La risposta è negativa. Come in precedenza chiarito, l’attività della Struttura Commissariale si dispiega solo in relazione alla ricostruzione di immobili per i quali viene richiesto il contributo. Tutte le altre pratiche edilizie seguono il normale iter previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti.
La legge 55/2019, infatti, prevede che il Commissario, nell’ambito delle competenze di cui sopra, adotta specifici piani di trasformazione, ed eventualmente di delocalizzazione, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, idrogeologico ed alla tutela paesaggistica ed a tal fine programmano l’uso delle risorse finanziarie ed adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, che devono prevedere opere di rafforzamento, miglioramento od adeguamento sismico. Il contributo è, pertanto, condizionato dall’esecuzione di opere in base alle direttive commissariali che ancora non sono state emanate perché devono essere precedute dallo studio del territorio in relazione al rischio sismico e da una serie di adempimenti previsti da leggi adottate negli anni e dalle quali non ci si può discostare.
Per tale motivo rimane la assoluta libertà di procedere alla ricostruzione senza accedere ai contributi, e quindi discostandosi, seppur nell’ambito della legge, dalle disposizioni commissariali che ben potrebbero essere più stringenti e restrittive rispetto alla legislazione in materia edilizia in atto vigente; laddove si intenda, invece , accedere ai contributi, ci si dovrà attenere alle disposizioni emanate dal commissario che comprenderanno adempimenti formali e sostanziali diversi da quelli in atto in vigore.