Nuova normativa in ordine alle modalità di quantificazione e concessione del contributo. Competenza istruttoria dei Comuni di Acireale e Zafferana Etnea e della Struttura Commissariale per talune pratiche relative ad abitazione principale o dotate di titolo edilizio

Ordinanza n°112 del 19 febbraio 2025

19 Febbraio 2025

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2025,

Sottolineato che l’art. 12 del d.l. 32/2019, nel dettare la procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi afferenti la ricostruzione privata, demanda ai Comuni l’istruttoria per quel che attiene al rilascio del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.

Considerato che con le ordinanze sino ad oggi adottate, si è disposto che il Comune acquisisce la CILA/SCIA o rilascia il permesso di costruire, determina il costo delle opere, verifica, sulla base degli atti, il diritto al contributo, richiede il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art.11 della legge 16 gennaio 2003 e trasmette al Commissario straordinario la determina con la proposta di concessione del contributo che quantifica il costo dell’intervento unitamente alla documentazione allegata. Il Commissario, ricevuti gli atti di cui sopra, si determina in ordine alla concessione del contributo e alla sua entità ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza, informandone il Comune ed il richiedente. In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario trasferisce le relative somme al Comune.

Rilevato che in taluni dei Comuni del cratere, ed in particolare nei Comuni di Acireale e Zafferana Etnea, sono ancora in corso di istruttoria numerose istanze, anche afferenti “abitazioni principali” avanzate da tempo, anche  per le difficoltà denunciate dagli Uffici Sisma conseguenti da un canto ad un diffuso fenomeno di mancanza di conformità al titolo edilizio di immobili interessati alla ricostruzione e dall’altro alla asserita carenza di personale formato in servizio presso i detti enti conseguente anche al suo frequente turn over per dimissioni;

Ritenuta la necessità di velocizzare l’evasione delle pratiche quantomeno per quel che attiene alle istanze per la riparazione delle abitazioni principali laddove l’istante percepisca o possa percepire contributo CAS o per il disagio abitativo, nonché per quelle avanzate da tempo più remoto alla luce di elenco trasmesso dai Comuni giusta richiesta di questo ufficio dotate di titolo edilizio e documentazione tecnico-amministrativa completa, che facciano richiesta di urgente trattazione e per le quali il Commissario ritenga l’urgenza e la facile spedibilità, attribuendo all’Ufficio Commissariale la competenza in ordine alla quantificazione del contributo spettante così da consentire agli Uffici Comunali di attendere con maggiore sollecitudine all’esame dell’aspetto amministrativo e urbanistico-edilizio;

Sottolineato che precedente ordinanza n. 106 del 23 ottobre 2024, di oggetto analogo e più limitato, non ha visto che un afflusso limitatissimo di pratiche, ad ulteriore dimostrazione della estrema lentezza con la quale queste vengono evase sul piano dell’aspetto urbanistico edilizio;

Sentiti i collaboratori della Struttura Commissariale e di Invitalia e valutato il carico di lavoro in essere che consente, quantomeno per un breve periodo, di quantificare direttamente il contributo e successivamente di procedere alla predisposizione del decreto di concessione del contributo verificatane la congruità;

Ritenuta, pertanto, l’opportunità di attribuire alla Struttura Commissariale/Invitalia la competenza in ordine alla quantificazione del contributo limitatamente alle istanze afferenti alle “abitazioni principali” per le quali è avanzata istanza per l’ottenimento del contributo per il disagio abitativo nonché a quelle, specie se presentate in più antica data, dotate di titolo edilizio e di documentazione tecnico-amministrativa completa e per le quali dal Commissario straordinario è riconosciuta, su motivata  richiesta,  l’urgenza della definizione;

Dato atto dell’avvenuta trasmissione della bozza della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e ai Comuni interessati dell’area terremotata per la formulazione di eventuali osservazioni,

D I S P O N E

Articolo 1
Ambito di applicazione

  1. La presente ordinanza si applica alle istanze di concessione di contributo per la ricostruzione/riparazione degli immobili siti nei comuni di Acireale e Zafferana Etnea danneggiati dal sisma del 26 dicembre 2018 per le quali è presentata istanza per la concessione del contributo per il disagio abitativo, e che ha da intendersi come ulteriore rispetto a quello di cui all’ordinanza 106 del 23 ottobre 2024, nonché  alle ulteriori istanze, anche non afferenti ad “abitazioni principali” che, perché dotate di titolo edilizio e di documentazione tecnico-amministrativa completa, e quindi di pronta evasione  e l’esame delle quali attiene solo all’aspetto amministrativo, formeranno oggetto di espressa indicazione commissariale.

Articolo 2
Concessione e determinazione del contributo

  1. Limitatamente alle istanze di cui al precedente articolo l’istruttoria delle pratiche è svolta dal Comune in cui ricade l’immobile danneggiato ed è finalizzata ad accertare la completezza della documentazione richiesta ai sensi delle ordinanze commissariali la rispondenza delle opere previste dagli elaborati progettuali, la regolarità urbanistica, la sussistenza dei titoli che legittimano la richiesta di contributo, la verifica o adozione del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato, la superficie legittima; acquisita la CILA/SCIA o rilasciato il permesso di costruire ed ottenuti, ove previsti, i pareri positivi degli altri Enti territoriali di competenza (Genio Civile, Soprintendenza BB.CC.AA., Parco dell’Etna, etc.), trasmette gli atti al Commissario straordinario.
  2. La Struttura Commissariale, anche a mezzo di Invitalia, ricevuti gli atti di cui al precedente comma, verifica il diritto al contributo, quantifica il costo delle opere giusto quanto previsto dalle ordinanze commissariali, si determina in ordine alla concessione dello stesso e alla sua entità ovvero al rigetto, totale o parziale dell’istanza, richiede il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2023 n.3; viene quindi dall’Ufficio Commissariale adottato il decreto di concessione del contributo e trasferite le relative somme al Comune. Si applicano per il resto tutte le norme di cui alle Ordinanze commissariali in materia.

Articolo 3
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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