Comunicato del 5 marzo 2020

L’art. 12 comma 7 della legge 55/2019 prevede che “nel caso in cui sul bene, oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di sanatoria e l’erogazione dei contributi è subordinata all’accoglimento di detta istanza.”

E’ noto peraltro che presso i comuni giacciono numerosissime pratiche relative a richieste di sanatoria non ancora esaminate.

Al fine di evitare che i richiedenti il contributo abbiano a vedersi sospesa la relativa pratica, si e’ richiesto ai comuni di volere esaminare con la massima urgenza le pratiche di sanatoria di coloro che intendono avanzare istanza di contributo anche utilizzando il personale di cui all’art. 14 bis legge 55/2019 in servizio giusta provvedimento di questo ufficio.

Gli interessati potranno rivolgere ai comuni istanza di prelievo della pratica di sanatoria specificando che il richiedente e’ proprietario di immobile classificato con esito b-c-e nella scheda AEDES e/o destinatario di ordinanza di inagibilità e indicando tutti gli elementi necessari perché gli uffici comunali siano in grado di reperire la documentazione si dispone che il presente comunicato sia pubblicato sul sito dell’ufficio del commissario e trasmesso ai comitati dei terremotati per la sua diffusione.

 

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