Adeguamento del costo parametrico delle Ordinanze commissariali n.7, 14, 18, 23, 30, 31, 48, 71

Ordinanza n°78 del 5 settembre 2023

5 Settembre 2023

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2023,

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;

considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;

rilevato che con precedenti ordinanze afferenti la riparazione e ricostruzione di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, produttivo e commerciale danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26/12/2018 si è normata l’erogazione e la quantificazione del contributo e la tempistica della stessa;

rilevato che nel corso dell’ultimo biennio, si è verificato uno straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione determinato da una pluralità di contingenze socio-economiche, quali la pandemia da Covid-19, la bolla dei prezzi determinata dal bonus 110% – che ha determinato anche gravissime difficoltà nel reperimento di materiali, tecnici e imprese disponibili – la crisi energetica in atto e la generale spinta inflazionistica generata dai recenti eventi bellici Russo-Ucraini;

rilevato che tale aumento è, tra l’altro, registrato dall’andamento dei prezzi di costruzione dei nuovi fabbricati rilevati dall’ISTAT;

rilevato che in considerazione di tali eccezionali aumenti, la Regione Siciliana ha proceduto all’aggiornamento del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022,  con provvedimento adottato dall’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità con Decreto n.49/Gab. del 24 dicembre 2021, e successivamente ha proceduto ad ulteriore aggiornamento con Decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022 (“Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (c.d. Decreto Aiuti”) e che, in ultimo, con Decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 4/GAB del 20/01/2023 si è disposta la Proroga al 31 dicembre 2023 del precedente Prezzario unico regionale;

rilevato che, anche in materia di appalti pubblici sono state introdotte misure eccezionali per far fronte al citato aumento dei prezzi, da ultimo con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), che ha introdotto meccanismi di revisione dei prezzi (art. 1, commi da 369 a 379), nonché prorogato e implementato il meccanismo compensativo già disposto dall’art. 26 del decreto Aiuti (art. 1, comma 458);

considerato che le criticità di cui sopra hanno inciso negativamente sull’andamento della ricostruzione post-sismica su tutto il territorio nazionale, comportando gravi difficoltà nell’esecuzione di contratti di lavori già affidati, con conseguente rischio di ritardo nella esecuzione dei lavori, nascita di contenziosi, dilazione dei termini contrattuali, ecc.;

ritenuto che tale situazione si riflette anche sul futuro della ricostruzione, stante la difficoltà di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati;

sottolineato che il d.l. 32/2019 all’art. 12 c.1 lett. b prevede  che l’entità del contributo richiesto nella ricostruzione privata vada effettuato sulla base del prezzario regionale in vigore; che pertanto il costo parametrico, che ha la finalità di individuare, sulla base di criteri oggettivi, la misura massima del contributo concedibile, ha da quantificarsi anche tenendo in conto tale dato;

considerato che da un esame statistico effettuato è emerso che già da qualche tempo parte delle pratiche presentate vedono la necessità per il cittadino terremotato di accollarsi parte delle spese;

rilevato che per la Ricostruzione dell’Aerea Etnea il costo parametrico per la ricostruzione privata, già individuato con le Ordinanze nn. 7, 14, 18, 23, 30, 31 è stato già incrementato con la Ordinanza commissariale n. 47 del 29 aprile 2022 alla luce dell’aumento del prezzario regionale  di cui al Decreto n.49/Gab. del 24 dicembre 2021;

ritenuto che, al fine di arginare le conseguenze del menzionato aumento dei costi, è opportuno procedere ad un ulteriore adeguamento del costo parametrico, coerentemente con quanto disposto nell’ambito delle altre ricostruzioni in corso nel territorio nazionale e, segnatamente, con l’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario per la ricostruzione del 2016 del Centro Italia e con il Decreto congiunto USRA-USRC n. 2 del 21/10/2022 per la ricostruzione del 2009 di L’Aquila nonché con gli aumenti previsti dal prezzario regionale di cui al Decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/GAB del 29/06/2022;

considerato che, a seguito della scadenza dei termini previsti dall’Ordinanza commissariale n.71 del 1° marzo 2023 per la presentazione dell’istanza di contributo, si è potuto procedere alla quantificazione definitiva delle spese necessarie per concludere la ricostruzione e che si è appurata l’esistenza nella contabilità speciale di somme sufficienti per procedere ad un incremento del costo parametrico;

sottolineato che il costo parametrico corrisponde solo ad un tetto massimo oltre il quale non si può ulteriormente erogare alcun contributo, ovvero esso rappresenta un elemento calmierante che orienta le progettualità nell’ambito di risorse economiche valutate in base ai valori del prezzario regionale di riferimento, come disposto dal d.l. 32/2019;

rilevato che il settore tecnico della Struttura Commissariale, alla luce di quanto sopra evidenziato, nel corso di riunione tenutasi il 21/8/2023 ha ritenuto di procedere all’individuazione del nuovo costo parametrico facendo riferimento alle circostanze di cui alle superiori premesse, ed in particolar modo all’aumento del prezzario regionale di cui al Decreto n. 17/GAB del 29/06/2022 che vede un aumento, rispetto al precedente, di circa il 10%  medio dei costi riferito ai lavori di maggiore impatto sulla ricostruzione privata, e che pertanto il nuovo costo parametrico relativo alle ordinanze n. 7, 14, 30, 48 e 71 va individuato nella misura così come sotto indicata:

