Come noto la normativa indicata in oggetto prevede, per la ricostruzione pubblica ed ecclesiastica, che gli enti attuatori e i Comuni “provvedono a predisporre ed inviare i progetti al Commissario” (c. 6) il quale, verificatane la congruità “e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7/8/1990 n 241, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo” (c.8); il Commissario, “con apposito atto da emanare ai sensi dell’art. 7 c.2, indica le modalità di attuazione del comma 6 nonché di acquisizione dei pareri e nulla osta degli organi competenti, mediante apposita conferenza dei servizi” (c.8 bis).
Alla luce di quanto sopra ed in considerazione del fatto obiettivo che l’iter per l’approvazione dei progetti si è manifestato complesso e lento, che talora i progetti predisposti dagli enti attuatori e dai Comuni hanno trovato modifiche e integrazioni nel successivo passaggio presso gli Uffici Regionali con la necessità conseguente di procedere alla rielaborazione degli stessi e che, in taluni casi, il costo delle opere è lievitato sensibilmente con ricadute sulla possibilità di ritenerne la congruità, ritengo l’opportunità, così come previsto dalla normativa più sopra indicata ed ai sensi del comma 8 bis del citato art. 13 del d.l. 32/2019, di indicare, così come segue, le modalità di attuazione afferenti la progettazione degli interventi di ricostruzione/riparazione degli edifici pubblici ed ecclesiastici, di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti , di concessione del contributo commissariale.
L’ufficio ritiene che, nel comune interesse, sia opportuno seguire lo schema seguente:
Quanto sopra consentirà, senza fare ricorso alla Conferenza di Servizi se non in casi particolari, di individuare sin dall’inizio l’aspetto generale dell’intervento, evitando così la necessità di procedere alla rielaborazione dei progetti dopo la loro stesura e di valutare se il costo dell’intervento sia compatibile con le risorse a disposizione e, in caso “negativo”, di accantonarlo, consentendo sostanzialmente una notevole riduzione dei tempi ed evitando il verificarsi di divergenze nella fase finale dell’iter istruttorio, nonché eliminando i “tempi morti” di carattere meramente burocratico.
Alla luce della recente normativa in materia dettata dal Dlgs 36/2023 l’Ufficio del Genio Civile verrà reso edotto della convocazione del tavolo tecnico e vi parteciperà ove lo ritenga opportuno dandone conferma alla Struttura.
Le date di convocazione e le modalità di partecipazione (in presenza/a distanza) ai tavoli tecnici ed alla eventuale conferenza dei servizi verranno previamente concordate così come le modalità di trasmissione degli atti che ne consentano la conoscenza da parte degli uffici interessati e dei tecnici incaricati dell’istruttoria nelle varie fasi.
Quanto sopra si basa sull’esigenza che concordemente tutti gli Uffici interessati pongano in essere, secondo il principio di lealtà tra pubbliche amministrazioni, quanto necessario per procedere con assoluta rapidità alla ricostruzione.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Allegati