Circolare n°32 del 2/05/2024

Riparazione dei muri di sostegno e di contenimento di proprietà privata aggettanti su strade ed aree pubbliche

Questo Ufficio ha disciplinato le modalità di corresponsione dei contributi da erogare per la riparazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche, ivi compresi i muri di sostegno e di contenimento prospicienti su strade ed aree pubbliche danneggiati dal sisma, nell’ipotesi in cui la relativa spesa fosse di competenza di Ente Pubblico; con Ordinanze commissariali n. 82 del 16/11/2023 e n. 91 del 12/3/2024 si è disciplinata la materia laddove la riparazione fosse, invece, a carico del privato.

Non è ancora pervenuta, però, ad oggi, alcuna istanza di contributo da parte dei privati.

Enti proprietari di strade e aree pubbliche hanno, tuttavia, segnalato che i muri dei privati danneggiati o crollati non sono stati riparati e hanno richiesto informalmente se fosse in loro potere provvedere, in uno alla riparazione dei muri di propria competenza, alla riparazione di quelli dei privati, previa acquisizione di apposita delega.

È da considerarsi che, fermo restando l’obbligo del privato di provvedere alla riparazione del muro di sostegno e di contenimento, se di propria competenza, ad evitare rischi per l’incolumità pubblica e intralcio per la circolazione, appare opportuno consentire che la relativa attività possa essere posta in essere dall’Ente Pubblico  previa acquisizione di delega, procedendosi così da parte dell’Ente in unico contesto con le attività da condurre per la riparazione dei muri per i quali la spesa è di propria competenza e con le modalità previste dalla normativa per l’esecuzione dei lavori pubblici

Ha da rilevarsi, infatti, che, alla luce della mancata presentazione di istanze tese ad ottenere il contributo per la riparazione dei muri privati e della mancata autonoma  esecuzione da parte dei proprietari della rimessa in pristino, probabilmente per il complesso iter da seguire per la riparazione di manufatti di pochi metri se riferiti ai singoli proprietari dei terreni, laddove non si provvedesse in unico contesto alla riparazione di tutti i muri, pubblici e privati, la situazione di disagio, e talora di pericolo, avrebbe a protrarsi anche in considerazione del lunghissimo iter necessario per procedere alla ricostruzione da parte dell’Ente proprietario dell’area pubblica a seguito di diffida non ottemperata da parte del privato.

Va, altresì, considerato che la riparazione di tutti i muri aggettanti sull’area pubblica, specie se eseguita in unico contesto e senza differenza tra quelli di proprietà pubblica e privata, comporta una velocizzazione dei lavori con il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture come previsto dall’art 13 c.2  del d.l. 32/2019 ed un notevole risparmio di spesa specie per quel che attiene ai compensi che dovrebbero essere erogati da ciascun privato, usufruendo del contributo commissariale, per la predisposizione del progetto, lo studio geologico ed i relativi adempimenti burocratici, nonché per la stessa esecuzione dei lavori che vedrebbero la installazione di innumeri cantieri non coordinati tra loro e con relative ulteriori spese.

Il costo dei lavori di ripristino, peraltro, è quantificato in ambedue i casi sulla base del prezzario regionale così come previsto dall’art. 12 c. 1 lett. b del d.l. 32/2019 e comporta, peraltro, un ulteriore risparmio in quanto l’Ente Pubblico, per l’affidamento dei lavori, fruisce degli eventuali ribassi d’asta così come previsto dalla normativa.

Può, pertanto, ritenersi che l’Ente Pubblico proprietario dell’area sulla quale hanno da eseguirsi opere di riparazione, ripristino, consolidamento di muri anche da parte dei privati possa provvedere direttamente, previa acquisizione della relativa delega, all’esecuzione dei lavori con contributo commissariale che va quantificato con le modalità previste per la ricostruzione pubblica ex art. 13 del d.l. 32/2019.

Va da se che, comunque, da parte degli Enti Pubblici va eseguito un censimento dei muri di proprietà privata danneggiati dal sisma e prospicienti su area pubblica, procedendo all’adozione dei successivi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, laddove i lavori non potessero essere eseguiti con le modalità sopra descritte.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

Allegati