Comunicato n°19 del 7 maggio 2021

Demolizione, demolizione selettiva, conferimento a discarica

Anche con riferimento all’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 18 del 21 dicembre 2020 si precisa e si specifica, giusta quanto ritenuto dal settore tecnico della Struttura, quanto segue:

  1. La demolizione degli edifici con successivo conferimento a discarica degli sfabbricidi, ai fini del riconoscimento del contributo economico per le spese sostenute dalla ditta proprietaria, va intesa come demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati sia in ambito urbano che extraurbano in ossequio a quanto previsto dalle voci di prezzario regionale anno 2019 (1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.5).
  2. L’abbattimento con piano di demolizione selettiva ha da realizzarsi, soltanto in presenza di edifici aventi valenza storico-architettonica e comunque per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 11, 12, del d.lgs n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. La caratterizzazione degli sfabbricidi, nella generalità dei casi, ha da intendersi eseguita presso la discarica autorizzata che effettua tale tipo di lavorazione.
  4. La caratterizzazione degli sfabbricidi va eseguita a piè d’opera solamente nel caso di edifici aventi valenza storico architettonica.
  5. Va ribadito, infine, che i costi della demolizione dell’edificio sono ricompresi, comunque, all’interno del contributo massimo concedibile determinato sulla base del costo convenzionale dell’intervento di ricostruzione, ottenuto moltiplicando il costo parametrico previsto nella Tabella 2 dell’Ordinanza 14/2020 relativo al livello operativo L3, per la superficie complessiva dell’edificio da delocalizzare, oltre alle eventuali maggiorazione previste (art. 2 comma 2 e 3 dell’Ordinanza n. 18 del 21 dicembre 2020).

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

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