Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (DAR) per soggetti già percettori del Contributo per l’Autonoma sistemazione (CAS)

Ordinanza n°115 del 20 febbraio 2025

20 Febbraio 2025

Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (DAR) per soggetti già percettori del Contributo per l’Autonoma sistemazione (CAS) (articolo 1 comma 692 primo periodo della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

 Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2025,

Visto l’articolo 1 comma 691 della legge 30 dicembre 2024, n. 207  che dispone che “a decorrere dalla scadenza  dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, dichiarato in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, prorogato da ultimo dall’articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  n. 566  del 28 dicembre 2018”;

Visto inoltre l’articolo 1 comma 692 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che così dispone: “A decorrere dalla cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui al comma 691 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2025, un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia  formato oggetto di domanda di contributo  per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata nel primo periodo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa,  deve essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 26 dicembre 2018, per l’esecuzione  di  interventi  per  il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell’evento sismico di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al presente comma sono  disciplinati, con propri atti, dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui  all’articolo  6 del  decreto-legge 18 aprile 2019,  n. 32, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell’abitazione, determinate con le ordinanze di cui al quarto periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. I comuni interessati curano l’istruttoria e concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi per l’edilizia residenziale pubblica decurtato del 30  per cento. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di  1,7 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce limite di spesa. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 32 del 2019;

Visti i contenuti della direttiva per la concessione del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS) del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  n. 566  del 28 dicembre 2018, nonché i provvedimenti adottati in materia da altri uffici commissariali;

Ritenuta pertanto la necessità di:

  • disciplinare i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
  • determinare la decorrenza e la cessazione delle nuove misure di assistenza per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e degli adempimenti connessi per ottenerne il riconoscimento;
  • evitare soluzioni di continuità con l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione;
  • introdurre condizioni coerenti con la cessazione della misura di assistenza abitativa connessa all’emergenza e l’istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
  • introdurre un trattamento diverso per situazioni soggettive diverse;

Preso atto che a far capo dal verificarsi dell’evento sismico sono state garantite le misure di assistenza per sopperire alle immediate esigenze abitative delle popolazioni private degli alloggi resi inagibili dal sisma e che le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 692 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono finalizzate a riorientare tali misure, indirizzandole ad alleviare il disagio abitativo connesso alla ricostruzione in corso, per raggiungere quanto prima il ripristino della normalità abitativa;

Considerato che occorre prevedere termini di durata della corresponsione del contributo che inducano ad una esecuzione dei lavori di ripristino degli immobili il più rapido possibile e ad una normalizzazione della situazione abitativa;

Ritenuto opportuno riservare all’adozione di eventuali successivi provvedimenti l’adeguamento della disciplina del contributo in ragione del progressivo avanzamento delle attività di ricostruzione e del monitoraggio della spesa, che ha da rientrare nei limiti della normativa sopra indicata che prevede, nell’ultimo periodo del comma 692 che “…ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce limite di spesa” prescrivendo che “ le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 8 del citato d.l. 32/2019”;

Considerato che l’odierna normativa comporta un potenziale ampliamento della platea degli aventi diritto al nuovo contributo rispetto a quella che percepiva il Contributo per l’Autonoma Sistemazione e che il finanziamento di cui sopra è circa pari all’entità delle somme erogate per il CAS ma che occorrerà provvedere all’erogazione del contributo per il disagio abitativo ad un numero più elevato di nuclei familiari alla luce di quanto previsto dal secondo periodo del comma 692 dell’art. 1 delle legge 207/2024 in relazione al quale si provvederà con separata e successiva ordinanza anche all’esito di confronto e direttive con il Dipartimento Casa Italia e con gli altri Uffici Commissariali;

Rilevato altresì che occorre meglio individuare quali siano le cause del disagio abitativo conseguente all’attuale stato di inagibilità degli immobili già destinati ad abitazione principale ed in particolare prevedendo un contributo aggiuntivo in favore di coloro che hanno trovato sistemazione in immobili condotti in locazione atteso che tale situazione è sicuramente deteriore rispetto a quella di coloro che non sono soggetti al pagamento di canone alcuno e ne accresce il disagio concretamente monetizzabile;

Considerata l’opportunità di prevedere un tetto massimo per il contributo in parola anche in considerazione della necessità di non superare il limite del finanziamento previsto;

Sentiti i Sindaci dei Comuni danneggiati dal sisma ed i referenti comunali per il CAS nonché i rappresentanti dei Comitati dei terremotati;

