Il Commissario Straordinario del Governo
evidenziato che occorre fornire interpretazione autentica, seppur in larga parte ultronea, in ordine al concetto di superficie da considerarsi ai fini della quantificazione del contributo spettante per l’immobile da riparare, ricostruire o delocalizzare;
sottolineato che le ordinanze n.7, n.14, n.18, n.30 e n.31 in materia di ricostruzione e delocalizzazione offrono le seguenti definizioni:
considerato che alla luce delle definizioni come più sopra riportate si trae con assoluta evidenza che la ratio della norma e la stessa lettera prevedono la corresponsione di contributi solo per gli immobili danneggiati intesi come edifici e comunque per superfici coperte, non essendo certamente ipotizzabile che superfici scoperte quali orti, giardini e cortili possano avere subito danno alcuno dal sisma per il quale occorra procedere ad attività di riparazione o ricostruzione che prevede, per espressa disposizione legislativa e come condizione per l’ammissibilità del contributo, il rafforzamento, miglioramento o adeguamento sismico di quanto danneggiato;
Il computo delle superfici scoperte ai fini della quantificazione del contributo comporterebbe, ove non si accedesse a quanto sopra evidenziato, ad una parificazione sostanziale tra queste e le superfici edificate con l’erogazione di somme per importi assolutamente non in linea con il danno effettivamente verificatosi, specie laddove si consideri che i costi parametrici indicati nelle ordinanze sono stati individuati sulla base del costo della riparazione/ricostruzione di edifici, e quindi, in buona sostanza, una locupletazione ingiustificata per il beneficiario del contributo.
E’ ancora da considerare come in tutte le ordinanze le esemplificazioni afferenti le pertinenze e le superfici da computare nella quantificazione del contributo attengono a superfici edificate e addirittura, come nelle ordinanze 30 e 31, sono esplicitamente esclusi gli spazi di manovra ed i parcheggi ed ancora che all’art. 2 comma 2 dell’ordinanza 18 è esplicitamente indicato che “il contributo massimo concedibile è determinato sulla base del costo convenzionale dell’intervento di ricostruzione dell’edificio da delocalizzare”, con esplicito riferimento, quindi, al concetto di ricostruzione e di edificio.
Alla luce di quanto sopra esposto può pertanto dettarsi in merito il seguente chiarimento di carattere interpretativo:
“Le superfici scoperte di edifici danneggiati dal sisma quali orti, giardini e cortili, (ad eccezione di balconi, terrazzi, lastrici solari, portici), non rientrano nelle superfici complessive delle quali tenere conto nella individuazione del contributo da erogarsi, ben potendosi, però, procedere alla loro riparazione/demolizione inserendo le stesse nel computo metrico estimativo sulla base del danno concretamente subito e provato”.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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