Comunicato n°106 del 28 maggio 2024

Ripristino con miglioramento sismico per ricostruzione post-sisma di edifici privati

Nell’ambito degli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati danneggiati dal sisma e determinato dai livelli operativi della scheda parametrica, si ribadisce che le opere strutturali devono essere progettate in aderenza alle Ordinanze Commissariali afferenti la ricostruzione privata.

In particolare, nell’ipotesi di riparazione con miglioramento sismico in ambito di ricostruzione post-sisma le Ordinanze impongono che non solo è necessario il rispetto dell’NTC 2018 ma si è obbligati a tener conto del decreto del MIT 477/2016, che impone che l’intervento di miglioramento sismico abbia una capacità di resistenza alle azioni sismiche pari almeno al 60% rispetto ad un edifico di nuova costruzione; quindi il parametro ζE (zita E) dato dal rapporto fra l’azione sismica massima sopportabile dalla costruzione esistente e l’azione sismica che si utilizzerebbe per il progetto di una nuova costruzione dotata delle stesse caratteristiche della costruzione esistente, deve essere >= allo 0,6 e non solamente incrementato dello 0,1 rispetto allo stato ante-intervento come prescritto dalle NTC 2018.

Per tali interventi è obbligatorio inoltre ottenere autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art.94 del DPR 380/2001 e non semplicemente deposito ai sensi degli artt. 65 e 93 del DPR 380/2001.

È pertanto di fondamentale importanza, anche ai fini economici, attenzionare la matrice di correlazione danno-vulnerabilità della scheda parametrica la quale determina i livelli operativi per cui sarà concesso il contributo per interventi di ripristino con miglioramento sismico.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

Allegati