Dato atto della avvenuta trasmissione della bozza della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e ai Comuni interessati dell’area terremotata per la formulazione di eventuali osservazioni,

  D I S P O N E

Articolo 1
Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione

  1. Dal 1° gennaio 2025 ai nuclei familiari già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), la cui abitazione principale, abituale e continuativa intesa ai sensi dell’art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo  6 del  decreto-legge 18 aprile 2019,  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con esito di scheda AEDES B-C-E e sia tuttora inagibile ed abbia  formato oggetto, nei termini previsti dalle ordinanze commissariali, di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione, con esclusione delle istanze rigettate, dichiarate inammissibili, archiviate ed in casi analoghi, è riconosciuto un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione”.
  2. Il contributo è stabilito rispettivamente in:
  3. euro 400,00 mensili per i nuclei familiari composti da una sola unità;
  4. euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due unità;
  5. euro 700,00 mensili per i nuclei familiari composti da tre o quattro unità;
  6. euro 800,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità;
  7. I Comuni interessati curano l’istruttoria e concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla presente Ordinanza e da eventuali ulteriori atti commissariali.
  8. Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non è riconosciuto ai soggetti e/o ai nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali non sia stato assegnato un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica.
  9. Il contributo è escluso per i nuclei familiari per i quali taluno dei componenti abbia fruito del contributo di cui all’art. 6 OCDPC 566/2018 (c.d. 25.000 euro).
  10. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, come disciplinate all’articolo 3 della presente ordinanza e comunque non oltre il mese successivo alla data di cui al successivo articolo 4 comma 1. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
  11. L’istanza di cui ai successivi articoli deve essere trasmessa entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza; in caso di ritardo, il contributo decorrerà dal mese in cui è stata presentata l’istanza.

 

Articolo 2
Casi di aumento e di riduzione del contributo

  1. Qualora del nucleo familiare, così come composto al 26/12/2018, facciano parte persone di età superiore a 65 anni, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
  2. Qualora facciano parte del nucleo familiare persone portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
  3. L’aumento di cui ai due precedenti commi non è cumulabile in relazione al medesimo soggetto.
  4. Ai fini del calcolo del contributo, si tiene conto della eventuale nascita di un nuovo componente all’interno del nucleo familiare già residente nell’immobile all’atto del sisma.
  5. Il contributo è ridotto in caso di decesso o di trasferimento di uno dei componenti.
  6. Non si tiene conto dell’inserimento nel nucleo familiare, anche in caso di matrimonio, di ulteriori componenti al di fuori di quelli presenti all’atto del sisma.
  7. Ove il contributo debba essere concesso o modificato per periodi inferiori al mese, il nuovo importo decorre dal mese successivo senza tenere conto delle frazioni di mese.
  8. Le variazioni nella composizione del nucleo familiare che influiscano sulla determinazione del contributo vanno comunicate dal percettore al Comune entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
  9. Laddove l’alloggio sostitutivo di quello danneggiato sia stato preso in locazione, è concesso un contributo aggiuntivo pari al 50% del canone di locazione, desumibile dal contratto registrato e nella misura massima di euro 200,00 mensili.
  10. Il limite massimo del contributo erogabile, anche in presenza degli aumenti previsti dai precedenti commi, è di euro 1.000,00.

 

Articolo 3
Condizioni per l’erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (DAR)

  1. Per l’ottenimento del contributo di cui al presente articolo, il rappresentante del nucleo familiare interessato, o un suo delegato, trasmette esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Comune ove è ubicato l’immobile e, per conoscenza, al Commissario straordinario (comm.sisma2018ct@pec.governo.it), l’istanza di contributo redatta secondo il modello qui allegato, riguardante tutti i componenti del nucleo in cui, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attesta, specificando l’indirizzo del nuovo domicilio ed a quale titolo se ne disponga nonché di:
    1. avere usufruito fino al 31 dicembre 2024 del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS)  e di aver provveduto nei termini ad avanzare istanza per l‘ottenimento del contributo per la riparazione/ricostruzione/delocalizzazione giusto quanto previsto dalle Ordinanze commissariali;
    2. essere destinatari di provvedimenti di sgombero per l’esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione di immobili, classificati con esito di scheda AeDES B-C-E, danneggiati dagli eventi sismici in rassegna e tuttora inagibili;
    3. che l’immobile costituiva abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare ai sensi dell’art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
    4. che l’immobile all’atto dell’evento sismico, non era collabente;
    5. che nessuno dei componenti del nucleo familiare aveva al 26 dicembre 2018, e che non ne abbia tuttora, la disponibilità a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (uso, usufrutto etc.) di altra abitazione libera ed agibile a distanze sino a 30 km da dove è ubicata l’abitazione principale sgomberata a seguito del sisma.
    6. non aver fatto rientro nell’abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
    7. non trovarsi nella condizione di poter far rientro nell’abitazione e/o di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
  2. Il Comune provvede ad accertare, dagli atti in proprio possesso, la sussistenza della residenza anagrafica nonché della composizione del nucleo familiare alla data del sisma ed a quella della presentazione dell’istanza.

