Circolare n°8 del 15/06/2022

CIRCOLARE N. 8 del 15 Giugno 2022

Il Commissario Straordinario

Rilevato che con le ordinanze n. 14 del 30 settembre 2020 e n. 30 del 14 luglio 2021 veniva disposta l’erogazione di contributi per la riparazione/ricostruzione indistintamente per tutti gli immobili danneggiati dal sisma del 18/12/2018 ma secondo i criteri di priorità statuiti dall’art. 9 comma 1 del d.l. 32/2019,  determinandosi l’entità del contributo per tutte le tipologie di immobili ad eccezione di quelli di cui all’art .10 comma 2 lettera c del decreto in parola (c.d. “seconde case”) non essendo possibile prevedere, all’atto della emanazione di tali  ordinanze, l’entità dei fondi ancora disponibili dopo avere soddisfatto le istanze afferenti gli immobili appartenenti a categorie prioritarie;

Considerato che, con l’art.6 dell’ordinanza n. 48 del 29 aprile 2022, è stata determinata l’entità del contributo da corrispondere, fino ad esaurimento dei fondi,  per la riparazione/ricostruzione degli immobili e delle unità immobiliari di cui all’art. 10 comma 2 lett. c, e che pertanto con tutta evidenza può procedersi alla liquidazione delle istanze in parola e, a maggior ragione, alla loro istruzione laddove non ancora compiuta, anche nell’ipotesi in cui esse siano state presentate nell’ambito delle sopracitate ordinanze n. 14 e n. 30  e con le priorità temporali derivanti dalla data di presentazione di dette istanze;

Rilevato che in taluni casi gli Uffici Sisma hanno ritenuto di archiviare le pratiche di cui sopra sull’inesatto presupposto della loro inammissibilità ai sensi delle ordinanze n. 14 e n. 30 e che pertanto esse vanno istruite e liquidate alla luce di quanto sopra esposto;

DISPONE

Le istanze di contributo afferenti gli immobili di cui all’art. 10 comma 2 lett. c avanzate nell’ambito delle ordinanze n. 14 e n. 30, anche se archiviate per assunta inammissibilità, vanno istruite e liquidate secondo le priorità determinate dalla data della loro presentazione.

La determinazione del contributo è effettuata giusta quanto previsto dall’art. 6 dell’ordinanza n. 48 del 29 aprile 2022.

L’istante, per tramite del tecnico incaricato, può ricalcolare il contributo comunicandolo via posta elettronica certificata (pec) al Comune di competenza ed utilizzando la “guida per i tecnici” per il calcolo della scheda parametrica già pubblicata a corredo dell’ordinanza n. 47 del 29 aprile 2022; l’Ufficio Sisma di competenza adotterà, nella piattaforma informatica, la modalità operativa già in atto per l’adeguamento al costo parametrico. Si acclude il relativo link di collegamento:

(https://commissariosismaareaetnea.it/provvedimenti/ordinanze-commissariali-7-14-18-23-30-31-adeguamento-del-costo-parametrico-determinazione-del-valore-del-terreno-di-cui-allordinanza-comm-n-18-del-21-12-20-modifica-dei-termini-per-ini/)

La presente circolare verrà notificata agli Uffici Sisma del Comuni interessati, agli ordini professionali ed al coordinamento dei comitati dei terremotati verrà altresì pubblicata sul sito della Struttura Commissariale e sulla piattaforma Facebook.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia