L’articolo 12 c. 1 lett. B del d.l. 32/2019 prevede che l’entità del contributo richiesto da parte dell’istante per la riparazione/ricostruzione dell’immobile vada effettuato sulla base del prezzario regionale in vigore; la ratio della norma è quella di individuare sulla base di un criterio oggettivo, il prezzario unico regionale per i lavori pubblici appunto, il costo elementare per ciascuna categoria di lavoro.
E’ evidente e incontestato che, laddove le voci di prezzario subiscano variazioni a seguito dell’accertato aumento dei costi, anche il computo metrico estimativo, basato proprio sul prezzario unico regionale, può variare, atteso che tra il momento della presentazione dell’istanza e quello dell’adozione del decreto di concessione, sovente passa un lungo lasso di tempo con il conseguente oggettivo e spesso notevole incremento dei costi né la norma in alcun modo esclude che possano effettuarsi aggiornamenti del computo metrico estimativo sul quale si basa l’entità del contributo richiesto.
Dopo anni nei quali il dipartimento regionale tecnico della Regione Sicilia non aveva previsto alcuna revisione del prezzario, nel 2022 lo stesso è stato aggiornato due volte con incrementi di notevole spessore conseguenti ai vorticosi aumenti delle materie prime verificatisi nel periodo.
Al fine di regolare il presumibile afflusso di modifiche del computo metrico estimativo, che avrebbe potuto comportare un inutile lavoro da parte degli uffici sisma costretti ad istruire pratiche sulla base di computi metrici che sarebbero stati successivamente modificati con la conseguente necessità di rinnovare l’istruzione, è stata adottata l’Ordinanza 51 con la quale si disponeva che entro il termine di 15 gg. per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore dei nuovi prezzari regionali potesse presentarsi richiesta di adeguamento a seguito della quale la pratica sarebbe stata sospesa per un breve lasso di tempo per consentire la rielaborazione del computo metrico: ciò non certo al fine di limitare la possibilità di adeguare il computo al prezzario, non potendosi certo con un’ordinanza modificare il dettato normativo, ma di consentire una più ordinata e accurata elaborazione del nuovo computo evitando il rischio che venissero emessi decreti di concessione del contributo che ne avrebbero determinato l’immodificabilità come da parere dei consulenti legali del 14 febbraio 2022.
Si chiarisce pertanto che, fermo restando il limite massimo del costo parametrico individuato dall’Ufficio Commissariale, può procedersi alla modifica del computo metrico estimativo fino al momento dell’adozione del decreto di concessione del contributo che ne fissa definitivamente l’importo non ulteriormente modificabile come chiarito nel corpo dell’Ordinanza 51 che richiama il parere più sopra cennato.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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