 

Articolo 4
Cessazione dell’erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (DAR)

  1. Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione è riconosciuto fino alla data del provvedimento di revoca della inagibilità dell’immobile e comunque non oltre il mese successivo alla data fissata per la fine dei lavori nel decreto commissariale di concessione del contributo per la ricostruzione.
  2. Nel caso di contributo concesso ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 18 del 21 dicembre 2020 e successive mm. e ii. per l’acquisto di immobile sostitutivo, il contributo per il disagio abitativo cessa con lo spirare del termine concesso nel decreto per l’acquisto. Non si tiene conto della eventuale concessione di proroghe.
  3. Il contributo cessa comunque al 31 dicembre 2025, salvo proroga della normativa in materia.

 

Articolo 5
Definizioni

  1. Abitazione principale, abituale e continuativa: ai sensi dell’art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed alle ordinanze adottate dal Commissario straordinario per la ricostruzione: residenza anagrafica, abituale e priva di significative soluzioni di continuità.
  2. Nucleo familiare: quello i cui componenti alla data dell’evento calamitoso dimoravano abitualmente e continuativamente nell’immobile sgomberato come attestato dalle risultanze anagrafiche e tenendo conto delle nuove nascite successive al 25/12/2018, nonché di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell’art. 2.
  3. Edificio collabente: immobile, o sua parte, non abitabile né agibile e inutilizzabile già all’atto del sisma a causa del degrado strutturale o impiantistico, anche se non iscritto come tale al catasto.

Articolo 6
Istruttoria, concessione ed erogazione del contributo

  1. I Comuni interessati, giusto quanto previsto dall’art. 1 c. 692 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, curano l’istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Commissario straordinario con la presente Ordinanza e con eventuali circolari e direttive successivamente emanate e rese pubbliche.
  2. L’Ufficio Commissariale trasferisce ai Comuni, in anticipazione, per il primo semestre 2025, risorse finanziarie pari a sei mensilità del contributo erogato da ciascun Comune con la rata del dicembre 2024 a titolo di CAS.
  3. I Comuni provvedono ad erogare agli aventi diritto il contributo per il disagio abitativo entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. Il mese di dicembre verrà erogato entro il 10 del medesimo mese.
  4. Mensilmente i comuni provvederanno a trasmettere all’ufficio del Commissario l’elenco dei percettori con l’indicazione dell’entità del contributo pagato per ciascuno di essi.
  5. Entro il giorno 10 del mese di luglio i Comuni provvedono a produrre rendiconto delle somme erogate ed all’esito il Commissario provvederà a trasferire le ulteriori somme atte a consentire il pagamento dei contributi fino al mese di dicembre.
  6. Entro il 15 del mese di dicembre i Comuni provvedono a produrre ulteriore rendiconto in ordine alle somme erogate nel secondo semestre.
  7. Atteso che la gestione commissariale cesserà al 31/12/2025 i Comuni, entro il 20/12/2025, provvederanno a riversare nella contabilità commissariale le somme ricevute in eccesso.

Articolo 7
Controlli

  1. Trimestralmente, ciascun Comune attesta di aver effettuato i controlli a campione in ordine alla veridicità della domanda di contributo presentata ed accolta, nella misura minima del 30%. L’Ufficio commissariale si riserva di effettuare a sua volta controlli in ordine alle pratiche per le quali è stato corrisposto il contributo.

 

Articolo 8
Modifiche, integrazioni, limiti di spesa

  1. La presente Ordinanza potrà in ogni caso essere modificata o integrata laddove il finanziamento concesso si prospetti come incongruente rispetto all’entità dei contributi da corrispondersi.
  2. I contributi verranno erogati in misura non superiore al limite di spesa di euro 1.700.000,00 così come previsto dalla legge.

 

Articolo 9
Entrata in vigore ed efficacia

  1. La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta Ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, al coordinamento dei Comitati dei terremotati, e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati