FAQ n°13 – Delocalizzazione in Zona di Rispetto di condomini. Se alcune unità immobiliari di un condominio sono intestate alla ditta costruttrice, già fallita e cui il titolare è deceduto, come si deve procedere con la delocalizzazione, considerando che i proprietari di tutte le altre unità immobiliari sono favorevoli alla delocalizzazione?

25 Gennaio 2021

Nel caso di un condominio, la delocalizzazione deve essere votata all’unanimità dall’assemblea condominiale. Non potendosi prescindere da tale regola, nel caso in cui il fallimento è ancora in corso, spetta alla Curatela votare in assemblea, debitamente autorizzata dal Giudice delegato, trattandosi di atto utile per la massa dei creditori (è meglio avere a disposizione un bene delocalizzato che uno distrutto e su una faglia attiva e capace).

Se, invece, il fallimento è stato già chiuso, occorre, da parte dei condomini, rintracciare la sorte dei beni che appartenevano al costruttore fallito. Se tali beni sono stati venduti a terzi (acquirenti dal fallimento o successivi aventi causa), spetterà o costoro votare in assemblea. Se, invece, i beni sono stati restituiti al fallito (rectius, ai suoi eredi), perché il fallimento si è chiuso in attivo (caso improbabile ma pur sempre possibile), occorrerà rintracciare il successore (testamentario o legittimo) del costruttore che, nella ipotesi limite di morte di costui senza altri successibili, è costituito dallo Stato ai sensi dell’art.686 c.c.