Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018, Dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio die Ministri del 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31/12/2024;
Visto l’art.14 bis della legge 14/06/2019 n. 55 così come modificato dall’art.9 vicies bis della legge 12/12/2019 n.156 con il quale si prevede che, tenuto conto degli eventi sismici, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018, verificatisi nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania, questi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di spesa previsti dal comma 1 dell’articolo citato, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021 statuendo altresì che i predetti comuni possano, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo in deroga alla normativa indicata nell’articolo in parola;
Vista la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 con la quale i termini di cui all’art. 6 comma 2 – 1° e 2° periodo – del D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito nella legge n. 55/2019 sono stati prorogati fino al 31/12/2024 ivi incluse le previsioni di cui all’art. 14 bis;
Viste le ordinanze n.1 del 26/11/2019 e n.2 del 07/01/2020 con le quali questo Commissario autorizzava i Comuni danneggiati dal sisma ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 31/12/2021 ulteriori unità di personale, nelle quali veniva indicato il numero ed il profilo professionale, e ad incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;
Rilevato che con successivi provvedimenti è stata aggiornata e modificata la composizione del personale da assumersi presso i comuni del cratere nonché l’entità dei finanziamenti a ciascuno di essi attributi anche alla luce degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL del 22/11/2022 per il comparto delle funzioni locali;
Rilevato che con il disegno di legge di bilancio 2025 viene prevista la proroga fino al 31/12/2025 dei termini di cui all’art. 6 comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019, ivi comprese le previsioni di cui agli artt. 14 bis e 18;
Considerato che è prevedibile che la legge di bilancio 2025 venga approvata ed entri in vigore in data incompatibile con la tempestiva adozione e pubblicazione di ordinanza che autorizzi l’assunzione o il mantenimento in servizio senza alcuna soluzione di continuità del personale già assunto dai Comuni, cosa quest’ultima ritenuta essenziale ad evitare che pratiche già in fase di conclusione dell’istruttoria vedano bloccato il relativo iter nonché difficoltà di natura amministrativa conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro in essere;
Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere sin d’ora all’adozione di ordinanza che consenta la prosecuzione dei rapporti già instaurati fino al 31/03/2025 ai sensi dell’art.14 bis del d.l. 32/2019 subordinandone l’efficacia all’entrata in vigore della legge che preveda la proroga dei termini della norma in parola e ferma restando l’adozione di successiva ordinanza che consenta la prosecuzione dei rapporti di lavoro fino al 31/12/2025 nonché la rimodulazione del numero del personale assegnato a ciascun comune e la distribuzione delle relative risorse finanziarie;
Considerato che nei provvedimenti più sopra citati venivano indicati i limiti delle risorse umane da impiegare nonché l’entità della spesa entro la quale ciascun Comune poteva procedere alle assunzioni e incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;
Rilevato che la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e ai Comuni interessati dell’area terremotata per la formulazione di eventuali osservazioni;
DISPONE
Art. 1
Le previsioni di cui alle ordinanze di questa Struttura commissariale n.1 del 26/11/2019 e n.2 del 07/01/2020 così come successivamente modificate sono prorogate fino al 31/03/2025 con le modalità e nei termini sotto indicati subordinatamente all’adozione di norma che proroghi i termini di cui all’art. 14 bis del d.l. 32/2019 all’anno 2025:
COMUNE n. personale Limiti delle risorse finanziarie assegnate fino al 31/03/2025
Art. 2
La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e ai Comuni interessati dell’area terremotata ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia