L’articolo 1 c. 692 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 dispone l’erogazione del contributo in oggetto indicato in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo di autonoma sistemazione (CAS), la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata a seguito di provvedimento dell’autorità e che abbia formato oggetto di domanda di contributo per il ripristino.
Il contributo è, altresì, riconosciuto laddove l’immobile debba essere sgomberato per l’esecuzione degli interventi di ripristino.
Dispone la legge che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo sono disciplinati, con propri atti, dal Commissario Straordinario ed i Comuni interessati curano l’istruttoria e concedono ed erogano i contributi.
Le ordinanze commissariali n. 115 del 20 febbraio 2025 e n. 117 del 18 marzo 2025 hanno disciplinato all’art.1 le condizioni per l’accesso al contributo, e, all’art. 4, i casi di cessazione.
Condizione necessaria ed indispensabile per la corresponsione del contributo è, nel primo caso (Ordinanza n. 115/2025) l’avvenuta presentazione di una domanda di contributo, e nel secondo caso (Ordinanza n. 117/2025) l’inizio dei lavori di ripristino: ciò in quanto il contributo in parola è finalizzato alla ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, tanto ch’esso è definito dalla norma come “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” sicché, laddove non si possa o non si intenda ricostruire, nessun contributo può essere erogato mancandone il presupposto.
Seppur ultroneo, ma atteso che in proposito sono state avanzate richieste di chiarimento da parte di taluni uffici comunali, va chiarito che l’archiviazione o il rigetto dell’istanza di contributo per la ricostruzione, rende non più sussistente la domanda di contributo per la ricostruzione e ne fa cessare lo stato di “pendente”; di conseguenza viene a mancare il presupposto per la concessione del contributo per il disagio abitativo nell’ipotesi prevista dal primo periodo del comma 692 recepita con l’Ordinanza n. 115/2025 con conseguente cessazione, a far data dall’adozione del provvedimento di rigetto o archiviazione, del diritto a percepire il contributo.
Ove così non fosse si verificherebbe che il contributo in parola verrebbe corrisposto, sine die, anche nel caso di rigetto della richiesta di rilascio del titolo edilizio da parte degli organi competenti o di istanze prive di qualsiasi supporto, mancanti dei requisiti di ammissibilità o per le quali non venga posta in essere dal richiedente nei tempi previsti l’attività finalizzata al ripristino dell’immobile: un’ipotesi, questa, certamente non accoglibile in quanto comporterebbe per il privato un indebito arricchimento in danno dell’erario.
In tal senso, peraltro, l’art. 1 dell’Ordinanza n. 115/2025 indica come condizione di ammissibilità l’avvenuta presentazione di domanda di contributo per la ricostruzione “con esclusione delle istanze rigettate, dichiarate inammissibili, archiviate ed in casi analoghi”.
In caso di revoca del provvedimento di archiviazione o rigetto il contributo verrà nuovamente corrisposto a far data dal provvedimento in parola, a meno che non sia diversamente disposto nel corpo dello stesso nell’ipotesi di atto adottato in autotutela.
Rimane per tutti, comunque, la possibilità di percepire il contributo non appena iniziati i lavori ai sensi dell’Ordinanza n. 117/2025.
La competenza ad adottare il provvedimento di revoca è del Comune: a questo la legge demanda l’istruttoria, la concessione e l’erogazione del contributo.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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