Nel caso di un condominio, la delocalizzazione deve essere votata all’unanimità dall’assemblea condominiale. Non potendosi prescindere da tale regola, nel caso in cui il fallimento è ancora in corso, spetta alla Curatela votare in assemblea, debitamente autorizzata dal Giudice delegato, trattandosi di atto utile per la massa dei creditori (è meglio avere a disposizione un bene delocalizzato che uno distrutto e su una faglia attiva e capace).
Se, invece, il fallimento è stato già chiuso, occorre, da parte dei condomini, rintracciare la sorte dei beni che appartenevano al costruttore fallito. Se tali beni sono stati venduti a terzi (acquirenti dal fallimento o successivi aventi causa), spetterà o costoro votare in assemblea. Se, invece, i beni sono stati restituiti al fallito (rectius, ai suoi eredi), perché il fallimento si è chiuso in attivo (caso improbabile ma pur sempre possibile), occorrerà rintracciare il successore (testamentario o legittimo) del costruttore che, nella ipotesi limite di morte di costui senza altri successibili, è costituito dallo Stato ai sensi dell’art.686 c.c.