È emerso che in taluni casi, nonostante sia stato adottato il decreto di concessione del contributo per la riparazione/ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, i lavori, a distanza di tempo, non vengono iniziati.
Da taluno si è ritenuto che il termine previsto dalle Ordinanze per l’inizio dei lavori decorra dalla “erogazione dell’anticipo” e così sostanzialmente sine die rimanendo in vita solo il termine di conclusione dei lavori.
Si chiarisce che, alla luce di un’interpretazione sistematica delle Ordinanze e del carattere emergenziale delle stesse, ha da intendersi che il termine per l’inizio dei lavori decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo ovvero dalla erogazione dell’anticipo, se richiesto nei termini previsti per dare inizio ai lavori, ed accompagnata dalla documentazione prevista dalle Ordinanze.
È nella competenza dell’ufficio commissariale valutare l’ammissibilità della richiesta di anticipo e la completezza della documentazione.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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