La trasmissione delle istanze di contributo e la relativa documentazione, nonché tutte le istanze inerenti e conseguenti, sono trasmesse, a pena di inammissibilità, ai Comuni dotati di piattaforma digitale a mezzo dei sistemi connessi, mentre per gli altri Comuni sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con documenti firmati digitalmente dal tecnico incaricato.
Nei casi in cui trattasi di integrazioni documentali che non includano mappe e disegni tecnici di grandi dimensioni, ovvero maggiori del formato A3, può essere omessa la c.d. copia cartacea di cortesia e/o su supporto informatico. Inoltre, sulla copia cartacea di cortesia non sono necessarie le firme olografe dei progettisti e delle ditte proprietarie.
Laddove all’istanza introduttiva manchi l’allegazione della “copia di cortesia”, ciò non implica che l’istanza abbia da essere considerata inammissibile, proprio perché di copia di cortesia” si tratta. Va da sé che la mancanza della copia cartacea può implicare dei ritardi nell’istruzione dell’istanza che ha da essere fatta presente al tecnico incaricato.
Le indicazioni sopra indicate si applicano a tutte le ordinanze commissariali, incluse le ordinanze 7, 14 e 30, restando comunque validamente accettati tutti i documenti già acquisiti tramite protocollo dagli Uffici Sisma dei Comuni.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Allegati