Piano Generale di Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018. Ricostruzione Privata. Modifica dell’Articolo 8 dell’Ordinanza Commissariale n.7 e dell’Articolo 9 delle Ordinanze Commissariali n.14, n.30, n.48 e n.71

Ordinanza n°74 del 28 marzo 2023

28 Marzo 2023

Ordinanza n°74 del 28 marzo 2023

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2023,

vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, successivamente prorogato fino al 31 Dicembre 2023;

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;

considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;

rilevato che con precedenti ordinanze afferenti la riparazione e ricostruzione di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, produttivo e commerciale danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26/12/2018 si è normata l’erogazione del contributo e la tempistica della stessa sia nell’ipotesi di acconto in anticipazione previa acquisizione di polizza fidejussoria che nell’ipotesi in cui non si faccia richiesta di acconto in anticipazione;

considerato che le precedenti ordinanze prevedevano che coloro che fruiscono di acconto in anticipazione vedono l’erogazione di una prima rata in acconto e  di una seconda solo al raggiungimento del 50% dei lavori sulla base di SAL redatto dal direttore dei lavori e che ciò rende difficoltoso, specie per il non abbiente, il pagamento dei lavori successivi al primo SAL e precedenti al secondo, che al contempo le ordinanze in parola non prevedevano che la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei lavori e dei compensi  ai professionisti venisse prodotta in tempi tali da consentire all’Ufficio Commissariale di accertare tempestivamente l’effettiva utilizzazione delle somme erogate ai fini istituzionali;

Ritenuta l’opportunità di risolvere le criticità sopra indicate  anticipando l’erogazione delle rate di contributo e la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati con l’effettivo progredire dei lavori;

sentiti l’esperto nominato da questo Commissario eil personale tecnico ed amministrativo della Struttura Commissariale;

DISPONE

Articolo 1
Modifica di Ordinanze Commissariali

  1. La normativa afferente all’erogazione del contributo prevista all’articolo 8 dell’Ordinanza Commissariale n. 7 ed all’articolo 9 dalle Ordinanze Commissariali n.14, n.30, n.48 e n.71 è modificata ed integrata così come segue:

Articolo 8 dell’Ordinanza n.7 ed Articolo 9 delle ordinanze n.14, n.30, n.48 e n.71
Erogazione del contributo

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato: 
    • a. Una prima rata di contributo, pari al 30% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
      I.
      copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
      Le somme erogate con il primo Stato di Avanzamento Lavori, sono destinate al pagamento del 25% dei lavori eseguiti, delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e a quelle professionali già eseguite.
    • b. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      II.
      fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
    • c. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      II.
       fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
    • d. Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
      I.
      copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
      II.
       Comunicazione di fine lavori;
      III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
      IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      V. 
      Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      VI.
      Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal e dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quarto SAL. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate;
      VII.
      Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
      IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      X.
       Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.
  1. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
    Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del Direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. d).

Articolo 8 bis dell’Ordinanza n.7 e Articolo 9 bis delle ordinanze n.14, n.30, n.48 e n.71
Erogazione del contributo dietro presentazione di polizza fidejussoria

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
    • a. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 30% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
      I.
      che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
      II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
      III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari al 25% dell’ammontare complessivo del contributo stesso;
    • b. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (primo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I.
      fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il primo SAL;
      II.
       copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      I
      II. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL.
      Le somme erogate con la prima rata sono destinate al pagamento del primo SAL pari al 25% dei lavori eseguiti, delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e a quelle professionali già eseguite.
    • c. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (secondo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I.
      fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      II.
       copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
    • d. Una quarta rata pari al saldo del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori (terzo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della quarta rata di contributo, subordinata all’esito positivo del controllo in cantiere e alla vigenza della polizza fidejussoria fino al completamento dei lavori da eseguire, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I.
      fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
      II.
      copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
      III.
      dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il terzo SAL;
    • e.  Entro 30 giorni dalla fine effettiva dei lavori, il direttore dei lavori dovrà presentare la seguente documentazione:
      I.
      Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto ed ultimo SAL e dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quarto SAL. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
      II.
      Comunicazione di fine lavori;
      III.
      Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
      IV.
      Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      V.
      Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      VI.
      Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      VII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
      VIII. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      IX.
      Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento;
      X. 
      Richiesta di svincolo della polizza fidejussoria.
  2. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
    Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del Direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. e). Solo dopo l’esito positivo del controllo della documentazione presentata al Comune, il Commissario potrà ordinare lo svincolo della polizza.

Articolo 2
Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, All’Ance al coordinamento dei Comitati dei terremotati, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati