Circolare n°39 del 23/04/2025

Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (artt.2 e 3 ord 115 e 117) Destinatario del contributo in caso di decesso del beneficiario-Disponibilità di altro immobile.

Il contributo per il disagio abitativo (DAR) è  concesso in favore del nucleo familiare che ha visto il danneggiamento dell’immobile che costituiva abitazione principale, abituale e continuativa giusto quanto previsto dall’art. 1 delle ordinanze 115 e 117 ed è quantificato eminentemente sul numero dei suoi componenti; l’art. 2 prevede i casi di aumento e di riduzione specificando, ai commi 4, 5 e 6, quali siano le conseguenze delle modifiche della sua composizione, in particolare prevedendone l’aumento in caso di nuove nascite, la diminuzione in caso di decesso o trasferimento di uno dei componenti, la neutralità in caso di inserimento di nuovi componenti rispetto al nucleo familiare così come composto al 26/12/2018.

Si è già chiarito sul punto (prot. 1531 del 11/4/2025 pubblicata anche sul sito) che il termine “trasferimento” va inteso come “fuoruscita dall’originario nucleo familiare”.

In buona sostanza il contributo è riferibile al nucleo familiare che risiedeva nell’immobile danneggiato e pertanto uno ed uno solo è il contributo che può concedersi per ciascun immobile.

In caso di decesso del beneficiario del contributo, pertanto, l’erogazione andrà effettuata in favore  di altro soggetto che faceva parte del nucleo familiare al 26/12/2018 e all’atto del decesso; ovviamente l’entità del contributo verrà ridotto conseguentemente all’avvenuta diminuzione dei componenti del nucleo.

Laddove si verifichi che taluno dei componenti del nucleo familiare abbia o entri nella disponibilità di altra abitazione libera ed agibile a distanza sino a 30 km dal luogo ove è ubicata l’abitazione danneggiata, va applicato l’art. 3 c. 1 lett.e che esclude l’erogazione di qualsiasi contributo; ciò vale anche laddove l’abitazione in parola veda la comproprietà di più componenti il nucleo familiare o di terzi, a meno che questi ultimi manifestino espressamente il proprio diniego all’uso dell’immobile, che quindi diviene “indisponibile e conseguentemente non può essere occupato da alcuno dei componenti del nucleo familiare così come composto al 26/12/2018.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

 

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