Comunicato del 17 febbraio 2020

A seguito di approfondito esame della normativa i consulenti giuridici del Commissario hanno espresso il parere che la sfera di competenza di quest’ultimo è limitata, per quel che attiene alla ricostruzione privata, alle pratiche che riguardano le richieste di contributo per la riparazione/ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto del 26 dicembre 2018 e conseguentemente ai relativi piani e prescrizioni.

Tale parere è condiviso dal Commissario ed è stato valutato nel corso di riunione con i Sindaci. Chi non richiede il contributo, quindi, accederà al titolo edilizio seguendo le consuete procedure. Il personale assunto dai Comuni giusta autorizzazione del Commissario, e per il pagamento del quale sono stati stanziati i relativi fondi, potrà occuparsi anche di queste pratiche. E’ sostanzialmente pronta, e verrà a breve resa pubblica, la mappa del territorio della zona maggiormente interessata dal sisma del 26 dicembre 2019, redatta secondo gli studi oggi a disposizione.

Tale mappa evidenzia una zona rossa, interessata da fagliazione superficiale, ed una zona bianca esterna a quella rossa e distante oltre 200 metri dalle faglie che si sono mosse nel corso del sisma. E’ in corso di redazione l’ordinanza che consentirà di procedere nella zona bianca, con CILA e SCIA, alla “ricostruzione leggera” per i fabbricati che hanno subito solo danni “lievi”, ovvero danni non strutturali, che verranno specificatamente descritti in allegato all’ordinanza seguendo, con i dovuti accorgimenti, quanto già previsto in ordinanze redatte in occasione degli altri terremoti verificatisi recentemente in Italia.

Successivamente sarà adottata una più complessa ordinanza per quel che attiene alla “ricostruzione pesante” in zona bianca.
Per i fabbricati ricadenti in zona rossa occorre uno studio più approfondito del territorio, attesa la necessità di adottare soluzioni costruttive più adeguate al delicato contesto geologico. A tal fine è stato creato un tavolo tecnico che a breve inizierà i lavori, che avrà il compito di restringere la zona rossa individuando con precisione, ove possibile, le porzioni di territorio effettivamente attraversate dalle faglie, per consentire la ricostruzione in sicurezza anche nella zona rossa.
Le priorità nell’istruzione delle pratiche e nella corresponsione dei contributi per la ricostruzione privata sono stabilite dall’art 9 vicies bis della legge 156/2019, che modifica l’art. 9 comma 1 della legge 55/2019, così come segue:

  1. Proprietari, ed assimilati, di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge 214/2011;
  2. Proprietari, ed assimilati, di immobili concessi con contratto registrato in locazione, in comodato, assegnati a soci di cooperative ed adibite da costoro a residenza anagrafica;
  3. Proprietari di parti comuni degli edifici nei quali è presente unità immobiliare di cui ai precedenti punti;
  4. Immobili adibiti ad attività produttiva o commerciale all’atto del terremoto;
  5. Altri immobili.

Gli immobili di che trattasi sono quelli valutati nelle schede AEDES con esito B‐C‐E. I contributi vengono erogati nei limiti delle somme stanziate con la legge 55/2019 e che saranno erogate nel quinquennio 2019‐2023.

E’ stato rilevato che la legge non prevede espressamente come modulare i contributi in favore di proprietari di immobili che andranno delocalizzati, pochi a quel che emerge da un primo esame: si è chiesto al Presidente del Consiglio ed ai parlamentari un intervento legislativo urgente per sanare tale omissione.

Per ogni intervento, anche di ricostruzione leggera, sarà richiesta l’effettuazione di indagini geologiche e geofisiche modulate ed approfondite in funzione del tipo ed entità di danno subito dai manufatti e del contesto geologico del sito progettuale, affinché la ricostruzione possa essere effettuata nella massima sicurezza.
Sin d’ora appare opportuno, pertanto, che gli interessati alla ricostruzione ed ai contributi individuino un professionista che esegua le indagini geologiche‐geofisiche di cui sopra, direttore dei lavori e progettista che abbiano i requisiti di cui all’art 17 della legge 55/2019 (mancanza di incompatibilità, adeguati livelli di professionalità ed affidabilità e muniti di DURC), impresa iscritta all’anagrafe di cui all’art. 30 legge 229/2016.

Nel caso di immobile per il quale sia stata presentata istanza di sanatoria, la relativa pratica va conclusa; in caso contrario la pratica di concessione del contributo verrà sospesa.
A breve verrà pubblicato sul sito web del Commissario il verbale della riunione con i Comuni e gli uffici regionali del 13 c.m.
Il presente comunicato verrà pubblicato sul sito e trasmesso ai comitati dei terremotati per la sua diffusione.

Acireale, 17 febbraio 2020

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

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