FAQ n°8 – Perché sono esclusi dall’ordinanza “danni lievi” gli immobili che hanno subito danni pesanti?

4 Maggio 2020

L’obiettivo del Commissario è quello di permettere ai cittadini terremotati di rientrare prima possibile in abitazioni sicure, ottimizzando le risorse finanziarie disponibili, che sono tutt’altro che abbondanti. Una frazione significativa di tali risorse è, oggi, spesa per il pagamento del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS). Pertanto, con l’Ordinanza “danni lievi” si intende favorire inizialmente la riparazione di immobili che siano riparabili rapidamente, ovvero che non abbiano subito danni strutturali rilevanti. Le somme così risparmiate per il CAS non più erogato diventeranno, quindi, disponibili per la riparazione degli immobili maggiormente danneggiati.

Riguardo agli esiti con inagibilità di tipo E dichiarati nelle schede AeDES, nell’ordinanza “danni lievi” rientrano anche quegli immobili il cui livello di danneggiamento rientra nei parametri tecnici indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza e che qualifica tecnicamente cosa si intende per danno lieve.