Circolare n°29 del 20/11/2023

Determinazione del contributo per la riparazione/ricostruzione degli edifici con destinazione diversa da quella di abitazione principale e attività produttiva

Le ordinanze commissariali nn.48 e 71, all’art. 6 c.2, determinano il contributo per i soggetti di cui all’art. 10 c.2 lettera c (sostanzialmente le c.d. “seconde case”), nella misura dell’80% del costo ammissibile indicato nel successivo comma 5.

Sono in proposito emerse difformità di carattere interpretativo in ordine all’entità del contributo da concedersi per le “spese tecniche” ed in particolare se esso sia da determinarsi, nella misura statuita dall’art. 17 c.3 del d.l. 32/2019, sulla base del contributo da erogarsi, pari all’80% del costo ammissibile, ovvero nella misura del 100% del costo in parola così come determinato sulla base della scheda parametrica.

Da un esame della normativa, in particolare delle ordinanze di cui sopra, effettuata in uno ai collaboratori della Struttura, si trae che il contributo da erogarsi per le spese tecniche è da ritenersi pari al 100% del costo ammissibile; lo stesso dicasi per quel che attiene alle altre spese indicate nell’art. 7 delle ordinanze in parola

Il comma 2 dell’articolo 6, infatti, così recita: “ il contributo …è riconosciuto al 80% del costo ammissibile indicato al successivo comma 5” che a sua volta lo determina nel senso che “il contributo massimo ammissibile è pari al minore importo (…) del costo dell’intervento al netto dell’iva e delle spese tecniche e di quanto previsto dall’art. 7”.

È da sottolinearsi, altresì, che all’art. 1 delle ordinanze commissariali, alla voce “ambito di applicazione” la definizione di “contributo” è data come “la somma del costo massimo ammissibile e degli oneri, spese per competenze tecniche, indagini, muri di sostegno e contenimento, smaltimento materiali contenenti amianto, abbattimento barriere architettoniche…” etc. così evidenziando, attraverso la “e”,  la differenziazione tra costo massimo ammissibile, che attiene agli interventi edilizi strettamente attinenti alla riparazione dell’edificio, e le altre spese affrontate per portare a compimento la ricostruzione.

La lettera della norma è, peraltro, confortata dalla “ratio” della stessa, in quanto la quantificazione del contributo per le “seconde case” in maniera difforme ed inferiore rispetto a quello degli altri edifici, finalizzata a consentire compiutamente la ricostruzione con le somme messe a disposizione dal d.l. 32/2019 in un’ottica costituzionalmente orientata, non può incidere sull’entità dei compensi dei professionisti, già inferiore ai minimi tabellari del decreto legislativo n. 50 del 2016, che vengono parametrate sull’entità del costo convenzionale né sulle altre spese obbligatorie di cui al detto art. 7.

Va evidenziato peraltro che il d.l. 32/2019 all’art.17 c.3 stabilisce la misura dei compensi e delle spese tecniche facendo riferimento ai “lavori” senza null’altro aggiungere.

Per i motivi sopra esposti si conferma che il contributo da erogarsi per le competenze tecniche, indagini, muri di sostegno e contenimento, smaltimento materiali contenenti amianto, abbattimento barriere architettoniche, nell’ipotesi più sopra descritta, è pari al 100% del costo ammissibile individuato per l’intervento edilizio sulla base delle ordinanze e della scheda parametrica.

Nel caso in cui siano stati adottati decreti con i quali l’entità complessiva del contributo sia stata quantificata in maniera difforme da quanto previsto dalla presente circolare interpretativa, si procederà, su richiesta di parte avanzata prima dell’erogazione dell’ultimo SAL, alla modifica del decreto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

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