Al fine di fugare i dubbi sollevati dall’utenza degli uffici sisma in ordine alle fatture da presentare nell’ambito delle ordinanze 48 e 71 laddove siano previste percentuali di contributo pari all’80%, è opportuno riportare quanto indicato con chiarezza alle seguenti lettere dell’art. 1 “Ambito di applicazione” delle ordinanze di cui sopra:
s. per «costo massimo ammissibile» si intende il minore tra il costo convenzionale ed il costo dell’intervento;
t. per «contributo» si intende la somma del costo massimo ammissibile e degli oneri, le spese per competenze tecniche, indagini, muri di sostegno e contenimento, smaltimento materiali contenenti amianto, abbattimento barriere architettoniche ed IVA, qualora la stessa IVA rappresenti un costo indetraibile (totalmente o parzialmente), effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario.
Dalle precedenti definizioni scaturisce che per “lavori in accollo”, di cui alla circolare n. 19 che si acclude, devono intendersi tutti i lavori che eccedono il costo massimo ammissibile e per i quali si conferma la non necessarietà della produzione delle relative fatture trattandosi di lavori ai quali la struttura risulta finanziariamente estranea.
Per tutte le spese che rientrano nella definizione di “contributo” è obbligatorio che vengano prodotte le fatture e la documentazione attestante il loro pagamento, per l’erogazione del contributo concesso e successivamente per la dimostrazione del suo utilizzo.
Si sottolinea che l’ammontare del “contributo” ha da intendersi come l’importo sul quale viene applicata la percentuale prevista dalle ordinanze per la determinazione del contributo concesso, sia nella fase istruttoria che in quella di rendicontazione. Da ciò ne consegue che, qualsiasi scostamento in diminuzione del “contributo” registrato nella fase di esecuzione e rendicontazione, farà diminuire l’ammontare del contributo finale concesso.
Pertanto, dato per 100 il contributo massimo erogabile nel caso di seconde case o assimilati, il contributo concesso e da erogarsi sarà pari a 80 ferma restando la necessità che le fatture quietanziate ammontino a 100; laddove esse siano invece di importo minore il contributo concesso ed erogato sarà determinato nell’80% di tale ultimo importo.
Con riferimento all’ordinanza 23, sebbene priva delle definizioni richiamate, l’obbligo di presentazione delle fatture di cui sopra si applica per analogia del meccanismo di calcolo del contributo concesso.
Tale meccanismo di calcolo si applica anche alle istanze presentate con l’ordinanza 14 e 30 per la richiesta di contributo sulle seconde case
Il Commissario Straordinario
Salvatore Scalia
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