mentre quello relativo all’ordinanza n.31 (capannoni) va individuato così come segue:

ritenuto che, per quel che attiene alla delocalizzazione di cui all’Ordinanza n. 18 del 21 Dicembre 2020, non appare necessario procedere ad aumento alcuno nel caso di acquisto di altro immobile previsto dall’art. 12 in quanto il mercato immobiliare nel territorio colpito dall’evento sismico non è stato interessato da significativi aumenti dei prezzi e che del pari non è necessario procedere ad un aumento del rimborso per le spese sostenute per la demolizione e relativo conferimento ad idonei impianti, recupero o smaltimento dei materiali, atteso che le relative lavorazioni hanno subito incrementi limitati non comportando rilevante acquisto di materiali e che il contributo concesso, nel suo complesso, vede voci incrementali particolari, mentre il costo parametrico per la ricostruzione in altro sito ha da essere adeguato, solo per la parte ulteriore rispetto alla demolizione, nella stessa misura prevista dalle altre ordinanze;

rilevato, altresì, che il settore tecnico della Struttura Commissariale, alla luce di quanto sopra evidenziato, ha ritenuto di procedere all’individuazione del nuovo costo parametrico anche relativamente alla riparazione e ricostruzione dei muri di contenimento di cui all’ordinanza n.23 del 4 Febbraio 2021, ritenendo la necessità di incrementare in misura eguale a quella più sopra prevista il costo per la ricostruzione di muri in cemento armato (art. 6 comma 1 lettera “c”) atteso che si tratta dei medesimi materiali e della medesima attività necessaria per la ricostruzione degli edifici;

rilevato che per quel che attiene alla ricostruzione dei muri a secco la quantificazione del contributo venne, con l’ordinanza n. 23 del 4 Febbraio 2021, basata su un prezzario riferito alle opere agricole risalente al 2015 che, seppur non ulteriormente aggiornato non riferendosi al differente prezzario regionale relativo alle opere pubbliche è, con tutta evidenza ed atteso il decorso del tempo e il notorio aumento generalizzato dei prezzi più sopra evidenziato, non più attuale, che pertanto può ritenersi adeguato un aumento quantomeno del 10% così come fatto per le opere edili così come ritenuto nel corso di riunione informale tra i tecnici;

richiamato il parere n.493 qui pervenuto il 14 febbraio 2022 espresso dai consulenti legali dell’Ufficio dal quale si trae che eventuali modifiche dell’entità dei contributi hanno da ritenersi applicabili solo alle istanze di contributo per le quali non è ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo;

sentiti l’esperto nominato da questo Commissario e il personale tecnico ed amministrativo della Struttura Commissariale e di Invitalia;

informati, per le loro eventuali osservazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Siciliana, i Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, la Prefettura di Catania, la Città Metropolitana di Catania, gli Ordini Professionali, gli Uffici Sisma ed i Comuni interessati, nonché i comitati dei terremotati;

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione

  1. La presente Ordinanza si applica alle istanze già presentate nell’ambito delle Ordinanze commissariali nn. 7, 14, 18, 23, 30, 31, 48, 71 non ancora definite con decreto concessorio del contributo dal Commissario Straordinario.

Articolo 2
Variazione del costo parametrico

  1. Il costo parametrico indicato nelle Ordinanze commissariali n. 7 del 25 maggio 2020, n. 14 del 30 settembre 2020, n. 30 del 14 luglio 2021, n.48 del 29 aprile 2022, n. 71 del 1° marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, è modificato così come segue:
  2. Il costo parametrico dell’Ordinanza commissariale n. 31 del 14 Luglio 2021 è modificato così come segue:

  1. Il contributo massimo concedibile per la ricostruzione in altro sito di cui all’Ordinanza commissariale n. 18 del 21 dicembre 2020 è incrementato nella stessa misura prevista dalle altre ordinanze (livello operativo L3). La determinazione del contributo per la demolizione resta invariato. Resta fermo il contributo precedentemente previsto per l’acquisto di immobile equivalente.
  2. All’Ordinanza commissariale n. 23 del 4 Febbraio 2021 recante “Riparazione muri di contenimento danneggiati o distrutti dal sisma del 26 Dicembre 2018” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  3. L’art. 6 comma 1 lettera “a” è così modificato: “a. per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato e con pietrame esistente sul fondo, il costo sarà pari a 94 euro/mq”;
  4. L’art. 6 comma 1 lettera “b” è così modificato: “b. per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato con pietrame proveniente dall’esterno del fondo lavorato e smussato a mano, il costo sarà pari a 126 euro/mq;
  5. L’art. 6 comma 1 lettera “c” è così modificato: “c. per muri di diversa fattura da quelli a secco, il costo sarà pari a quello previsto dal Prezzario unico regionale e comunque non superiore a 325,00 euro/mq comprensivo dello scavo”.

Articolo 3

Entrata in vigore

  1. La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta Ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Uffici Sisma ed ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge, nonché ai comitati dei terremotati.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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