà esteso anche a soggetti diversi dai percettori del CAS ai sensi del secondo periodo del comma 692.

L’entità del contributo è diversa rispetto a quanto prevedeva la direttiva commissariale in materia di CAS in quanto le finalità del DAR sono differenti rispetto a queste ultime e occorre che l’entità complessiva delle erogazioni non superi il finanziamento previsto dalla “Legge Finanziaria”; si è tenuto conto, al contrario di quanto fino ad  oggi avvenuto, della circostanza che il “disagio abitativo” colpisce in maniera particolare coloro che conducono in locazione un immobile sostitutivo di quello danneggiato dal sisma e pertanto costoro usufruiranno di un incremento del contributo mentre in altri casi il contributo vedrà un decremento.

La domanda va presentata utilizzando il modello pubblicato sul sito commissariale entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza; in tal caso si potrà usufruire del contributo con decorrenza 01.01.2025 se spettante.

Coloro che presenteranno la domanda oltre i 30 giorni usufruiranno del contributo a far capo dal mese in cui è stata presentata l’istanza.

L’erogazione del contributo è prevista fino al 31.12.2025 salvo eventuali ulteriori proroghe.

Il contributo è riconosciuto fino alla data del provvedimento di revoca dell’inagibilità dell’immobile e comunque non oltre il mese successivo alla data fissata per la fine dei lavori nel decreto commissariale di concessione di contributo per la ricostruzione.

Il DAR cessa con lo spirare del termine concesso nel decreto per l’acquisto di immobile sostitutivo nell’ipotesi di cui all’ordinanza commissariale n. 18 del 21.12.2020.

Il Commissario provvede a trasferire ai comuni le somme necessarie per il pagamento del DAR per il primo semestre e, successivamente, anche per il secondo; i comuni provvederanno ad erogare il contributo entro il giorno 10 di ciascun mese, così superandosi le problematiche in passato insorte in ordine alla tempistica della sua erogazione.

Sono esclusi coloro che abbiano fruito del contributo di cui all’art. 6 o c.d.p.c 566/2018 (c.d. 25.000,00 euro) e coloro che dimoravano nell’immobile danneggiato quali conduttori con eccezione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono previsti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla legittimità della fruizione del contributo.

 

  Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

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