Circolare n°11 del 26/09/2022

Erogazione delle rate di contributo – Documentazione

E’ emerso che, all’atto dell’erogazione delle rate di contributo, v’è difformità di interpretazione  da parte dei Comuni in ordine alla documentazione a supporto della richiesta avanzata dagli aventi diritto: in particolare da parte di taluni si ritiene che quanto scritto in Ordinanza abbia da intendersi nel senso che la dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori presentata dal direttore dei lavori comporti la necessità di trasmettere anche alcuni dei documenti contabili (libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste, Stato di Avanzamento dei Lavori); da altri si ritiene che ciò non sia previsto dalle ordinanze ad oggi emanate.

Questo Ufficio ritiene che la seconda interpretazione sia quella che discende dalla lettera del testo delle ordinanze e più conforme a criteri di praticità e rapidità nell’erogazione delle rate di contributo che va comunque fatta nell’arco di 10-15 giorni come da tutti i Comuni assicurato, quella quindi allo stato alla quale uniformarsi.

In particolare:

  • Il testo delle ordinanze espressamente prevede, per l’erogazione di tutte le rate di contributo ad esclusione del conto finale, la produzione di documentazione specificatamente indicata, nonché una mera “dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori redatta dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25%, 50% e 75%, dei lavori” stessi senza indicazione di alcuna altra documentazione a supporto della stessa. Al contrario, per l’erogazione della quarta rata a saldo, è prevista la produzione di documentazione assai più articolata nella quale è compreso anche il conto consuntivo e la relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base di computo metrico estimativo redatto ai sensi del D.M 49/2018: proprio la indicazione del D.M. in parola solo in relazione alla rata a saldo, e non per le precedenti, consente di escludere che anche per queste ultime vada prodotta documentazione diversa da quella espressamente indicata proprio nell’ottica della assoluta rapidità di erogazione delle rate di contributo.
  • La tesi, da taluno prospettata, che laddove si richieda la dichiarazione in ordine allo stato di avanzamento dei lavori implicitamente abbia ad intendersi la necessità  che a questo sia allegata la documentazione prevista dal D.M. 49/18, non trova supporto nella lettera delle ordinanze, che si riferisce solo alla dichiarazione del direttore dei lavori, e confligge con quanto sottolineato al precedente punto specie laddove si consideri che nella fattispecie non si opera nel campo dei lavori pubblici.
  • Sul piano della rapidità delle procedure è evidente che, laddove venga richiesta la documentazione di cui al D.M.49/18, questa andrebbe esaminata dall’istruttore e probabilmente verificata in cantiere, eventualmente instaurato contraddittorio con il direttore dei lavori e quant’altro; conseguentemente i tempi di erogazione dei contributi andrebbero a dilatarsi, talora significativamente, con conseguente difficoltà per le imprese nel proseguire i lavori e per i tecnici dei Comuni di procedere nell’ordinaria istruzione delle istanze pervenute, già assai lenta, ed ulteriore carico d’incombenze per i tecnici privati. L’esame della documentazione di cui sopra a conclusione dei lavori potrebbe essere più complesso, ma questo avverrebbe comunque all’esito dell’attestazione dell’agibilità dell’edificio ed al completamento, quindi, dell’opera di ricostruzione.

Va da sé che in tale ultimo momento l’attività degli uffici andrà conformata al criterio della collaborazione, del raggiungimento dello scopo dell’avvenuto ripristino dell’agibilità dell’edificio, del superamento di discrasie che abbiano carattere prevalentemente formale.

  • L’indirizzo della legislazione, anche nell’ambito della ricostruzione ed al fine di semplificare le procedure, attribuisce ai tecnici di parte compiti, anche di certificazione ed attestazione, sempre maggiori: in tale ottica le ordinanze emanate conferiscono ai direttori dei lavori oneri e responsabilità che attengono anche alla veridicità non solo delle dichiarazioni in ordine al raggiungimento delle quote di lavori a fronte dei quali vengono erogate le rate di contributo, ma anche ad altre quali, ad esempio, quelle afferenti i materiali inviati in discarica. Va da sé che è da ritenersi che il direttore dei lavori, al fine di rilasciare la dichiarazione e comunque nell’ordinato svolgersi della propria attività, abbia redatto i documenti inerenti allo stato di avanzamento dei lavori, ma ciò non vuol dire, perché non previsto, che questo vada prodotto, esaminato ed approvato, anche nelle fasi precedenti alla avvenuta conclusione dei lavori, dai tecnici dei Comuni.
  • La collaborazione con i direttori dei lavori ha da essere massima da parte di tutti gli Uffici e finalizzata al superamento in tutte le fasi del procedimento, ivi compresa quella dell’erogazione delle rate di contributo, di eventuali problematicità nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi della ricostruzione; a tal fine sarà opportuno un confronto tra gli Uffici ed i direttori dei lavori, prima della presentazione della documentazione prevista (conto finale dei lavori) per l’erogazione della quarta rata di contributo.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

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