Come in più occasioni chiarito, è assolutamente necessario che le schede istruttorie e le proposte di concessione o diniego dei contributi per la riparazione/ricostruzione degli immobili siano adeguatamente motivate, soprattutto nel caso di divergenza percentualmente significativa tra l’entità del contributo richiesto e quello ritenuto dagli uffici.
L’istanza di concessione di contributo apre, infatti, un procedimento amministrativo che si articola in più fasi e si conclude con il provvedimento di concessione o di diniego del contributo, impugnabile innanzi all’autorità giudiziaria e che quindi ha da essere motivato; anche le precedenti fasi istruttorie, sulle quali il decreto in larga parte si basa ed alle quali ha da fare richiamo, talora “per relationem”, hanno da essere seppur sobriamente motivate in ordine al loro esito, specie ove l’entità del contributo da corrispondersi sia significativamente difforme da quello richiesto e a maggior ragione laddove si tratti di proposta di rigetto
La motivazione ha da essere sempre più completa nella misura in cui la valutazione comporti il rigetto dell’istanza o percentualmente più si discosti da quella offerta dall’istante: da un mero richiamo alla constatazione della coincidenza tra richiesto e concesso, eventualmente con sintetico riferimento al verbale con il quale le parti concordano in ordine alle valutazioni finali , al riferimento a mere correzioni basate su calcoli e computi che non comportano spazi di discrezionalità ( ciò si verifica ad esempio laddove la parte abbia erroneamente calcolato l’iva), ad un a motivazione sempre più completa ed articolata man mano che le divergenze siano più ampie e quindi consentano di prevedere una più ampia probabilità di ricorso
Si tratta di esigenze non solo finalizzate a resistere in giudizio, che deve vedere il decreto fornito di adeguata motivazione perché non venga annullato per carenza della stessa, ma anche a dare trasparenza all’operato dell’Amministrazione.
Come più volte sottolineato, l’intera procedura deve vedere la più ampia collaborazione tra la parte e gli Uffici in sede di istruttoria al fine di giungere ad un esito possibilmente condiviso della pratica, redigendo un verbale della eventuale riunione nella quale si dà atto di ciò in cui si concorda e delle divergenze non superate: le valutazioni ed ancor di più le decisioni degli Uffici non comportano necessariamente l’adesione della parte, che deve essere messa in condizione di esplicitare il proprio dissenso da fare, eventualmente, valere in giudizio atteso che il procedimento non è uno scontro tra la parte e l’ufficio ma un fisiologico confronto.
La prima parte del procedimento attiene all’istruttoria sull’aspetto edilizio/urbanistico ed eventualmente alla sanatoria: a questa porzione la Struttura Commissariale non partecipa in alcun modo, nemmeno a livello di parere, in quanto si tratta di materia di stretta competenza degli Uffici Urbanistici dei Comuni autonomamente impugnabile. Va da sé che è compito degli Uffici Comunali (urbanistica e sisma) accertare e controllare la regolarità della pratica specie per quel che attiene all’aspetto strutturale e antisismico del progetto che non può, come con una certa frequenza verificatosi, artificiosamente evitare l’esame del Genio Civile: la finalità principale della ricostruzione e quella di migliorare la sicurezza degli edifici.
Un secondo momento è quello dell’istruttoria tecnica/amministrativa/economica e della verifica della scheda parametrica per la determinazione del contributo concedibile da parte dell’Ufficio Sisma, sulla scorta delle ordinanze, che ha da procedere autonomamente avendo in questa fase gli uffici del Commissario una mera funzione consultiva e di collaborazione, ove richiesta, ma che non comporta una sorta di sovra ordinazione rispetto ai primi, che adottano autonome decisioni che vanno quindi motivate: è evidente che, per le questioni di carattere generale, la Struttura Commissariale dà indicazioni e prescrizioni al fine di uniformare l’attività dei nove Uffici Comunali.
La terza fase è attribuita dalla norma alla Struttura Commissariale che, a mezzo dei propri tecnici, riesamina sommariamente la pratica al fine di accertare eventuali palesi anomalie od errori e per valutare la congruità del contributo da erogarsi. Anche in questa fase la collaborazione tra l’Ufficio e la parte deve essere ampia e con le modalità indicate in premessa. Laddove la Struttura Commissariale ritenga che l’istruttoria comunale e le sue conclusioni siano affette da palesi errori può, con atto motivato, restituire la pratica all’Ufficio Sisma perché valuti l’opportunità di procedere ad un riesame, fermo restando che le valutazioni dei due uffici rimangono assolutamente autonome e possono mantenersi difformi. All’esito, i tecnici della Struttura Commissariale redigeranno a loro volta la scheda istruttoria tecnica, motivando in merito ad eventuali significative differenze tra le proprie conclusioni, quelle del tecnico di parte e quelle dell’Ufficio Sisma.
In nessun caso e con alcuna modalità gli Uffici del Comune o del Commissario potranno imporre modifiche al progetto od ai computi della parte; sono dovuti ed auspicabili suggerimenti per giungere a soluzioni condivise delle quali va dato atto e che verranno evidenziate nelle schede tecniche e, poi, nel decreto.
Ultima fase è l’adozione del decreto, predisposto dalla Struttura Commissariale e sottoposto al Commissario per la firma, che terrà conto dei risultati delle istruttorie e delle schede tecniche, di eventuali ulteriori chiarimenti e pareri che si ritengano necessari acquisire all’esito dell’attività istruttoria e che comporterà sobria ma sufficiente motivazione delle decisioni adottate.
La presente circolare, che ha da intendersi come cogente, viene emessa al fine di superare errate seppur limitate prassi manifestatesi alla luce dell’esperienza sino ad oggi acquisita e di sottolineare il dovere da parte degli Uffici di motivare le decisioni adottate e di incentivare la collaborazione tra tutti gli attori della ricostruzione.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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