Comunicato n°104 dell’8 maggio 2024

Superbonus - Ritardi nell’evasione delle pratiche - Lievi difformità edilizie Iscrizione delle imprese all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori

  1. Sono pervenute numerose richieste in ordine alla possibilità, per coloro che avevano rinunciato al contributo commissariale optando per il “superbonus rafforzato 110+50”, di revocare l’opzione effettuata e di essere ammessi al contributo commissariale.
    Si ritiene, prima di adottare qualsiasi decisione, di attendere che il d.l. 39/2024, che ha ristretto l’operatività del superbonus anche per gli edifici danneggiati da sisma, venga convertito in legge atteso che sono state presentate, anche su richiesta di questo Ufficio, richieste di modifica numerose e di rilievo.
  1. La quasi totalità delle istanze ancora pendenti giace in istruttoria presso gli Uffici Comunali per asserita incompletezza della documentazione o per carenze nella progettazione con conseguente necessità di procedere ad integrazione da parte dei tecnici privati che però, sovente, ritarderebbero nel dare evasione alle richieste degli istruttori comunali; ciò si verifica soprattutto laddove il tecnico privato, e ciò non è raro, abbia ricevuto una molteplicità di incarichi.
    Appare opportuno che il committente sia messo in condizione di conoscere i motivi dei ritardi nella evasione della propria pratica e, possibilmente, di porvi rimedio; si invitano ancora una volta gli interessati a rivolgersi ai Comuni ovvero a questo Ufficio per ottenere informazioni, chiarimenti, suggerimenti o per segnalare eventuali presunte anomalie o ritardi nel procedimento.
  1. Numerose pratiche sono sospese perché in attesa di definizione dell’istanza di sanatoria o condono; le richieste di modifica legislativa avanzate da questo Ufficio per l’adozione di normativa che consenta di superare le lievi difformità edilizie e la mancanza del certificato di idoneità sismica non hanno trovato allo stato accoglimento.
    Stiamo riproponendo ancora una volta la richiesta. Per quel che si apprende, è stata avanzata in merito proposta di legge, che avrebbe un certo consenso parlamentare, finalizzata ad un generale superamento, nell’intero territorio nazionale, delle lievi difformità edilizie , specie laddove relative a irregolarità interne: ciò consentirebbe in molti casi di superare le difficoltà sino ad oggi incontrate per il completamento dell’istruttoria edilizia e, quindi, per la definizione dell’istanza di contributo. Quanto sopra non riguarda, però, le difformità e gli abusi edilizi di maggiore rilievo che non vedono, allo stato, alcuna iniziativa che ne consenta la regolarizzazione.
    Considerato che molte istanze di sanatoria sono pendenti da decenni a fronte della previsione normativa che individua in 30 giorni il termine concesso ai Comuni per evaderle, si segnala l’opportunità di procedere con assoluta urgenza alla rimozione dell’abuso in quanto questo Ufficio richiederà a breve la definizione delle istanze sospese per sanatoria.
  1. In più occasioni è emerso che l’impresa affidataria dei lavori non è iscritta all’Anagrafe antimafia degli esecutori (https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-anagrafe) di Roma: ciò impedisce l’accoglimento dell’istanza per lungo tempo in quanto i tempi per la prima iscrizione nell’elenco non sono brevi.
    L’iscrizione deve essere mantenuta fino alla conclusione dei lavori e la richiesta di proroga deve essere avanzata all’Antimafia tempestivamente e prima della scadenza che, in caso contrario, verranno sospesi i pagamenti. Sta al committente ed al direttore dei lavori fare sì che l’impresa curi questo aspetto che si ritiene non derogabile e per il quale questo Ufficio non ha alcun effettivo potere acceleratorio.
  1. Con Circolare n. 30 del 02.05.2024, pubblicata sul sito Commissariale e comunicata anche ai comitati dei terremotati è stato chiarito che i muri di privati aggettanti su aree pubbliche possono essere riparati, previa delega, da gli enti pubblici proprietari dell’area. Si sollecitano pertanto gli interessati a volere contattare urgentemente gli Enti in parola, specie quelli proprietari di strade, così da consentire la riparazione tempestiva per la quale sono stati stanziati i relativi fondi.
    Si sottolinea che per coloro che non provvedano in tal senso permane l’obbligo di procedere direttamente alla riparazione con il rischio di dovere effettuare i lavori a proprie spese e ferma restando la responsabilità penale e civile laddove abbiano a verificarsi danni a persone e cose conseguenti al mancato intervento

Il Commissario Straordinario
             Dott. Salvatore Scalia

Allegati