Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato fino al 31/12/2024;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
Rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
Considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;
Sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili nei tempi più rapidi possibili;
Considerato che da un esame delle pratiche pendenti in istruttoria presso i Comuni si trae che numerose sono quelle per le quali, a distanza di tempo dalla loro presentazione, non è stato dato alcun esito anche a seguito dei notevoli ritardi da parte dei tecnici di fiducia degli istanti nell’ottemperare alle richieste di integrazione documentale o istruttoria avanzate dai Comuni nonché nella trasmissione degli atti agli Uffici Regionali competenti;
Sottolineato che quanto sopra comporta, da un canto, una solo formale pendenza dell’istruttoria delle pratiche presso gli Uffici Comunali, e dall’altro, l’impossibilità di utilizzare le somme stanziate a fronte di istanze non sempre accoglibili e comunque per le quali le parti non provvedono ad ottemperare alle richieste con la dovuta sollecitudine;
Considerato che occorre, pertanto, rendere disponibili le somme accantonate attribuendole ad altre istanze, anche successive;
Rilevato che con l’ordinanza n.59 del 19 settembre 2022 così si disponeva: “Ritenuta, pertanto, l’opportunità di disporre che i Comuni comunichino a questo Ufficio i dati delle pratiche per le quali la sanatoria non è stata concessa entro i termini previsti dalle ordinanze o comunque nei tempi eventualmente prorogati dagli Uffici competenti, nonché quelli afferenti a pratiche per le quali i tecnici di parte non abbiano nei termini ottemperato alle richieste di integrazione documentale o probatoria senza giustificato motivo e nonostante sollecito formale da parte degli Uffici ovvero non abbiano trasmesso tempestivamente agli Uffici Regionali i progetti per l’adozione da parte del Commissario di provvedimento di accantonamento della pratica e di svincolo della somma richiesta in sede di presentazione dell’istanza”;
Rilevato che non sempre i Comuni hanno con regolarità provveduto ad ottemperare a quanto disposto con l’ordinanza più sopra citata sicché in più casi si è verificato che non si è proceduto all’accantonamento nonostante ne ricorressero le condizioni e che pertanto appare opportuno assumere in capo all’Ufficio Commissariale la competenza in ordine all’iter afferente la fase propedeutica al provvedimento di accantonamento e a quelle successive;
Sottolineato che il d.l. 32/2019 all’articolo 12 comma 7 prevede la sospensione del procedimento per la concessione dei contributi nelle more dell’esame delle istanze di sanatoria senza indicarne il termine finale ma che i Comuni frequentemente non provvedono nei termini previsti dalla legge a definire le istanze in parola, che pertanto non appare opportuno allo stato provvedere all’accantonamento di tali istanze ferma restando la responsabilità in capo agli Uffici competenti perché si provveda in ordine alla sanatoria;
Ritenuto pertanto opportuno attribuire per intero la procedura di accantonamento a questa Struttura Commissariale fermo restando l’obbligo di segnalazione, in capo ai Comuni, in ordine alla inottemperanza da parte dell’istante alla richiesta di integrazione ovvero al mancato invio della documentazione per il rilascio dei relativi pareri agli Uffici Regionali competenti;
Sentiti i collaboratori SCRAE ed INVITALIA nonché gli esperti dell’Ufficio Commissariale,
DISPONE
Articolo 1
Revoca dell’Ordinanza n.59 del 19/09/2022 e sostituzione con il presente provvedimento
Articolo 2
Accantonamento delle istanze di contributo non evase per inerzia da parte degli istanti
Articolo 3
Richiesta di integrazione
Articolo 4
Invito a trasmettere gli atti agli organi competenti per il rilascio dei nulla osta previsti dalla legge
Articolo 5
Preavviso di accantonamento
Articolo 6
Provvedimento di accantonamento
Articolo 7
Archiviazione del procedimento
Articolo 8
Entrata in vigore
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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