Comunicato del 23 aprile 2020

E’ stata pubblicata nel sito commissariale (www.commissariosismaareaetnea.it) l’ordinanza n. 5 del 31/03/2020 relativa a “contributo per il ristoro di gravi danni alle scorte ed ai beni strumentali alle attività produttive” delle quali si è riferito nel comunicato del 2 c.m.: si può procedere, pertanto, alla predisposizione ed all’invio delle relative domande.

Non appare superfluo sottolineare, per un rapido esame delle pratiche e per l’erogazione dei contributi, la necessità che la documentazione richiesta sia conforme a quanto previsto.

E’ stata predisposta la bozza definitiva di ordinanza relativa alla ricostruzione in “zona bianca “ di edifici che abbiano riportato, a seguito del sisma, danni lievi.

La bozza è stata trasmessa, per eventuali osservazioni, agli Enti ed alle organizzazioni professionali interessate nonché all’Ance; si confida pertanto di rendere esecutiva l’ordinanza entro il prossimo mese.

Sul sito viene messo a disposizione l’allegato che definisce cosa ha da intendersi per “danno lieve” e, di conseguenza, chi possa essere interessato alla presentazione delle pratiche ai Comuni: si tratta, come detto, di bozza che potrà, seppur limitatamente, essere rivista; il testo dell’ordinanza, non appena compitamente definito, sarà efficace non appena pubblicato sul sito ed all’albo pretorio dei Comuni.

Sin d’ora, comunque si può tracciare un quadro generale dell’ordinanza cosi come di seguito indicato:

Come detto il provvedimento si riferisce a tutti gli immobili di edilizia residenziale e produttiva con danni lievi con esito B/C della scheda aedes ed ordinanza di inagibilità; l’esame delle pratiche avverrà secondo l’ordine individuato dal D.L. 32/2019 all’art. 9 c.1 come modificato dalla legge 156/2019 (nell’ordine, abitazione principale, immobile in locazione etc. a residenti, immobili destinati ad attività produttiva). Per gli altri immobili occorrerà attendere il completo esaurimento delle richieste relative ai danni alle abitazioni principali ed agli edifici produttivi anche in zona “rossa” e nei limiti delle risorse stanziate e di quelle che, eventualmente ed in futuro, verranno stanziate.

Il limite di spesa previsto per singola unità immobiliare è di euro 50000, aumentabile, in casi particolari espressamente indicati, sino ad euro 60000 oltre alle spese; l’erogazione del contributo avverrà sulla base di SAL ed è prevista la possibilità di fruire di un anticipo.

Gli immobili anche parzialmente non conformi alla legislazione edilizia ed urbanistica non possono fruire dei contributi e, come previsto dalla norma, laddove sia stata richiesta la sanatoria, la pratica relativa al contributo viene sospesa sino alla definizione del procedimento di sanatoria per il quale, peraltro, nell’ordinanza sono stati previsti termini perentori. E’ stato richiesto ai Comuni di provvedere in merito con assoluta sollecitudine procedendo al prelievo se richiesto.

Per ciascun immobile è previsto vengano effettuate indagini geologiche.

Si suggerisce pertanto, sin d’ora, di individuare i professionisti che redigeranno i progetti e dirigeranno i lavori, l’impresa alla quale affidarli e che ha da essere iscritta alla struttura di missione antimafia del Ministero degli Interni, di procedere alle indagini geologiche, di richiedere il prelievo delle istanze di sanatoria a suo tempo presentate e di provvedere a sanare i piccoli “abusi”, di dare avvio alla predisposizione dei progetti.

Sottolineo la opportunità che gli aventi diritto utilizzino l’ordinanza in parola al fine di potere rientrare negli immobili usufruendo del contributo che è previsto venga  nella sua totalità erogato entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dalla revoca dell’ordinanza di inagibilità: la formulazione della legge, infatti, prevede che i finanziamenti vengano distribuiti nell’arco di un quinquennio ed è pertanto probabile che i contributi debbano, in futuro, anch’essi essere erogati in più soluzioni  rendendo di conseguenza necessario, per gli ammessi al contributo, il ricorso al credito bancario.

E’ da aggiungere che la erogazione del CAS potrebbe essere interrotta nei confronti di coloro che, pur potendo procedere alla ricostruzione di immobili con danni lievi, non lo abbiano fatto.

E’ in fase di raccolta il dato relativo alla quantificazione del danno complessivo verificatosi, che la Protezione Civile Regionale ci fornirà entro la settimana prossima.

Il danno al patrimonio pubblico, ivi compresi gli edifici di proprietà di enti ecclesiastici, sono ingenti e nell’ordine di diverse decine di milioni: non appena pervenuti tutti i dati  si provvederà a dare inizio alla ricostruzione pubblica.

Come detto l’attuale emergenza sanitaria ha rallentato e rallenta notevolmente l’attività di tutti gli uffici pubblici e dei professionisti e di ciò non può non tenersi conto; la predisposizione delle ordinanze di cui sopra, che hanno comportato notevole impegno, è un risultato importante raggiunto grazie all’impegno eccezionale dei collaboratori della struttura commissariale, che intendo qui elogiare, che hanno svolto tutta l’attività “da remoto”, ivi comprese continue riunioni on-line, attesa la non operatività per motivi sanitari della sede di Acireale

Da notizie apprese, che potranno trovare conferma presso gli ordini professionali, ai professionisti ed ai tecnici non sono vietati gli spostamenti tra comuni finalizzati alla predisposizione dei progetti  per la riparazione degli immobili.

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