Anche con riferimento all’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 18 del 21 dicembre 2020 si precisa e si specifica, giusta quanto ritenuto dal settore tecnico della Struttura, quanto segue:
- La demolizione degli edifici con successivo conferimento a discarica degli sfabbricidi, ai fini del riconoscimento del contributo economico per le spese sostenute dalla ditta proprietaria, va intesa come demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati sia in ambito urbano che extraurbano in ossequio a quanto previsto dalle voci di prezzario regionale anno 2019 (1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.5).
- L’abbattimento con piano di demolizione selettiva ha da realizzarsi, soltanto in presenza di edifici aventi valenza storico-architettonica e comunque per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 11, 12, del d.lgs n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
- La caratterizzazione degli sfabbricidi, nella generalità dei casi, ha da intendersi eseguita presso la discarica autorizzata che effettua tale tipo di lavorazione.
- La caratterizzazione degli sfabbricidi va eseguita a piè d’opera solamente nel caso di edifici aventi valenza storico architettonica.
- Va ribadito, infine, che i costi della demolizione dell’edificio sono ricompresi, comunque, all’interno del contributo massimo concedibile determinato sulla base del costo convenzionale dell’intervento di ricostruzione, ottenuto moltiplicando il costo parametrico previsto nella Tabella 2 dell’Ordinanza 14/2020 relativo al livello operativo L3, per la superficie complessiva dell’edificio da delocalizzare, oltre alle eventuali maggiorazione previste (art. 2 comma 2 e 3 dell’Ordinanza n. 18 del 21 dicembre 2020).
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia